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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.122
Data decisione, Autorità: 27.01.2025, CEF
Titolo: Ricorso contro il verbale di pignoramento. Mancata menzione del carattere provvisorio del pignoramento e dell’estinzione di un’esecuzione. Rettifica del verbale. Indicazione dei termini per domandare la realizzazione
Incarto n. 15.2024.122
Lugano 27 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 novembre 2024 di
RI 1 IT- (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 23 ottobre 2024 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 25 aprile e il 3 maggio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), PI 1 procede contro la moglie separata RI 1 per l’incasso di fr. 2'439'782.75 in ogni esecuzione, oltre agl’interessi del 5% dall’11 aprile 2024;
che rigettate le opposizioni interposte dall’escussa, il 23 ottobre 2024 l’UE ha pignorato la quota “A” di comproprietà di ½ sulla particella n. __________ RFD di Lugano intestata a lei ed emesso il relativo verbale di pignoramento;
che il 24 ottobre 2024 l’escutente ha ritirato la seconda esecuzione;
che ricevuto il 7 novembre 2024 la comunicazione della Pretura del distretto di Lugano (sezione 1) secondo cui l’escussa aveva avviato l’azione di disconosciment o di debito il 4 settembre 2024 (OR.2024.160), lo stesso giorno l’UE ha rettificato il verbale di pignoramento, aggiungendo le menzioni del carattere provvisorio del pignoramento e dell’annullamento della seconda esecuzione il 28 ottobre 2024;
che con ricorso del 12 novembre 2024, RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di procedere a un nuovo pignoramento provvisorio senza l’indicazione del termine di realizzazione, da comunicare al presunto creditore al termine della procedura giudiziaria, se a lui favorevole;
che nelle sue osservazioni del 14 novembre 2024, l’UE ha chiesto la reiezione del ricorso senza intimazione del ricorso alla controparte, facendo valere di aver già dato seguito alle richieste della ricorrente, precisando che il loro sistema informatico non permette di ristampare il verbale di pignoramento escludendo esecuzioni che non erano ancora estinte al momento dell’emissione del primo verbale e che i termini per domandare la vendita dei beni pignorati sono sempre menzionati nel verbale, anche se riguarda un pignoramento solo provvisorio, ma è sottinteso che l’escutente non può chiedere la vendita finché dura la procedura di disconoscimento di debito e che i termini menzionati rimangono sospesi nel frattempo (art. 118 LEF);
che nel suo scritto del 14 ottobre 2024, la ricorrente ha sì informato l’UE dell’inoltro di un’azione di disconoscimento di debito, ma l’ordinanza del 4 ottobre 2024 allegata, con cui il Pretore del distretto di Lugano le ha fissato un termine di replica, non menziona esplicitamente la natura dell’azione e permette di collegarla con la petizione solo per la coincidenza della data della medesima e per il nome delle parti;
che la mancata menzione del carattere provvisorio del pignoramento sul verbale del 23 ottobre 2024 va quindi ascritta in modo preponderante all’imprecisione della stessa ricorrente, che non ha prodotto un’attestazione chiara della Pretura o un esemplare della petizione con la conferma della Pretura in merito al suo inoltro, sicché il verbale del 23 ottobre 2024 risulta corretto laddove non indica, a tale data, il carattere provvisorio del pignoramento;
che ad ogni modo l’UE ha rettificato il verbale il 7 novembre 2024 e la ricorrente non spiega quale sarebbe il proprio interesse, degno di protezione, a farlo annullare per eseguire un nuovo pignoramento provvisorio;
che non è del resto dato di capire quale pregiudizio avrebbe subìto per il fatto che la provvisorietà del pignoramento non è stata menzionata già nel verbale del 23 ottobre 2024;
che su questo punto il ricorso si avvera irricevibile per mancanza d’interesse;
che l’annullamento della seconda esecuzione figura esplicitamente sulla versione rettificata del verbale del 7 novembre, che sostituisce quella del 23 ottobre 2024, di modo che, contrariamente a quanto allega la ricorrente, non sussiste alcuna incertezza per i terzi;
che anche su questo punto il ricorso si rivela privo d’interesse;
che, infine, è chiaro a tutti, perché risulta dalla legge (art. 118 LEF), che il termine massimo di due anni per domandare la realizzazione del fondo pignorato (art. 116 cpv. 1 LEF) in via provvisoria è sospeso durante la procedura di disconoscimento di debito e non inizierà a decorrere prima che l’azione di disconoscimento sarà stata respinta o dichiarata irricevibile in via definitiva;
che la menzione sul verbale di pignoramento della scadenza del termine massimo (il 23 ottobre 2026) non reca alcun pregiudizio alla ricorrente – semmai se ne potrebbe dolere l’escutente, il quale, senza la sospensione dell’art. 118 LEF, rischierebbe di non poter chiedere la realizzazione se la definizione dell’azione di disconoscimento di debito, in suo favore, dovesse avvenire dopo;
che tale rischio, come già rilevato, non sussiste stante il chiaro testo della legge;
che la sospensione dell’art. 118 LEF non si applica invece al termine minimo (Frey/Staible in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 118 LEF), sicché la data indicata sul verbale (il 30 aprile 2025) è in ogni caso corretta;
che anche al riguardo il ricorso è sprovvisto d’interesse, ciò che ne segna l’esito;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si asse-gnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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