AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.66
Data decisione, Autorità: 08.05.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00066 DP 147/93 cm
Lugano 8 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli, segretario
statuendo sul ricorso 18 maggio 1993 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 27 aprile 1993 (no. 3250) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la condizione di versare la somma di fr. 4'095.70 quale contributo sostitutivo alla formazione di un posteggio contenuta nella licenza edilizia 28 ottobre 1992 rilasciatagli dal Municipio di __________ per la riattazione di un rustico al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
2 giugno 1993 del Consiglio di Stato;
15 giugno 1993 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i dovuti accertamenti peritali;
ritenuto, in fatto
A. In data 28 ottobre 1992 il Municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di riattare un rustico di sua proprietà situato nella regione dei __________ (part. no. __________; zona NV).
La licenza edilizia conteneva diverse condizioni particolari, tra cui quella di versare al momento del rilascio del permesso di abitabilità un contributo compensativo di fr. 4'095.70 per un posteggio mancante (art. 38 NAPR).
B. Con giudizio 27 aprile 1993 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta condizione respingendo il ricorso contro di essa interposto dal rilasciatario del permesso, che nel frattempo aveva ottenuto un diritto di posteggio sul mapp. no. __________ mediante la costituzione di una servitù prediale.
Riconosciuta la legittimità intrinseca del contributo e verificate le modalità di calcolo del medesimo, l'autorità di ricorso di prime cure è giunta alla conclusione che la cifra imposta all'insorgente era addirittura inferiore a quella che il Comune avrebbe potuto richiedergli applicando rigidamente l'art. 38 NAPR. Il Governo ha accertato inoltre che il ricorrente avrebbe potuto chiedere la restituzione del contributo nel caso in cui fosse riuscito a realizzare un posteggio ad uso della casa di vacanza previo ottenimento del necessario permesso di costruzione.
C. Avverso la predetta pronunzia governativa il soccombente insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata unitamente alla controversa decisione 28 ottobre 1992 del Municipio di __________ e gli atti rinviati all'autorità comunale per nuova decisione; in via subordinata postula che il contributo sia ridotto ad un importo da determinarsi tramite perizia tecnica.
Il ricorrente ribadisce preliminarmente di disporre a tutti gli effetti di un posteggio acquisito mediante la stipulazione di una servitù prediale e nega quindi al Comune il diritto di prelevare un contributo sostitutivo.
Contesta inoltre l'ammontare della prestazione pecuniaria richiestagli, che ritiene esorbitante, sproporzionato e insostenibile; i costi per l'attuazione di uno spiazzo di posteggio in località __________ - argomenta - sono di certo inferiori alla cifra di 16'000.- fr. calcolata dal Comune riferendosi verosimilmente alla formazione di parcheggi entro il perimetro edificabile più pregiato del territorio urbanizzato di __________.
L'insorgente osteggia infine le spese giudiziarie e le ripetibili che il Governo gli ha addebitato.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma della propria decisione senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente annotando in specie come la superficie ottenuta dal proprietario del mapp. no. __________ si trovi in zona boschiva e richieda un permesso di dissodamento per poter essere destinata a posteggio. Quanto al contributo sostitutivo, l'esecutivo comunale ribadisce l'assoluta bontà dei calcoli operati, che sarebbero addirittura favorevoli all'insorgente.
E. In fase istruttoria il Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia tecnico-estimativa per accertare i costi di realizzazione di un posteggio in località __________, designando quale perito l'ing. __________ di __________.
Nel suo referto 6 febbraio 1995 l'esperto ha stimato che nella migliore delle ipotesi la spesa per la formazione di un parcheggio nella zona in oggetto ammonterebbe a fr. 29'000.-.
Invitato a pronunciarsi sulle risultanze della perizia, il ricorrente ha rinunciato a presentare osservazioni. Il Municipio di __________ si è limitato a condividerne le conclusioni.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze della perizia tecnica ordinata da questo Tribunale dietro esplicita richiesta dell'insorgente (art. 18 LPamm).
"Per ogni costruzione ricostruzione o riattazione soggetta a domanda di costruzione è obbligatoria la formazione su area privata di un adeguato numero di posteggi per automobili, conformemente alle norme VSS:
...
a) abitazioni:
1 posteggio per appartamento o per ogni 100 mq o frazione superiore a 50 mq di superficie utile lorda (SUL);
...
Deroghe ed eccezioni vengono concesse solo quando la formazione dei posteggi risulta tecnicamente impossibile o che gli accessi agli stessi verrebbero a rappresentare un notevole disturbo per la circolazione veicolare.
In questo caso il Municipio impone il versamento di un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno."
In passato, lo scrivente Tribunale si è espresso più volte circa la natura giuridica e la commisurazione del contributo sostitutivo (cfr. RDAT 1988 N. 39).
Quest'ultimo, imposto quale surrogato della prestazione reale quando la formazione di posteggi non può essere ragionevolmente pretesa, si configura alla stregua di un pubblico tributo volto ad assicurare la parità di trattamento tra i proprietari che sono in grado di adempiere l'obbligo primario e quelli che per situazione non possono farvi fronte. Il pagamento del contributo non da diritto a prestazioni speciali da parte dell'ente pubblico, che è tenuto unicamente ad utilizzarlo per la formazione di posteggi sul suo territorio, al di fuori di particolari vincoli temporali (Scolari, Commentario della LE, N. 12 ss. ad art. 8; STA 16 ottobre 1987 in re S.).
La misura del contributo dipende pertanto in primo luogo dal vantaggio ritratto dal proprietario dispensato dall'obbligo primario di costruire i posteggi e non dallo sgravio che deriva alla collettività in seguito alla riduzione dell'esigenza di realizzare posteggi pubblici. Determinanti ai fini della valutazione del vantaggio non sono tuttavia i costi effettivamente risparmiati, poiché il contributo sostitutivo è richiesto proprio nei casi in cui la costruzioni di parcheggi è tecnicamente irrealizzabile o eccessivamente onerosa. Determinanti, considerata la natura compensatoria del contributo, sono piuttosto gli oneri medi che i proprietari astretti all'obbligo in discussione devono sobbarcarsi. Oneri che risultano dai costi di costruzione di un posteggio all'aperto, compreso il valore del terreno, aumentati dallo svantaggio di non poter sfruttare meglio il fondo e diminuiti del vantaggio che la costruzione di posteggi in genere comporta, specie nelle zone in cui v'è penuria (DTF 97 I 806; Walter, Places de parc sur terrain privé et solutions de remplacement, Mémoire ASPAN N. 28A, p. 50 ss.).
Allo stato attuale delle cose l'argomentazione risulta priva di pregio, poiché in realtà l'insorgente non dispone di un'area di posteggio idonea a soddisfare l'obbligo di cui all'art. 38 NAPR.
Grazie alla servitù prediale stipulata con il proprietario del mapp. no. __________, __________ beneficia solo teoricamente dello spazio necessario per ospitare una vettura (ml 5.00 x ml 2,30), trattandosi di una superficie che secondo gli accertamenti del competente Ufficio forestale di circondario si situa in zona boschiva e che quindi può essere utilizzata a scopo di posteggio solo previo ottenimento di un permesso di dissodamento (cfr. art. 4 ss. LFo).
La formazione del parcheggio soggiace d'altra parte al rilascio di un permesso di costruzione. In effetti, il posteggio per autoveicoli rientra chiaramente nella categoria delle costruzioni sottoposte a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 22 LPT ed appartiene segnatamente a quella degli impianti, ovverosia delle opere che servono ai trasporti e alle comunicazioni o che modificano in modo considerevole la configurazione di un fondo (DFGP/UPT, Commento LPT, N. 5-7 ad art. 22; Leutenegger, Das formelle Baurecht der Schweiz, p. 91/92;; Schürmann, Bau- und Planungsrecht, p. 53; Scolari, Commentario della LE, N. 6 ad art. 39; RDAT 1985 N. 112).
Il ricorrente non ha ancora ottenuto i permessi che gli consentirebbero di realizzare un posteggio in loco o quantomeno di destinare l'area allo stazionamento di un veicolo, per cui non può essere esonerato dal pagamento del chiesto contributo compensativo. Nel caso in cui riuscisse in futuro a conseguire le autorizzazioni necessarie e quindi a soddisfare in natura l'obbligo di formazione del posteggio sancito dall'art. 38 NAPR, avrà diritto all'esonero dal pagamento od alla restituzione del contributo versato (RDAT II-1992 N. 38).
In quanto volta a contestare il diritto del Comune di prelevare il contributo sostitutivo, l'impugnativa va quindi respinta.
Alla luce degli accertamenti peritali ordinati dal Tribunale dietro esplicita richiesta del ricorrente, la censura si appalesa infondata.
Ispirandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 97 I 806), l'art. 38 NAPR di __________ dispone il prelievo di un contributo sostitutivo pari al 25% del costo di costruzione di un posteggio conforme alle norme VVS, compreso il valore del terreno.
In concreto, il Municipio ha imposto a __________ un contributo compensativo di fr. 4'095.70, corrispondente ad un quarto delle spese medie per l'edificazione di un posteggio calcolate nel 1982 ed adeguate annualmente all'indice del costo della vita. Ancorché applicata in modo uniforme a tutti i debitori del tributo, nel caso di specie questa cifra risulta particolarmente favorevole al ricorrente.
A richiesta del Tribunale, il perito ing. __________ ha infatti valutato in almeno fr. 29'000.- le presumibili spese per la realizzazione di un posteggio in località __________. L'esperto ha studiato tre varianti costruttive giungendo ai seguenti risultati (cfr. referto 6 febbraio 1995):
Variante 1
Posteggio a monte, adiacente la carreggiata, superficie 19 mq utili, con muro di sostegno a contenimento del materiale sovrastante. Pendenza considerata dal terreno a monte ca. 30°.
Acquisto terreno di 19 mq fr. 3'800.-
Costo costruzione fr. 25'200.-
Costo totale fr. 29'000.-
Variante 2
Posteggio a valle, adiacente la carreggiata, superficie 19 mq utili, con muro di sostegno a contenimento del materiale di riempimento necessario e barriera di sicurezza in metallo. Pendenza considerata del terreno a valle ca. 30°.
Acquisto terreno di 24 mq fr. 4'800.-
Costo costruzione fr. 28'700.-
Costo totale fr. 33'500.-
Variante 3
Posteggio a valle, adiacente la carreggiata, superficie 19 mq utili, con struttura portante parzialmente a sbalzo, eseguita in calcestruzzo e barriera di sicurezza in metallo. Pendenza considerata dal terreno a valle ca. 30°.
Acquisto terreno di 23 mq fr. 4'600.-
Costo costruzione fr. 29'300.-
Costo totale fr. 33'900.-
Il ricorrente - a giusto titolo - non ha contestato queste conclusioni peritali, che per quanto attiene segnatamente ai costi di costruzione sono sorrette da preventivi estremamente dettagliati ed affidabili, elaborati tenendo conto anche degli oneri indotti dalle difficoltà di trasporto dei materiali e di sistemazione del sedime. __________ ha verosimilmente sottovalutato questo particolare aspetto della problematica.
Se si pon mente alla superficie (mq 24 al massimo) ed al valore (fr. 200.-/mq) dei terreni presi in considerazione dal perito, i costi totali esposti in perizia per l'allestimento di un posteggio nella zona appaiono invero piuttosto prudenziali.
Stante quanto precede, la decisione del Municipio di __________ di imporre all'insorgente un contributo sostitutivo di fr. 4'095.70 merita ampia tutela; la cifra richiesta, di gran lunga inferiore al 25% dei costi effettivi di formazione di un parcheggio nella specifica località di riferimento, lo favorisce addirittura rispetto ai proprietari di fondi siti nel comprensorio del Comune ma più facilmente accessibili.
Neppure questa censura può essere accolta.
Per quanto elevata possa apparire, la querelata tassa non procede infatti da un esercizio abusivo del potere discrezionale che l'art. 28 LPamm riserva all'autorità decidente ai fini della determinazione dell'emolumento dovuto dalla parte soccombente allo Stato per l'attività giurisdizionale svolta. In particolare, non appare sproporzionata rispetto al dispendio amministrativo cagionato dall'impugnativa; non v'è quindi motivo per intervenire a ridurla.
In applicazione dell'art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 4 CF esige che tale indennità sia equa e ragionevole (cfr. RDAT 1987 N. 72; 1986 N. 23). Questo non significa tuttavia che la parte vincente abbia il diritto di vedersi riconoscere la rifusione di qualsiasi spesa di patrocinio (RDAT 1988 N. 22): il soccombente deve rifondere alla controparte soltanto le spese oggettivamente indispensabili alla conveniente tutela degli interessi che questa ha fatto valere in giudizio, ovverosia quelle esposte dai patrocinatori legali (STA 23.3.1987 in re P.). Anche se l'art. 31 LPamm, contrariamente all'art. 150 CPC, non contiene alcun esplicito riferimento alle norme tariffarie, per determinare l'ammontare delle ripetibili l'autorità amministrativa si appoggerà alla TOA, accertando l'onorario che il patrocinatore della parte vincente può fatturare al suo cliente: bisognerà pertanto avere riguardo - in principio - alla complessità ed all'importanza, al valore e all'estensione della pratica, alla competenza professionale e alla responsabilità dell'avvocato, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione sociale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito e alla sua prevedibilità (RDAT II-1994 N. 12).
Orbene, applicando questi criteri al caso di specie le ripetibili assegnate dal Governo appaiono senz'ombra di dubbio adeguate. Avuto riguardo all'insieme delle circostanze, l'indennità di patrocinio riconosciuta alla controparte si appalesa persino contenuta.
La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm), il quale deve essere altresì condannato a rifondere al Comune di __________ un adeguato importo per titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 4 ss. LFo; 39, 49 LE 1973; 52 LE 1991; 29 LALPT; 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 LPamm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese peritali ammontanti a fr. 1'597.50 (millecinquecentonovantasetteecin-quanta) sono poste a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 600.- (seicento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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