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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.134
Data decisione, Autorità: 22.01.2025, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di riduzione delle pigioni per disagi da grandinata sollevata solo con il reclamo
Incarto n. 14.2024.134
Lugano 22 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.967 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 16 settembre 2024 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle pigioni da giugno a settembre 2024 per complessivi fr. 5'860.– oltre a interessi e spese;
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 settembre 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, RE 1 è rimasto silente;
che statuendo con decisione del 10 ottobre 2024, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 ottobre 2024 chiedendo uno sconto del 50% per tutti i tredici mesi di locazione in compensazione dei disagi subìti e di pagare solo la differenza tra quanto dovuto e quanto da lui pagato;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che presentato il 18 ottobre 2024 contro la decisione notificata a RE 1 l’11 ottobre, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che nel reclamo RE 1 si duole dei disagi subìti a causa della grandinata del 2023 (infiltrazione di acqua nel garage, scrostamento della pittura nella sala da pranzo) e chiede di pagare solo la differenza tra il 50% delle pigioni degli ultimi tredici mesi e quanto da lui effettivamente pagato nel medesimo periodo;
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie RE 1 non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e i documenti annessi sono irricevibili e non possono essere considerate ai fini del giudizio odierno;
che d’altronde l’escusso deve sollevare immediatamente, ovvero già in prima sede, eventuali eccezioni volte a infirmare il titolo di rigetto (art. 82 cpv. 2 LEF), in particolare la compensazione, e quantificare la riduzione chiesta (cfr. DTF 137 III 617 consid. 4.3);
che la riduzione eccepita dal reclamante è pertanto tardiva e di conseguenza inammissibile (sentenza della CEF 14.2022.23 del 14 settembre 2022 consid. 7.2 e i rinvii), anche perché non è quantificata;
che integralmente fondato su fatti, documenti e un’eccezione nuovi, il reclamo si rivela irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'860.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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