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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.126
Data decisione, Autorità: 20.01.2025, CEF
Titolo: Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Denuncia penale. Assenza di titolo di rigetto
Incarto n. 14.2024.126
Lugano 20 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1579 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 dicembre 2023 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 dicembre 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso il fratello CO 1 per l’incasso di fr. 3'500.– (indicando quale causa del credito: “Richiamo di fattura 5°”) e fr. 2'800.– (con un laconico “Vedi pto. 1”).
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 dicembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 gennaio 2024.
C. Statuendo con decisione del 1° ottobre 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 140.– senz’assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2024 per ottenere l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 3 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 13 ottobre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 14 ottobre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 10 ottobre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. In virtù dell’art. 82 LEF, invece, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto, sia definitivo che provvisorio, è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate agli art. 81, rispettivamente 82 cpv. 2 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che le fotografie e la “fattura” prodotte dall’istante non costituiscono un titolo di rigetto né definitivo né provvisorio, motivo per cui ha respinto l’istanza.
Nel reclamo RE 1 contesta l’assenza di un titolo di rigetto, facendo valere che sarebbe tale la denuncia penale sporta contro il fratello e altre persone nel settembre del 2021, la quale conterebbe non solo fotografie, ma “fatti accaduti e accertati”, sebbene il Ministero pubblico non li ha ritenuti penalmente perseguibili. Chiede di conseguenza l’accoglimento dell’istanza.
Ora, di tutta evidenza una denuncia penale non costituisce e non può costituire una decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. D’altronde, il Ministero pubblico non ha emesso alcuna decisione che condanni CO 1 a pagare al reclamante le somme poste in esecuzione. Ne segue che RE 1 non ha prodotto alcun titolo di rigetto definitivo dell’esecuzione.
Né la denuncia penale, né gli altri documenti allegati all’istanza (ricordato che documenti prodotti solo con il reclamo sono irricevibili secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC) possono poi essere considerati come validi titoli di rigetto provvisorio. Non includono infatti una dichiarazione firmata dall’escusso con cui riconosce di dover al fratello le somme poste in esecuzione né un suo riconoscimento constatato mediante atto pubblico (ovvero allestito da un notaio). Difetta pertanto altresì un titolo di rigetto provvisorio nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
La decisione impugnata risulta quindi corretta, sicché il reclamo va respinto. Il pronunciato odierno non priva il reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2) con un’azione creditoria in procedura civile ordinaria semplificata, nella quale potrebbe chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF e 243 segg. CPC), da iniziare con un’istanza di conciliazione (art. 202 CPC).
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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