AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.63
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00063 DP 40/95 cm
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza di interpretazione 30 gennaio 1995 della
rappr. da: avv. __________
in relazione alla sentenza 21 dicembre 1992 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dall'istante contro la decisione 11 agosto 1992 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla stessa ricorrente avverso le condizioni poste dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dal municipio di __________ nel permesso rilasciato per la costruzione di un complesso turistico in località __________;
viste le risposte:
15 febbraio 1995 del Dipartimento del territorio;
17 febbraio 1995 del municipio di __________;
27 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisioni del 10 ottobre 1991 e del 29 gennaio 1992 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato alla __________ il permesso di costruire un complesso turistico in località __________ (part. no. __________ RFD);
che l'autorizzazione cantonale era subordinata alla condizione che venisse presentato un progetto speciale per allacciare le costruzioni alla rete delle canalizzazioni prevista dal Piano di utilizzazione del __________ in via di adozione; la stessa condizione era ripresa dalla licenza edilizia;
che con sentenza 21 dicembre 1992 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dalla __________ contro la decisione 11 agosto 1992 con cui il Consiglio di Stato aveva confermato la predetta condizione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla stessa società;
che con quel giudizio questo Tribunale ha annullato le predette clausole, riformandole "nel senso che il permesso di costruzione è subordinato all'approvazione da parte del Dipartimento del territorio di un impianto autonomo per il trattamento delle acque conforme alle esigenze illustrate al considerando n. 3";
che con sentenza 14 dicembre 1993 il Tribunale federale ha respinto a sensi dei considerandi il ricorso di diritto amministrativo inoltrato dal comune di __________ contro il predetto giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
che con l'istanza 30 gennaio 1995 la __________ ha chiesto a questo Tribunale di indicarle se la licenza edilizia rilasciatale sub condicione è immediatamente utilizzabile o se invece deve essere ancora integrata dall'approvazione dell'impianto autonomo per il trattamento delle acque;
che il Consiglio di Stato ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica, si è limitato a rilevare di aver fornito alla __________ tutte le indicazioni necessarie per allestire il progetto dell'impianto per il trattamento delle acque;
che il municipio di __________ rileva che da parte sua nulla osta alla messa in atto dei permessi, mentre la LSPN (già opponente) reputa che la licenza non sia operativa sintanto che non venga integrata dal permesso per l'impianto di depurazione;
Considerato, in diritto
che giusta l'art. 40 PAmm, quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui, incompleti od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'autorità a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica;
che nel caso in esame, il dispositivo della sentenza 21 dicembre 1992 stabilisce con sufficiente chiarezza che l'autorizzazione cantonale 10 ottobre 1991 e la licenza edilizia 29 gennaio 1992 sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento del territorio di un impianto autonomo per il trattamento delle acque di scarico conforme all'attuale stato della tecnica e rispondente alle esigenze di protezione della captazione di acqua potabile evidenziate dagli studi condotti dall'IGC (cfr. STA citata, consid. 3);
che non v'è quindi dubbio che il permesso in oggetto non è utilizzabile sintanto che non verrà integrato dall'approvazione mancante;
che, a scanso di equivoci, va comunque tenuto presente che il termine di validità del permesso non è quello biennale previsto dall'art. 14 LE 1991, ma quello annuale fissato dall'art. 47 LE 1973;
che in quest'ordine di idee va altresì considerato che tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui l'autorità avrà definitivamente approvato l'impianto di depurazione delle acque di scarico;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 40 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'istanza è evasa come ai considerandi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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