AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.61
Data decisione, Autorità: 06.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00061 DP 38/95 cm
Lugano 6 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 gennaio 1995, no. 34, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ha autorizzato __________ a costruire una strada sulle part. no. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RF;
viste le risposte:
17 febbraio 1995 del Comune di __________;
17 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
27 febbraio 1995 di __________;
28 febbraio 1995 del Dipartimento del territorio;
preso atto della replica 24 aprile 1995 di __________:
viste le dupliche:
11 maggio 1995 di __________;
11 maggio 1995 del Comune di __________;
15 maggio 1995 del Dipartimento del territorio;
19 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 marzo 1993 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una strada privata a cavallo del confine fra le part. no. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ RF in località __________ (zona R2A). Il tracciato dell'opera viaria lunga circa 160 m e larga m 3.50 (salvo una strozzatura di m 2.50) ricalcava grosso modo quello della strada di servizio no. 44 prevista dal nuovo PR.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario della part. no. __________ RF, confinante con il ciglio a monte della strada. L'opponente eccepiva la picchettazione (a suo avviso insufficiente), la pendenza del tratto iniziale (a suo avviso eccessiva), l'edificazione a confine lungo il suo fondo (anziché a 3 m) e la violazione sui diritti di passo sul percorso pedonale che collega la sua abitazione alla pubblica via.
B. Il 23 agosto 1994 il municipio di __________ ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza richiesta, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella di apportare alcune modiche correzioni al tracciato della strada e di gravarla con una servitù di passo a favore del comune per il transito degli automezzi di servizio.
C. Con giudizio 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Disattese le eccezioni di natura procedurale sollevate dall'insorgente con riferimento al diritto di essere sentito e sancita l'inapplicabilità della LStr, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera in contestazione non violasse né le disposizioni di PR concernenti la strada di servizio prevista dal piano del traffico, né le norme relative alle distanze da confine.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata assieme alla controversa licenza.
In via preliminare, l'insorgente rimprovera alle precedenti istanze di aver violato il suo diritto di essere sentito, impedendogli di compulsare le NAPR, di prendere posizione sulla servitù gravante la strada e di rendersi esattamente conto dell'opera in base ad un'adeguata picchettazione.
Nel merito ritiene invece che la strada gli imponga oneri di arretramento costitutivi di espropriazione materiale, non rispetti le distanze dal confine a valle del suo fondo, sovverta illegittimamente l'assetto della scalinata __________ e leda il suo diritto di passo sulle part. no. __________, __________, __________, __________ e __________RFD.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che rinuncia a formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il rilasciatario della licenza, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
F. In sede di replica e di dupliche, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle contestazioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo, testi) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti o circostanze rilevanti per il giudizio.
Le eccezioni che solleva in relazione al suo diritto di essere sentito possono quindi ritenersi sanate.
La picchettazione dell'asse stradale, nelle particolari circostanze del caso concreto, appare sufficiente. La picchettazione del ciglio non avrebbe invero permesso al ricorrente di esercitare i suoi diritti di difesa meglio di quanto non gli permettano di fare i piani costruttivi annessi alla domanda di costruzione.
Anche da questo profilo, l'impugnativa va quindi disattesa.
4.1. L'art. 19 cpv. 2 LPT obbliga l'ente pubblico ad urbanizzare tempestivamente le zone edificabili, dotandole delle necessarie infrastrutture (accessi, allacciamenti).
Tale obbligo non conferisce tuttavia al proprietario un diritto soggettivo all'urbanizzazione dei suoi fondi (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N 20 lett. a e 42 seg.). Per porre rimedio ad eventuali ritardi dell'ente pubblico nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'art. 19 cpv. 3 LPT ha quindi lasciato al diritto cantonale la facoltà "di prevedere che i proprietari fondiari provvedano da sé all'urbanizzazione dei fondi". Allo scopo di assicurare una razionale utilizzazione del territorio, il legislatore federale ha tuttavia disposto che tali interventi avvengano "secondo i piani approvati dall'ente pubblico".
Il diritto cantonale può prevedere che siano i proprietari ad assumersi in proprio l'esecuzione degli impianti di urbanizzazione o lasciare che sia l'ente pubblico a provvedere al necessario a spese dei proprietari (cfr. DFGP, op. cit., ad art. 19 N 44). In ogni caso gli impianti di urbanizzazione devono essere realizzati secondo i piani approvati dall'ente pubblico.
4.2. Il diritto cantonale regola l'urbanizzazione dei fondi agli art. 77-82 LALPT.
Determinante ai fini del presente giudizio è l'art. 79 LALPT che affida al comune il compito (non delegabile) di realizzare le opere di urbanizzazione nell'ordine e in termini fissati dal programma di realizzazione e secondo le modalità dei progetti generali (art. 78 cpv. 2 LALPT), allestiti dal municipio (art. 78 cpv. 1 LALPT) ed adottati dalle istanze competenti secondo le leggi speciali concretamente applicabili (art. 78 cpv. 3 LALPT).
Della facoltà concessa ai cantoni dall'art. 19 cpv. 3 LPT, il legislatore cantonale ha fatto uso disponendo che i proprietari di fondi inclusi in una zona edificabile, ma non nel programma immediato di realizzazione delle opere di urbanizzazione possano chiedere al comune "di anticipare l'esecuzione dell'urbanizzazione secondo il progetto generale", (art. 80 LALPT), "anticipando le spese di progettazione, di esecuzione e di direzione dei lavori, di finanziamento, nonché le indennità di espropriazione e le spese di procedura" (art. 81 LALPT).
Promotore delle opere di urbanizzazione, anche in questi casi, rimane il comune. I proprietari dei fondi possono soltanto anticipare le spese. Non possono provvedere direttamente alla realizzazione delle infrastrutture previste. "Si è infatti ritenuto importante che anche nell'eventualità dell'anticipo, l'ente pubblico si occupasse autonomamente di tutti gli aspetti realizzativi e diventasse, sin dall'inizio, proprietario delle opere "(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato concernente la LALPT, del 31 marzo 1987, in RVGC 1990, sess. ord. prim., vol. 2, pag. 819).
4.3. Nel caso in esame, la procedura seguita dal municipio di __________ e la licenza che ne è scaturita violano manifestamente i principi appena illustrati.
Abdicando al compito indelegabile di realizzare le opere di urbanizzazione previste dal piano del traffico, l'autorità comunale ha infatti rilasciato al resistente il permesso di realizzare una strada che non corrisponde nemmeno a quella prevista dal PR. Numerose sono infatti le discrepanze riscontrabili fra l'opera pianificata e quella progettata (spostamento di 3 m verso l'angolo SW della part. no. __________ RFD; restringimento del calibro da m 3.50 a m 2.50 davanti alla part. no. __________ RFD, diverso innesto sulla strada esistente in territorio di __________).
Disattendendo manifestamente l'ordinamento procedurale retto dagli art. 78 seg. LALPT e 32 seg. LStr, il municipio ha addirittura rilasciato la licenza in contestazione ancor prima di allestire il progetto generale delle opere viarie previste dal piano del traffico.
Siffatto modo di procedere non può essere condiviso perché sottrae alle competenti istanze qualsiasi possibilità di pronunciarsi sulla conformità dell'opera proposta dai privati con quella prevista dal PR in vigore.
Già per la palese, insanabile violazione delle disposizioni che disciplinano l'anticipata esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal PR, il ricorso va quindi accolto, annullando tanto la licenza edilizia, quanto la decisione governativa che la conferma.
Per questi motivi,
visti gli art. 19 LPT; 79-81 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 23 agosto 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una strada in località ai __________;
1.2. la decisione 10 gennaio 1995, no. 34, del Consiglio di Stato.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'200.-- (milleduecento) sono a carico del resistente __________, che rifonderà al ricorrente fr. 1'800.-- (milleottocento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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