AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2022.5
Data decisione, Autorità: 31.03.2022, TRAM
Titolo: Competenza del TRAM a evadere un ricorso contro la comunicazione di una commissione parlamentare che respinge la richiesta di privati di partecipare all'assunzione di una prova
Incarto n. 90.2022.5
Lugano 31 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matea Pessina
assistito dalla vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2022 di
RI 1 RI 2 RI 3
contro
la comunicazione dell'11 febbraio 2022 con cui la Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio ha respinto la richiesta del 25 gennaio 2022 dei ricorrenti di partecipare all'assunzione di una prova peritale nell'ambito della procedura di approvazione del piano di utilizzazione cantonale del comparto Valera (PUC Comparto Valera), adottato dal Consiglio di Stato il 13 marzo 2020 contestualmente al licenziamento del messaggio n. 7798;
ritenuto, in fatto
che RI 1, RI 2 e RI 3 sono succeduti in comunione ereditaria a __________, già proprietario di fondi situati nel comparto Valera, un'area parzialmente edificata situata a cavallo delle sezioni di Ligornetto, Rancate e Mendrisio del Comune di Mendrisio;
che nel 2019 il Dipartimento del territorio ha elaborato il progetto del PUC Comparto Valera e lo ha pubblicato dal 4 febbraio al 26 aprile 2019 per permetterne la consultazione pubblica;
che in tale occasione, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno formulato delle osservazioni, contestando il piano sotto diversi aspetti;
che il 13 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha adottato il PUC Comparto Valera e con messaggio di medesima data (n. 7798) lo ha sottoposto al Gran Consiglio per approvazione, unitamente alla richiesta di un credito di investimento di fr. 16'900'000.- per la sua attuazione;
che con scritto dell'11 febbraio 2022 la Commissione ambiente, territorio ed energia del Gran Consiglio (Commissione) ha respinto la richiesta del 25 gennaio 2022 di RI 1, RI 2 e RI 3, con cui essi domandavano, qualora fosse stata allestita una perizia, di poter partecipare all'assunzione della prova;
che la Commissione ha infatti ritenuto che l'esame commissionale relativo all'approvazione del PUC Comparto Valera non costituisca un procedimento che impone all'autorità di accordare alle parti la facoltà di esaminare gli atti e di intervenire nell'assunzione delle prove;
che RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che la decisione 11 febbraio 2022 della Commissione ambiente territorio ed energia è annullata e che alla Commissione (…) è ingiunto di conferire ai ricorrenti la possibilità di partecipare all'assunzione della prova peritale nell'ambito del Messaggio 7798 del 13 marzo 2020, con in particolare la facoltà di conoscere il nome del perito, di accedere agli atti, di indicare documenti da sottoporre al perito e di formulare quesiti peritali;
che essi sostengono che la decisione impugnata tocca in modo diretto i loro interessi, in quanto essi sarebbero i soli 3 proprietari del Comparto oggetto del PUC in fase di approvazione, e che, essendo parti coinvolte nella procedura, la Commissione avrebbe loro negato a torto la possibilità di esprimersi in merito alle risultanze della perizia;
che, secondo i ricorrenti, il loro diritto a insorgere davanti al Tribunale cantonale amministrativo discenderebbe dall'art. 84 lett. e della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e dalla garanzia della via giudiziaria sancita dall'art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile del 1999 (Cost.; RS 101);
che inoltre, la loro partecipazione all'assunzione della prova permetterebbe di evitare procedure defatigatorie e dispendiose e si rivelerebbe tanto più importante alla luce del fatto che la procedura di partecipazione e informazione della popolazione sarebbe stata lacunosa;
che il ricorso non è stato intimato al Gran Consiglio per la risposta;
considerato, in diritto
che oggetto del presente giudizio è unicamente il rifiuto della Commissione di permettere ai ricorrenti di partecipare all'assunzione di una prova peritale, qualora essa venisse raccolta, nell'ambito della procedura di approvazione del PUC Comparto Valera da parte del Gran Consiglio;
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso da un giudice unico e senza procedere all'intimazione del medesimo alle parti per la presentazione di una risposta (art. 72 LPAmm);
che prima di entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 LPAmm);
che in proposito occorre anzitutto ricordare che giusta l'art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 701.100) contro la decisione del Gran Consiglio che approva il piano di utilizzazione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione;
che in concreto, considerato che il PUC Comparto Valera adottato dal Governo si trova ora presso la Commissione per l'esame commissionale e che il Legislativo cantonale non si è ancora determinato in merito alla sua approvazione, non è possibile dedurre a questo stadio dalla predetta norma la competenza di questo Tribunale a statuire sul presente ricorso;
che i ricorrenti sostengono tuttavia che la competenza del Tribunale discenda dall'art. 84 LPAmm e, più precisamente, dalla sua lett. e;
che nel caso di specie non entra in linea di conto nessuna delle ipotesi di cui alle lett. a-e dell'art. 84 LPAmm;
che in particolare, per quanto attiene alla lett. e, essa non risulta applicabile già solo per il fatto che manifestamente - come i ricorrenti stessi riconoscono - la legge, e segnatamente la LST e la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC; RL 171.100), non attribuiscono competenze al Tribunale in casi analoghi a quello all'esame (cfr. anche Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 56);
che anche qualora si volesse dedurre, come sostengono gli insorgenti, la competenza del Tribunale dalla garanzia della via giudiziaria sancita dall'art. 29a Cost. e considerare lo scritto dell'11 febbraio 2022 della Commissione quale decisione incidentale ai sensi dell'art. 66 LPAmm (cfr. sulla nozione: DTF 133 V 477 consid. 4.1.1), emanata dalla Commissione su istruzione del Gran Consiglio, il ricorso andrebbe comunque respinto;
che infatti nell'ambito della procedura di approvazione di un piano d'utilizzazione cantonale, la partecipazione dei cittadini attivi nei comuni interessati e delle persone o enti che dimostrino un interesse degno di protezione è limitata al (solo) periodo di pubblicazione del progetto del piano (art. 45 cpv. 2 LST) e successivamente al (solo) ricorso avverso la risoluzione granconsigliare di approvazione del PUC (art. 47 cpv. 3 lett. c LST);
che di conseguenza a giusto titolo la Commissione ha disatteso la richiesta dei ricorrenti, adducendo che l'esame commissionale relativo all'approvazione del PUC Comparto Valera non costituisce un procedimento che impone all'autorità di accordare alle parti la facoltà di esaminare gli atti e di intervenire nell'assunzione delle prove;
che, visto quanto precede, i ricorrenti non possono dunque neppure lamentare una violazione del loro diritto di essere sentiti, principio disposto dall'art. 34 LPAmm;
che inoltre anche qualora, contro ogni evidenza, si volesse dissentire dalle conclusioni a cui è giunta la Commissione e riconoscere ai ricorrenti la facoltà di partecipare all'assunzione della prova, nel caso in cui venisse disposta, il loro mancato coinvolgimento non sarebbe atto a causare i pregiudizi che essi lamentano;
che in effetti, a prescindere dal fatto che essi si limitano a invocare solo una delle condizioni cumulative di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm (STA 52.2019.365 del 1° marzo 2021 consid. 2.1; cfr. anche Messaggio citato, pag. 40; Martin Kayser, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 17, 19 e 20), ai ricorrenti rimane comunque aperta la possibilità di esprimersi in merito alla perizia, contestandone, se del caso, le risultanze così come le modalità di svolgimento della procedura di partecipazione della popolazione, interponendo ricorso contro l'approvazione del PUC Comparto Valera da parte del Gran Consiglio;
che per tutti questi motivi, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 450.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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