AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2022.29
Data decisione, Autorità: 08.03.2023, TRAM
Titolo: Piano di utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM)
Incarto n. 90.2022.29
Lugano 8 marzo 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2022 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 RI 6 RI 7 RI 8 RI 9 RI 10 RI 11 RI 12 RI 13 RI 14 rappresentati da: RA 3
contro
il decreto legislativo del 22 febbraio 2022, con cui il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM) nel Comune di Arbedo Castione;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto legislativo del 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il piano di utilizzazione cantonale Centro educativo chiuso per minorenni (PUC-CECM), al fine di porre le basi pianificatorie per realizzare una struttura nel Comune di Arbedo Castione, atta a proteggere gli adolescenti confrontati con varie forme di disagio, e vincolando a tale scopo una superficie di 1'695 m2 del mapp. 34, di complessivi 6'109 m2 e di proprietà dello Stato, inserito in zona residenziale semi estensiva RSE 8.50 dal piano regolatore del Comune, approvato dal Governo con risoluzione del 14 maggio 2002 (n. 2284) e dell'11 marzo 2003 (n. 1036) ed integrato in seguito da alcune varianti. Il centro educativo chiuso per minorenni (CECM) è destinato ad ospitare 10 adolescenti di ambo i sessi, di regola tra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino a 12 anni). Il fondo vincolato confina a est con via C__________ e a ovest con via S__________ e la ferrovia.
B. Avverso il suddetto decreto RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI 7, RI 8, RI 9, RI 10, RI 11, RI 12, RI 13 e RI 14, tutti residenti in prossimità del mapp. 34, insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Essi lamentano una diminuzione della loro qualità di vita, dovuta ai pericoli derivanti dal sostanziale aumento del traffico generato dal CECM su via C__________ e dai problemi di sicurezza che potrebbero creare nel quartiere i suoi ospiti (pericolo di fuga). Tali criticità si ripercuoterebbero inoltre sul valore dei loro immobili. Contestano di conseguenza l'idoneità del luogo prescelto per realizzare la struttura.
C. a. In sede di risposta il Comune di Arbedo Castione si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione), agente per conto del Gran Consiglio, postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. Negli allegati di replica e di duplica le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni e domande.
Considerato, in diritto
1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 47 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Può rimanere aperta la questione circa la legittimazione attiva di tutti i ricorrenti, posto che, in ogni caso, quella di RI 1 è data (art. 47 cpv. 3 lett. b LST).
1.2. Il gravame può inoltre essere giudicato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
In ambito di piani di utilizzazione cantonali, l'art. 47 cpv. 2 LST prevede che è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto dei fatti rilevanti e l'inadeguatezza del provvedimento pianificatorio. Diversamente che per i piani regolatori e per quelli di dettaglio, in questo campo il potere d'esame del Tribunale è completo e contempla anche il sindacato di opportunità. Questo pieno potere di cognizione, che esorbita dal campo solitamente riservato all'azione giudiziaria, va tuttavia esercitato con il dovuto riserbo e senso della misura, specie allorquando si tratta di dirimere questioni con forte valenza tecnica o connotazioni locali, dove le conoscenze degli specialisti, rispettivamente delle autorità del posto, costituiscono spesso un insostituibile elemento per la presa di decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo dovrà pertanto esaminare con attento spirito critico gli aspetti controversi del piano di utilizzazione impugnato, ma è solo se vi scoprirà vizi di una certa rilevanza, inconciliabili col precetto dell'adeguatezza, che l'annullerà e lo rinvierà all'autorità di adozione o che procederà a una sua modifica. Non basta dunque che risulti possibile una soluzione migliore, magari solo sotto certi aspetti, di quella contestata, per sostituirla a quest'ultima; la soluzione alternativa deve manifestare pregi realmente superiori, nel suo complesso, da convincere il Tribunale a preferirla a quella approvata dall'autorità incaricata della pianificazione (STA 90.2005.19 del 16 luglio 2007 consid. 2 non pubblicato in RtiD I-2008 n. 17).
Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano d'utilizzazione cantonale viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 seconda frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e segg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il piano d'utilizzazione cantonale disciplina e organizza l'uso ammissibile del suolo per zone di interesse cantonale o sovracomunale. Esso è inteso a promuovere l'attuazione degli obiettivi pianificatori cantonali del piano direttore e di compiti cantonali come pure la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale (art. 44 cpv. 2 LST).
Come esposto in narrativa, il CECM di Arbedo Castione sarà destinato ad ospitare 10 adolescenti di ambo i sessi, di regola tra i 15 e i 18 anni (con possibilità di deroga fino a 12 anni) in situazione di crisi. Secondo il Rapporto di pianificazione del marzo 2015, pag. 10, le tipologie di prestazioni offerte nel centro saranno di tre tipi:
a) La gestione della crisi e l'osservazione
Questa tipologia di presa a carico, preponderante, è destinata a minorenni di entrambi i sessi, di regola fra 15 e 18 anni (con possibilità di deroga per i minori 12-15 anni), che si trovano in stato di crisi. Per stato di crisi si intende che:
la situazione non può essere procrastinata (urgenza)
il giovane mette a repentaglio la propria e/o altrui incolumità (gravità)
il giovane è refrattario a qualsiasi tipo di proposta (rifiuto).
Lo studio di fattibilità realizzato nel 2009 ha permesso di rilevare che annualmente i giovani che rispondono cumulativamente a questi criteri e che hanno bisogno di una struttura chiusa sono mediamente 55.
b) Le misure disciplinari
Il nuovo centro permette anche di ospitare giovani fra i 15 e i 18 anni già collocati in altri centri educativi per l'esecuzione di misure disciplinari. Queste ultime si rivelano necessarie quando i giovani creano grossi problemi di gestione al centro dove sono collocati e quando le misure educative e/o disciplinari interne non hanno avuto esito positivo. I casi annui stimati sono 15-20.
c) L'esecuzione di pene di breve durata
Il Magistrato dei minorenni potrà far capo al centro per l'esecuzione di pene di breve durata (al massimo 14 giorni) da scontare in regime di semi-libertà da parte di giovani fra i 15 e i 18 anni con una famiglia e che frequentano la scuola o lavorano. Si prevedono 4 o 5 casi all'anno.
Su queste basi, la tipologia del centro prevede tre settori funzionali (amministrativo e ambulatoriale, lavorativo/arti e mestieri, abitativo), che verranno ospitati da un edificio a quattro livelli (cfr. citato Rapporto, pag. 14) da realizzare secondo i parametri edilizi e gli indici fissati all'art. 4 cpv. 2 delle norme di attuazione del PUC-CECM (NAPUC-CECM; indice di sfruttamento pari allo 0.7; indice di occupazione pari al 35%; altezza massima alla gronda pari a 8.50 ml; altezza massima al colmo pari a 10.50 ml; superficie verde minima pari al 35%).
5.1. In apertura al loro ricorso, gli insorgenti accennano ad un'incompletezza dei documenti pubblicati, che non affronterebbero le criticità da essi indicate. La censura, inconferente, non merita ascolto. I documenti pubblicati e, soprattutto, il Rapporto di pianificazione del marzo 2015 contengono infatti tutte le informazioni rilevanti in merito alla struttura e al suo impatto sul contesto in cui verrà inserita (cfr. in particolare, capitoli 3.4, pag. 10, 4.2, pag. 11-12, 5.1, pag. 14, 5.2, pag. 14-15, 6, pag. 15, 7.2, pag. 16, e 7.3, pag. 16-17).
5.2. Secondo i ricorrenti, la struttura comporterà inoltre un aumento sostanziale del traffico su via C__________, dove vige un limite di velocità di 30 km/h, atto a creare situazioni di pericolo soprattutto per la mobilità lenta, posto che l'attuale calibro della strada non potrebbe essere aumentato. La critica si rivela infondata. Come visto, la struttura sarà destinata ad ospitare (solo) 10 adolescenti. Si può dunque ragionevolmente (e generosamente) ipotizzare che essa darà impiego ad una quindicina di operatori (un direttore della struttura, un educatore per ospite, un consulente, un addetto alla cucina, un addetto alle pulizie, un addetto alla manutenzione), peraltro non sempre presenti in contemporanea. Fatte le debite proporzioni, tale stima trova conferma nel numero di operatori attivi presso il CEM __________ di Lugano, diretto dalla Fondazione __________, che si occuperà anche della gestione del CECM qui all'esame (cfr. messaggio del 15 aprile 2015, n. 7086, concernente l'approvazione della legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi, del Piano di utilizzazione cantonale e del contributo unico e massimo a fondo perso di CHF 3'345'000.- per la realizzazione di un centro educativo chiuso per minorenni, capitolo 2.6, pag. 17 seg., consultabile sul sito: https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/puc-centro-educativo-chiuso-per-minorenni-di-arbedo-castione). Tale istituto, che offre prestazioni analoghe a quello qui in discussione, ospita infatti 48 giovani con l'aiuto di 21 educatori, 1 consulente familiare, 5 collaboratori addetti ai servizi alberghieri e un manutentore, sotto la direzione di un direttore pedagogico affiancato da una collaboratrice di direzione (cfr. voce offerta e organigramma, consultabili al sito: __________). Sulla base di queste premesse, come rettamente indicato dalla Sezione in sede di risposta, le ripercussioni sulla rete viaria del CECM si limiteranno ai (pochi) movimenti giornalieri degli operatori, che, tenuto conto della vicinanza della stazione ferroviaria di Arbedo Castione potranno anche far capo al trasporto pubblico. A giusta ragione il citato Rapporto al capitolo 7.2. Viabilità e accessi, pag. 16, non si sofferma dunque su tale aspetto. Non va peraltro dimenticato che nella circostante zona RSE 8.50 sono ammessi, oltre ad attività di servizio o produttive non moleste, commerci con una superficie di vendita fino a 150 m2 (cfr. art. 29 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Arbedo Castione; NAPR), che richiamerebbero l'esecuzione di 6 posteggi (cfr. art. 55 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLst; RL 701.110) con un impatto sulla rete viaria circostante, dal profilo del numero di movimenti giornalieri, ben maggiore rispetto a quello generato dal CECM.
5.3. Va poi considerato che i parametri edificatori assegnati alla zona per scopi pubblici CECM (cfr. supra, consid. 4) sono molto simili a quelli della circostante zona RSE 8.5 (cfr. art. 29 cpv. 2-4 NAPR: altezza massima pari a 8.50 m; indice di sfruttamento pari allo 0.6; indice di occupazione pari al 30% e con l'indicazione che almeno un terzo della superficie rimanente deve essere sistemato a verde), in quanto la tipologia dell'edificio che ospiterà il CECM e la sua funzione di struttura destinata al soggiorno di persone corrispondono sostanzialmente a quelle di una costruzione a carattere abitativo (cfr. citato Rapporto, capitolo 7.3, pag. 16-17). Dal profilo tipologico l'inserimento della struttura nel contesto residenziale del quartiere non solleva pertanto problemi particolari. I (pochi) ospiti del CECM saranno inoltre seguiti e posti sotto la sorveglianza di educatori con una formazione e un'esperienza adeguate. Infondati si rivelano pertanto pure i timori dei ricorrenti circa le ripercussioni del CECM sulla sicurezza degli abitanti della zona come pure quelli legati ad un eventuale deprezzamento dei loro immobili.
5.4. Alla luce di quanto precede, il PUC-CECM va confermato, risultando la scelta di vincolare il mapp. 34 perfettamente idonea allo scopo perseguito.
6.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, rimane a carico dei ricorrenti.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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