AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 90.2020.28
Data decisione, Autorità: 23.07.2024, TRAM
Titolo: Attribuzione alla zona residenziale a lago della parte nord di un fondo - conferma del diniego d'approvazione per carente poderazione degli interessi in gioco
Incarto n. 90.2020.28
Lugano 23 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello
cancelliera:
Laura Bruseghini
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 della
RI 2 patrocinata da: PR 1
alla quale è subentrata la
RI 1 patrocinata da: PR 1
contro
la risoluzione del 19 agosto 2020 (n. 4210) con cui il Consiglio di Stato ha statuito sulla proposta pianificatoria concernente l'allora mapp. 319 di Collina d'Oro, sezione di Gentilino, sospesa nell'ambito della risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2133) con cui il Governo ha approvato le varianti del piano regolatore del medesimo Comune concernenti il piano del traffico e delle attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP) delle sezioni di Gentilino, Agra e Montagnola e conseguenti modifiche;
ritenuto, in fatto
A. a. La RI 2 era proprietaria dell'originario mapp. 319 di Gentilino nel Comune di Collina d'Oro, fondo che il 14 marzo 2024 è stato frazionato a formare l'attuale mapp. 319 (porzione sud, su cui insistono un edificio abitativo [sub. M] e una darsena [sub. G]) e il (nuovo) mapp. 1087 (porzione nord, dove vi sono una darsena [sub. C] e due edifici contigui [sub. A e B]). Le proprietà sono situate sulla riva del lago Ceresio in località Cantonetto e confinano a est con via Riva Cantonetto e a sud con il mapp. 1223 nella sezione di Montagnola, che pure apparteneva alla RI 2.
Estratto (rielaborato) del piano del registro fondiario.
b. Dal profilo pianificatorio, il piano regolatore dell'allora Comune di Gentilino (dal 4 aprile 2004 frazione del nuovo Comune di Collina d'Oro), approvato dal Governo con risoluzione del 19 settembre 1995 (n. 5250), attribuiva la porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza all'area del nuovo mapp. 1087) e i sedimi più a nord nella medesima località (mapp. 312, 317, 318, 493, 494, 495, 531 e 539) alla zona AP-EP destinata allo svago e alla balneazione (secondo l'art. 6.4 delle norme d'attuazione del piano regolatore; NAPR). Per la restante superficie, ritenuto che nell'ambito dell'approvazione del 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato aveva negato la sanzione alla sua inclusione nella zona di mantenimento degli insediamenti Zmi invitando il Comune a elaborare una proposta per questo fondo intesa ad integrarlo in un concetto di area insediata (art. 15 LPT) a lago con prescrizioni particolari (cfr. risoluzione citata, consid. 3.5.2.3 lett. h), il Municipio ha allestito una variante che ne prevedeva l'assegnazione alla zona residenziale a lago RL, disciplinata dall'art. 4.8 NAPR. Tale proposta è stata approvata dal Governo il 26 febbraio 1997 (cfr. ris. n. 980).
B. a. Il 21 settembre 2015 il Consiglio comunale adottava alcune varianti concernenti il piano del traffico e delle AP-EP delle sezioni di Gentilino, Agra e Montagnola e conseguenti modifiche relative al piano delle zone e del paesaggio come pure del piano particolareggiato del nucleo di Viglio e del piano delle costruzioni di Agra. Per quanto concerneva l'allora mapp. 319, era previsto l'abbandono del vincolo AP-EP sulla porzione settentrionale del fondo e la sua attribuzione alla vicina zona residenziale a lago RLA, a cui già apparteneva la sua superficie meridionale. I sedimi immediatamente a nord rimanevano gravati dal vincolo AP-EP, rinominato AP 3 Centro di balneazione e disciplinato dal nuovo art. 82bis NAPR.
Estratto (rielaborato) del piano del traffico e delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico del giugno 2015.
Estratto (rielaborato) del piano delle zone, del paesaggio, del traffico e delle AP-EP del giugno 2015.
b. Nel 2016 il Municipio elaborava, con il sostegno finanziario del Cantone, uno studio il cui scopo era di verificare la fattibilità di una riqualificazione ecologica dei tratti di riva lacustre compromessi presenti sul territorio comunale, approfondendo al contempo la fattibilità di realizzare la passeggiata a lago prevista dalla scheda P7 Laghi e rive lacustri del piano direttore cantonale (PD). In proposito, lo studio proponeva diverse soluzioni, tra cui quella di realizzare la passeggiata interamente lungo la riva del lago, aumentando il numero delle zone pubbliche da destinare ad aree di sosta lungo il percorso. Per quanto qui d'interesse, esso prevedeva di crearne una sul mapp. 1223 di Montagnola, gravandolo con un vincolo AP-EP. Su tale proposta di esprimeva favorevolmente la Sezione dello sviluppo territoriale (Sezione) nell'ambito del suo preavviso preliminare del 13 novembre 2017. Sottolineando la necessità di metterla in stretta relazione con il vincolo AP-EP già esistente sulla porzione settentrionale del vicino mapp. 319 di Gentilino della medesima proprietaria, l'Autorità cantonale suggeriva al Municipio di chiedere al Governo la sospensione dell'approvazione della variante pianificatoria in corso volta a eliminarlo in modo da approfondire taluni aspetti.
c. Con risoluzione del 9 maggio 2018 (n. 2133) il Consiglio di Stato approvava le varianti adottate il 21 settembre 2015 dal Legislativo comunale, sospendendo la decisione in merito allo stralcio del vincolo AP-EP sulla porzione nord dell'allora mapp. 319 in accoglimento della richiesta inoltratagli dal Municipio il 12 marzo 2018 su suggerimento della Sezione (cfr. p.to 2 lett. c del dispositivo a pag. 53, che rinvia al consid. 9.3 lett. a, pag. 52). In tale occasione, il Governo assegnava al Comune un termine massimo di due anni per definire, in accordo con il Cantone, gli obiettivi pianificatori del comparto a lago e presentare una proposta alternativa o, se del caso, confermare quanto proposto in questa sede (cfr. consid. 3.3.4 lett. m, pag. 21 della risoluzione citata).
C. a. Per ragioni che non occorre qui evocare, il 25 giugno 2020 il Municipio ha riferito alla Sezione di rinunciare all'allestimento del progetto di massima per la passeggiata a lago lungo la tratta Cantonetto-Orino, domandando contestualmente, tra le altre cose, la riattivazione della procedura di approvazione della variante concernente l'allora mapp. 319 adottata dal Consiglio comunale nel 2015.
b. Con giudizio del 19 agosto 2020 (n. 4210) il Consiglio di Stato ha statuito sulle parti sospese nell'ambito della risoluzione governativa del 9 maggio 2018. Da un lato, ha approvato lo stralcio del vincolo AP-EP dalla superficie (di 842 m2) a nord dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza all'attuale mapp. 1087), ritenendo che la sua eliminazione non era atta a compromettere il raggiungimento dell'obiettivo generale di aumentare la pubblica fruizione dei laghi e delle rive lacustri fissato dalla scheda P7 del PD alla luce della sua esigua estensione a lago (3 ml) e della sua moderata attrattività per la popolazione. Dall'altro, ha escluso tuttavia che tale area potesse essere inclusa nella zona residenziale RLA, anzitutto perché essa era stata esclusa dal territorio edificabile già con l'approvazione del primo piano regolatore di Gentilino e i motivi allora addotti a giustificazione di tale scelta erano ancora attuali. In ogni caso, ha soggiunto che l'inclusione nella zona RLA non poteva entrare in linea di conto poiché contraria alle disposizioni transitorie del diritto federale (art. 38a cpv. 3 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700] e 52a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]), che dal 1° maggio 2019 e sino all'approvazione da parte del Consiglio federale della scheda R6 del PD non ammettevano estensioni della zona costruibile, nemmeno se compensate con dezonamenti di pari superficie. L'Esecutivo cantonale ha infine concluso che tale superficie deve pertanto far parte del territorio fuori zona edificabile e la sua destinazione definitiva deve essere proposta dal Comune giacché più soluzioni possono entrare in linea di conto. Ai n. 1 e 2 del dispositivo (pag. 7) della citata risoluzione ha disposto quanto segue:
Non è approvata l'attribuzione alla zona residenziale riva lago del fmn 319 parz nel PR del Comune di Collina d'Oro
È richiesta l'adozione della variante secondo procedura semplificata per definire la destinazione della superficie del fmn 319 che risulta priva di destinazione (vuoto pianificatorio).
2 insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento
e che la procedura relativa alla definizione della destinazione della
superficie di 842 m2 dell'allora mapp. 319
sia sospesa sino all'approvazione da parte del Consiglio federale delle
schede del nuovo piano direttore applicabili alla variante in questione, in
particolare, la scheda R6.
La ricorrente spiega anzitutto di condividere le argomentazioni del Consiglio di Stato in merito all'eliminazione del vincolo AP-EP sulla parte settentrionale dell'allora mapp. 319, ma non quelle poste a fondamento del diniego d'approvazione dell'inserimento di tale superficie in zona residenziale a lago RLA. In particolare, sostiene che le motivazioni di natura storica addotte dal Governo siano fondate su presunzioni e supposizioni, non supportate da prove concrete e lesive dell'autonomia comunale in ambito pianificatorio. Inoltre, ritiene che il Governo non abbia interpretato correttamente le norme transitorie del diritto federale laddove ha posto a fondamento di tale decisione il divieto di delimitare nuove zone edificabili sul territorio cantonale (valido in Canton Ticino dal 1° maggio 2019) sancito dal cpv. 3 dell'art. 38a LPT. Essendo tale divieto di natura transitoria, poiché dipendente dall'approvazione da parte del Consiglio federale delle nuove schede del PD (tra cui la R6), secondo l'insorgente il Consiglio di Stato avrebbe dovuto sospendere la procedura di approvazione della variante, anziché negarne la sanzione. Di qui la sua domanda di sospensione rivolta a questo Tribunale.
b. Con la risposta la Sezione, richiamando le motivazioni alla base della decisione impugnata, puntualizza che le ragioni di carattere storico esposte dal Governo non si limitano a supposizioni, bensì si fondano sul rapporto di pianificazione riferito al primo piano regolatore di Gentilino. Poiché la vigente legislazione di ordine superiore sostiene e incentiva il mantenimento di aree libere e verdi a beneficio della qualità del costruito, l'Autorità cantonale spiega che l'intenzione del Municipio manifestata a quell'epoca di contrastare la proliferazione edilizia lungo la riva del lago è oggigiorno ancora più attuale e importante. Soggiunge che le disposizioni transitorie della LPT non rappresentano il motivo decisivo per cui è stata negata la sanzione all'attribuzione alla zona residenziale RLA; esclude comunque che in concreto siano date le condizioni per sospendere la procedura d'approvazione della variante.
Il Comune non ha presentato una risposta.
c. In sede di replica la ricorrente ribadisce sostanzialmente le proprie tesi e domande, domandando l'edizione da parte della Sezione del rapporto e delle rappresentazioni grafiche relativi al primo piano regolatore di Gentilino.
Con la duplica l'Autorità cantonale si riconferma integralmente nelle proprie considerazioni, mentre il Comune è rimasto silente.
E. Con scritto del 26 aprile 2024 la RI 2 ha comunicato al Tribunale di aver venduto l'allora mapp. 319 alla RI 1 e di autorizzare quest'ultima a subentrare nella lite. Il 27 maggio seguente, il patrocinatore della RI 2 ha trasmesso al Tribunale la procura di rappresentanza della RI 1 e l'estratto del registro fondiario a comprova dell'intervenuto cambio di proprietà.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e il ricorso è tempestivo (art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100). Certa è inoltre la legittimazione attiva della ricorrente RI 1, subingredita alla RI 2, che è insorta contro la mancata approvazione dell'attribuzione alla zona residenziale a lago RLA della porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 (attuale mapp. 1087; art. 30 cpv. 2 lett. c LST, di proprietà oggi della subentrante). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Non occorre richiamare dalla Sezione il rapporto di pianificazione concepito nella forma intercomunale con i Comuni di Agra, Montagnola e Gentilino sollecitato dalla ricorrente, ritenuto che essa l'ha già prodotto con la replica. Quanto alle relative rappresentazioni grafiche, esse non appaiono idonee ad apportare ulteriori elementi utili ai fini del presente giudizio.
2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990; LALPT; BU 1990, 365; in vigore sino al 31 dicembre 2011; dal 1° gennaio 2012, art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole o opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2 con rinvii, II-2016 n. 43 consid. 4.1 con rinvii).
2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; dal 1° gennaio 2012, art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio agli art. 69 segg. LPAmm; RtiD II-2017 n. 9 consid. 3.2, II-2016 n. 43 consid. 4.2 con rinvii). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).
Come visto in narrativa, la ricorrente non mette in discussione lo stralcio del vincolo AP-EP sulla porzione settentrionale (di 842 m2) dell'allora mapp. 319 (corrispondente in sostanza al nuovo mapp. 1087), che anzi condivide. Essa ritiene però che il Governo avrebbe dovuto sospendere la propria decisione in merito all'attribuzione alla zona residenziale a lago RLA della superficie sgravata dal vincolo in attesa dell'approvazione dell'aggiornamento della scheda R6 del PD da parte del Consiglio federale.
4.1. A pag. 4 della risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha motivato il diniego d'approvazione della variante laddove prevede l'inclusione in zona residenziale a lago RLA della parte settentrionale dell'allora mapp. 319 con i seguenti argomenti:
(…) la conversione da zona AP-EP in zona residenziale a lago non è una conseguenza logica ed automatica. Invero, sin dal primo PR (concepito nella forma intercomunale con i Comuni di Montagnola e Agra) l'area in discussione ne è stata esclusa. Il motivo che ha portato a tale scelta fu la volontà di frenare la proliferazione edilizia e tentare di recuperare le poche rive rimaste inedificate. A testimonianza di ciò, l'evidenza che la zona destinata alla residenza fu delimitata in funzione delle costruzioni esistenti: concretamente, al mappale 319 RFD, il limite del comprensorio costruibile fu tracciato in modo tale da inglobare nella stessa unicamente l'edificio ivi presente. La restante parte del mappale (nord) fu invece attribuita alla zona per attrezzature collettive, vocazione pubblica confermata nell'ambito delle successive revisioni di PR.
Ora, sebbene a distanza di anni dalla codifica e conferma della zona d'interesse pubblico sia legittimo rivalutare l'attualità della stessa in funzione del mutato contesto territoriale e giuridico e, di conseguenza, proporre una soluzione alternativa, è altresì vero che i motivi addotti all'epoca per delimitare la zona costruibile risultano tutt'oggi attuali. In tali circostanze non si intravvedono motivi per cui possa giustificarsi l'attribuzione della superficie in parola alla zona edificabile a lago.
Ad ogni modo anche nella misura in cui il cambio di destinazione proposto dal Legislativo comunale fosse giustificato nel merito, l'approvazione dello stesso non potrebbe… essere accordata. Dal 1. maggio 2019 sino all'approvazione delle modifiche delle schede del Piano direttore (PD) non sono infatti ammessi ampliamenti delle zone edificabili nemmeno se per le stesse è previsto un compenso.
4.2. Con la risposta la Sezione respinge la tesi della ricorrente secondo cui gli argomenti addotti dal Consiglio di Stato non sarebbero suffragati da mezzi di prova concreti. Infatti, spiega che dal rapporto di pianificazione riferito al primo piano regolatore dell'allora Comune di Gentilino, prodotto dall'insorgente con la replica, emerge chiaramente la volontà dell'allora Municipio di contrastare la proliferazione edilizia lungo le rive del lago e che tale concetto assume ancor più importanza nel contesto odierno, in cui la legislazione di ordine superiore sostiene e incentiva il mantenimento di aree libere e verdi a beneficio della qualità del costruito. Sempre nella risposta la Sezione precisa poi che il richiamo (da parte del Consiglio di Stato, n.d.r.) ai disposti della LPT… non rappresenta il motivo decisivo che ha portato alla non approvazione… del cambio di destinazione adottato dal Legislativo comunale. Dal canto suo, in sede di replica l'insorgente sostiene che, alla luce dei parametri edificatori particolarmente restrittivi previsti dall'art. 56 NAPR per la zona RLA, l'inserimento in tale zona della porzione settentrionale dell'allora mapp. 319 sia coerente con la volontà del Comune di frenare la proliferazione edilizia lungo la riva lacustre.
4.3. Come ben ricordato dal Governo, è legittimo che il Comune abbia voluto rivalutare a distanza di anni la destinazione della parte nord dell'allora mapp. 319 proponendo una soluzione alternativa. Tuttavia, come di transenna individua anche il giudizio impugnato, le motivazioni fornite dall'ente pianificante a sostegno della scelta di assegnare tale superficie alla zona residenziale a lago non sono sufficienti a giustificarla.
Infatti, alle pag. 8 e 15 del rapporto di pianificazione del 25 giugno 2015 concernente le varianti adottate il 21 settembre successivo dal Legislativo comunale (Rapporto), esprimendosi in termini generali in merito a tutte le zone AP-EP presenti sul territorio comunale, il Municipio si è limitato a riferire di aver valutato per ognuna di esse se mantenere il vincolo oppure se modificare la destinazione, attribuendo il mappale alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa e di aver tenuto conto delle attuali necessità, delle prospettive di crescita demografica e delle future esigenze comunali. Per quanto concerne poi più nello specifico la porzione nord dell'allora mapp. 319, a pag. 21 del Rapporto l'ente pubblico ha spiegato dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto ad abbandonare il vincolo d'interesse pubblico, ma non ha speso alcuna parola in merito alla scelta di attribuirla alla zona RLA, se non per indicare che la superficie sgravata dal vincolo pubblico viene attribuita alla restante parte edificabile del mappale, la zona residenziale a lago RLA.
Se, dunque, da un lato il Comune ha sufficientemente sostanziato i motivi che lo hanno condotto a rinunciare al vincolo in parola, dall'altro le generiche considerazioni espresse sulle conseguenze di tale decisione non sono atte a giustificare la scelta di ampliare la zona edificabile in sua vece. Innanzitutto tale ampliamento non si confronta con quanto previsto dal (nuovo) art. 15 LPT, in vigore dal 1° maggio 2014, dunque da oltre un anno al momento dell'adozione della variante. Inoltre, va sottolineato che non si tratta di una correzione puntuale e tutto sommato contenuta del limite della zona RLA, bensì di un ampliamento non trascurabile del territorio fabbricabile di (ben) 842 m2. A sostegno di tale scelta non viene nemmeno operata la benché minima ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco (art. 3 OPT). Neppure nell'ambito della presente procedura il Comune, rimasto silente, ha ritenuto di fornire spiegazioni in proposito. Ne deriva che, a prescindere dalla questione della conformità alle disposizioni transitorie della LPT e dell'approvazione della nuova scheda R6 del PD, avvenuta pendente causa il 19 ottobre 2022, il Governo altro non avrebbe potuto fare che non approvare l'inclusione in zona RLA della superficie nord dell'allora mapp. 319.
4.4. Ancorché il dispositivo della risoluzione avversata non lo menzioni esplicitamente, nella misura in cui esso al n. 2 richiede l'adozione di una variante e considera che per l'allora mapp. 319 sussiste una superficie priva di destinazione (vuoto pianificatorio) occorre ammettere che il Consiglio di Stato ha effettivamente approvato la dismissione del vincolo AP-EP gravante la porzione settentrionale del fondo.
Ciò posto, nella risoluzione impugnata l'Esecutivo cantonale ha già concluso per una sua esclusione dalla zona fabbricabile (cfr. pag. 4: la superficie in questione [del mapp. 319 n.d.r. ] deve … far parte del territorio fuori zona edificabile). A torto, tuttavia. Infatti, in qualità di ente pianificante spetta al Comune chinarsi in prima battuta su tale aspetto e (semmai) giustificare la propria scelta operando una ponderazione (completa) degli interessi in gioco (cfr. supra, consid. 2.1). L'errore in cui è incorso il Governo non è, tuttavia, poi stato ancorato nel dispositivo della decisione né può essere in qualche modo dedotto dallo stesso. Ritenuto che solo il dispositivo, il quale costituisce la sintesi di tutto il giudizio (RDAT II-1996 n. 66 con rinvii), è vincolante, per finire non è necessario riformularlo per garantire al Comune di esercitare l'autonomia di cui gode in materia (supra, consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- rimane a carico dell'insorgente, che già l'ha anticipata.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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