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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.287
Data decisione, Autorità: 11.09.2023, TRAM
Titolo: Tassa decisionanle in materia LAFE
Incarto n. 52.2023.287
Lugano 11 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2023 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 19 luglio 2023 (430/23) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE in materia di non assoggettamento alla LAFE, limitatamente al dispositivo (n. 5) relativo alla tassa decisionale;
ritenuto, in fatto
che il 19 giugno 2023, __________, cittadino svizzero, ha costituito la RI 1, con sede a __________, avente per scopo l'acquisto, la vendita, la detenzione e la gestione di immobili in Svizzera e all'estero, segnatamente nel contesto di una gestione del patrimonio del fondatore e dei suoi discendenti (...);
che per la liberazione del capitale azionario della nuova società, il promotore apporta attivi e passivi del patrimonio della sua ditta individuale (non iscritta a registro di commercio), composto da beni immobili;
che il 19 giugno 2023, l'avv. , in rappresentanza della costituenda società e del suo fondatore, ha sottoposto all'autorità di prima istanza la documentazione atta a dimostrare che l'operazione non era assoggettata alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41);
che esperiti i necessari accertamenti, con decisione del 19 luglio 2023 l'Autorità cantonale di I istanza LAFE ha stabilito che la costituzione della RI 1 (mediante conferimento di attivi e passivi della ditta individuale di __________) non era assoggettata alla LAFE; ha inoltre posto a carico della società istante una tassa di fr. 30'000.- e le spese di fr. 100.- (punto 5);
che avverso la predetta decisione, limitatamente al punto relativo alla tassa decisionale, la RI 1 in costituzione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che la tassa è ridotta a fr. 4'750.-;
che il gravame non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati gli atti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della legge di applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400);
che in base all'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;
che in base all'art. 20 cpv. 2 LAFE il diritto di ricorso contro una decisione dell'autorità di prima istanza spetta in particolare all'acquirente, all'alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione (lett. a);
che la legittimazione attiva presuppone la capacità di essere parte, che deve sussistere al momento dell'inoltro del ricorso (cfr. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed., Zurigo 2023, n. 6 e 7 ad art. 48; Isabelle Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San Gallo 2019, n. 3 e 5 ad art. 48);
che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220); in fase di costituzione, ossia prima della sua iscrizione, non ha dunque la capacità di essere parte;
che fintanto che una nuova società non è iscritta, legittimati ad agire contro eventuali decisioni rese dall'Ufficiale del registro di commercio o dall'autorità di prima istanza in materia LAFE, possono semmai essere i suoi fondatori (cfr. in tal senso: sentenza IICCA 12.2012.10 del 1 giugno 2012 consid. 4; cfr. pure DTF 114 Ib 261 consid. 2); fondatori che, peraltro, sono di regola anche responsabili personalmente e in solido di eventuali obbligazioni assunte in nome della società prima dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 645 cpv. 1 CO), a meno che la società le assuma entro tre mesi dall'iscrizione (art. 645 cpv. 2 CO);
che in concreto, il ricorso interposto dalla RI 1 in costituzione, che non è ancora iscritta a registro di commercio e non ha dunque capacità di essere parte, dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile;
che date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giustizia.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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