AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.54
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00054 DP 32/95 leo
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 10 gennaio 1995 (n. 33) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 2 settembre 1994 dell'insorgente avverso la decisione 17 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al __________ la licenza edilizia per la riattazione dell'edificio al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
6 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
14 febbraio 1995 del __________;
22 febbraio 1995 del municipio di __________;
23 febbraio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 28 giugno 1994 il __________ di __________, frazione di __________, ha presentato una domanda di costruzione per la riattazione dell'edificio al mapp. __________ di __________, di proprietà di __________, posto dal PR in zona NVA (nucleo del villaggio), già adibito a residenza ed ora inutilizzato. Giusta le indicazioni fornite in quella sede lo stabile sarebbe stato destinato ad "edificio diurno a favore della comunità". I progetti prevedevano quindi, segnatamente, di ricavare dallo stabile una cucina al piano cantina di ca. 20 mq, un disponibile di identica superficie al piano terreno e due sale di 34 mq ciascuna ca. al primo e secondo piano. Non era invece prevista la creazione di posteggi.
b) Al rilascio del permesso si é opposta la comunione ereditaria fu __________, proprietaria del confinante mapp. __________, preoccupata del disturbo delle quiete che quella trasformazione avrebbe arrecato ai vicini.
c) Il municipio di __________ ha quindi indetto un'udienza di conciliazione per il giorno 5 agosto 1994, che ha tuttavia dato esito negativo. In quella sede, il __________ ha tuttavia precisato come segue la prospettata utilizzazione del fondo:
"Questa nuova infrastruttura parrocchiale dovrà prendere il posto, anche se solo parzialmente, del Salone parrocchiale (...). Nell'edificio ristrutturato verranno così svolte in modo preponderante le attività che ora vengono svolte in maniera ridotta in Casa parrocchiale. L'attività, prevista dalla Parrocchia, sarà periodica e avverrà specialmente durante il periodo scolastico. La presenza parrocchiale, per le diverse attività, sarà periodica e circoscritta solo a alcuni giorni settimanali e questa presenza avverrà principalmente tra le ore 16.00 e le ore 18.00. E' chiaro che alcune attività rivolte agli adulti potranno essere tenute unicamente dopo le 20.00, come pure è possibile la tenuta di pranzi e cene comuni. Durante le varie vacanze scolastiche, come pure durante altri periodi dell'anno, il Centro non sarà utilizzato se non sporadicamente e eccezionalmente. (...) La capienza di persone, per attività diverse nei 2 piani superiori, (...) è di 15-25 persone per piano (...). E' prevista la possibilità di concedere l'uso delle infrastrutture del Centro a Società, Gruppi, Famiglie, ecc., che non sono legati alle attività parrocchiali. (...) Il Centro non verrà concesso a gruppi o persone per usi o scopi non ben definiti quale l'uso come centro musicale o per attività ritenute (...) troppo rumorose (...). La gestione del Centro sarà tenuta dal __________, cioè dal Parroco o da una persona da lui incaricata." (cfr. allegato A al verbale dell'udienza)
Il __________ ha inoltre modificato i progetti (in particolare mantenendo una porta al pianterreno) per salvaguardare i diritti di passo e di accesso gravanti il mapp. __________ ed a favore del mapp. __________, di proprietà della comunione ereditaria opponente.
d) Il 4 agosto 1994 il dipartimento del territorio ha trasmesso al municipio di __________ l'avviso di sua competenza ai sensi dell'art. 7 LE, ove domandava che la licenza fosse subordinata ad una serie di condizioni. Tra queste l'ossequio dei "limiti di immissione" imposti dalla LPA e relative ordinanze di applicazione. Nell'avviso venivano esplicitamente richiamati, a tale scopo, gli art. 11 LPA e 41 OIF nonché l'allegato 6 di quest'ultima. Esso riservava inoltre, nel caso in cui le emissioni foniche avessero creato disturbo o molestia per il vicinato, un inasprimento della loro limitazione.
e) Con decisione 17 agosto 1994 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia al __________, respingendo in pari tempo l'opposizione della qui ricorrente. Esso ha considerato che l'intervento fosse compatibile con il PR ed ha inviato all'avviso cantonale quo al problema del disturbo della quiete derivante dall'utilizzazione dell'infrastruttura parrocchiale.
B. a) Con ricorso 2 settembre 1994 la comunione ereditaria fu __________ ha impugnato la predetta decisione municipale innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Essa ha eccepito - per quanto può ancora interessare in questa sede - una (generica) disattenzione del PR ed un'insufficiente esame della domanda sotto il profilo della legislazione ambientale.
b) Con risoluzione 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha in primo luogo considerato che le attività previste nel progettato centro parrocchiale ossequiavano tanto l'art. 32 NAPR, che regolamenta la zona NVA ma che nulla dice quo alla destinazione degli edifici, quanto il PP allo studio, il cui art. 31.7 ammette invece espressamente la possibilità di destinare gli edifici ubicati nelle zone dei nuclei del villaggio all'abitazione, al commercio o ad attività turistiche. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto sufficiente, benché succinto, l'esame del progetto sotto l'aspetto della legislazione ambientale effettuato dal dipartimento.
C. Con ricorso 30 gennaio 1995 la comunione ereditaria fu __________ é insorta innanzi a questo Tribunale avverso il giudizio governativo 10 gennaio 1995, postulando il suo annullamento oltre a quello della licenza edilizia 17 agosto 1994. Essa ribadisce ed amplia le censure svolte davanti al Consiglio di Stato, di cui si é detto poco sopra.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ nonché il __________ i hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio ha ribadito la bontà delle condizioni poste quo al problema dell'inquinamento fonico prodotto dall'utiliz- zazione del fondo.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della comunione ereditaria ricorrente é certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Conformità di zona.
2.1. Giusta l’art. 22 cpv. 2 lett. a LPT l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici ed impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. In base al principio della conformità di zona possono essere autorizzati soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso, occorre quindi che gli edifici e gli impianti previsti servano l’utilizzazione assegnata alla zona. Non basta invece che non la contraddicano, ossia che non ostacolino un’utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento pianificatorio (cfr. STA 26.1.1995 in re comunione ereditaria fu A.M. e llcc; 23.11.1994 in re F. e comune di G.; 4.2.1994 in re P. e llcc; 29.7.1993 in re P.; 27.3.1993 in re I.; 30.10.1992 in re Comune di __________; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N. 29).
2.2. L'art 32 NAPR di __________ non definisce esplicitamente la destinazione assegnata alla zona del nucleo (NVA), interessata dall'avversato intervento. A differenza delle altre zone, la funzione attribuita dalle NAPR a questo comparto territoriale non è precisata. La tipologia degli insediamenti ammissibili non può quindi essere immediatamente individuata. Di certo, in ogni caso e salvo esplicito divieto, la zona del nucleo si presta (anche) alla residenza (cfr. STA 23.11.1994 in re F. e comune di __________ già citata).
2.3. Nel concreto caso, lo stabile al mapp. __________ verrebbe destinato a centro di attività a carattere culturale, ricreativo e religioso (esclusa beninteso la tenuta di funzioni) svolte in prevalenza durante il periodo scolastico, per alcuni giorni della settimana, tra le ore 16.00 e le ore 18.00. Non é comunque escluso che talune attività destinate agli adulti abbiano luogo dopo le ore 20'00. La capienza massima dello stabile, fornito di cucina, é di circa 30-50 persone.
2.4. Come ha rettamente considerato il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il centro parrocchiale in discussione é certamente conforme alla destinazione abitativa del nucleo. Il fatto di incontrarsi nello stesso per discutere, parlare, cucinare, mangiare é infatti tipico della residenza, dell'abitare; inversamente presso di esso non vengono svolte attività non compatibili con siffatte caratteristiche, quali ad esempio quelle artigianali o industriali. L'eventuale, saltuaria apertura serale o festiva del centro non lo rende dunque incompatibile con la vocazione abitativa del nucleo.
2.5. Per i motivi che precedono l'inserimento del centro parrocchiale al mapp. __________ non si pone nemmeno in urto, come parimenti ha rilevato il Governo, con il PP dei nuclei allo studio, che permette presso di essi l'insediamento di costruzioni destinate, all'abitazione, al commercio od ad attività turistiche ed addirittura tollera piccole aziende artigianali, di importanza locale, poco moleste (art. 31.7 del progetto).
3.1. Secondo la strategia a due tempi posta alla base dell'art. 11 LPA gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPA). Tali provvedimenti, elencati all'art. 12 cpv. 1 LPA, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla legge (art. 12 cpv. 2 LPA). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso tecnico, delle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPA). Se, tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3 LPA). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti, suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPA) sulla scorta dei criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPA per gli inquinamenti atmosferici e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora) mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. riassuntivamente a STA 13.7.1993 in re CCMV e comune di __________, consid. 2.2., pubbl. in RDAT I-1994 N. 67 e rinvii). Per quanto interessa specificatamente la protezione contro il rumore e le vibrazioni l'art. 25 cpv. 1 LPA stabilisce inoltre che la costruzione di impianti fissi é autorizzata solo se le immissioni foniche da esse prodotti non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze: valori questi ultimi inferiori ai valori limite delle immissioni, parimenti da stabilire dal Consiglio federale (art. 23 LPA).
3.2. Nel concreto caso, in sede di rilascio della licenza edilizia l'autorità ha espressamente richiamato la strategia a due tempi sancita all'art. 11 LPA, specificando inoltre per quanto interessava gli eventuali provvedimenti della seconda fase l'applicabilità, nei limiti di cui all'art. 41 OIF, dei valori limite di esposizione al rumore fissati nell'allegato 6 all'OIF medesima. Il Consiglio di Stato ha tutelato quel modo di procedere: dalle considerazioni svolte in quella sede risulta inoltre che il Governo ha considerato implicitamente la ristrutturazione in esame quale impianto fisso nuovo ai sensi degli art. 1 cpv. 2 lett. a, 2 cpv. 2 e 7 OIF ed ha attribuito alla proprietà della comunione ricorrente il grado di sensibilità II in applicazione degli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF.
3.3. L'utilizzazione del centro parrocchiale é suscettibile di provocare del rumore esternamente percettibile. La sua costruzione ricade pertanto nel campo di applicazione della legislazione sulla protezione ambientale, al pari di qualsiasi rumore prodotto dalla semplice residenza (DTF 118 Ib 594, consid. 2d, e rinvii). A ragione, inoltre, la trasformazione dello stabile é stata considerata dal Consiglio di Stato quale impianto fisso nuovo, assoggettato al rispetto dell'art. 25 LPA e 7 OIF, e non semplicemente quale impianto fisso (esistente) modificato, soggetto alle restrizioni attenuate di cui all'art. 8 OIF (cfr. DTF 116 Ib 443 seg.). Le istanze inferiori errano tuttavia quando affermano che la limitazione del carico fonico inquinante deve essere attuata (nell'ambito dei provvedimenti della seconda fase) in conformità dell'allegato 6 all'OIF: in effetti quell'allegato regolamenta i valori limite di esposizione al rumore prodotti, tra l'altro e per quanto può interessare la soluzione della presente lite, dagli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura (cifra 1 cpv. 1 lett. a dell'allegato), mentre che nel concreto caso non si é in presenza di nessuna delle tre anzidette ipotesi. Questo significa che le immissioni foniche devono essere valutate dall'autorità in base all'art. 15 LPA, tenendo altresì conto degli art. 19 e 23 LPA (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596, consid. 3c; URP 1995, pag. 33 seg., consid. 3c). Ciò malgrado il Tribunale ritiene di poter tutelare il risultato cui sono addivenute le istanze inferiori. In effetti l'utilizzazione periodica del centro parrocchiale per lo svolgimento di attività affatto tranquille, prevalentemente diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne), all'interno dello stabile e limitate ad alcuni giorni alla settimana, non obbliga né legittima l'autorità ad imporre una (ulteriore) preventiva limitazione delle emissioni, segnatamente sotto forma di prescrizioni di esercizio ai sensi art. 12 lett. c LPA (leggi: limitazione degli orari di utilizzazione dello stabile). A maggior ragione non vi é motivo di inasprire siffatte limitazioni: non sussiste infatti al presente nessun concreto indizio atto a far concludere che l'utilizzazione del centro parrocchiale arrecherà una considerevole molestia giusta l'art. 15 LPA a chi risiede al mappale di proprietà della ricorrente. Per questo motivo la licenza edilizia può essere confermata anche sotto questo aspetto, senza dover subordinare il suo rilascio - come invece vorrebbe la comunione ricorrente - al preventivo allestimento di un regolamento d'uso del fondo da parte del __________ parrocchiale: del resto l'autorità nemmeno potrebbe imporre l'ossequio di un simile regolamento, a carattere strettamente privato. La riserva di effettiva adozione di provvedimenti volti alla limitazione delle emissioni esplicitamente contenuta nella licenza edilizia basta quindi ampiamente a tranquillizzare la comunione ereditaria insorgente e nel contempo a richiamare al dovuto riguardo nei confronti di questa il beneficiario della licenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43 LE, 32 NAPR di __________, 22 LPT, 11 12, 13, 14, 15, 23, 25 LPA, 1, 2, 7, 8, 40, 41 , 43, 44 OIF, 18, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 800.-- (ottocento), é posta a carico della comunione ereditaria fu __________, la quale é altresì condannata a rifondere al comune di __________ identico importo per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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