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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.471
Data decisione, Autorità: 13.06.2024, TRAM
Titolo: Mancata ammissione al corso di diploma in insegnamento per le scuole di maturità (SUPSI)
Incarto n. 52.2023.471
Lugano 13 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2023 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 22 novembre 2023 del direttore generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione del 5 giugno 2023 del Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI in materia di mancata ammissione al corso di diploma in insegnamento per le scuole di maturità;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, in possesso di un master in matematica conseguito all'università di __________, ha inoltrato la propria candidatura per l'ammissione alla formazione per l'ottenimento del diploma di insegnamento della disciplina matematica per l'anno accademico 2023/2024, sia per le scuole di maturità sia per il livello secondario I.
B. Con e-mail del 24 febbraio 2023, RI 1 ha informato il DFA che, in quanto dislessico, nel corso dei suoi studi universitari gli veniva assegnato un terzo del tempo in più per sostenere gli esami scritti e per la preparazione di quelli orali. Ha quindi chiesto se anche per le prove di ammissione al DFA sarebbe stata applicata tale misura e, se del caso, di ottenere indicazioni circa la procedura da seguire.
In risposta, i segretariati dei rispettivi corsi di master hanno confermato al candidato che avrebbe beneficiato di tempo supplementare in occasione delle prove.
C. a. RI 1 ha sostenuto come previsto l'esame online di ammissione al diploma di insegnamento per le scuole di maturità il 22 marzo 2023. Durante lo svolgimento dello stesso, ha inoltrato un'e-mail al segretariato, segnalando di non capire una domanda. In particolare l'indicazione "sviluppi le sue considerazioni" in relazione a un quesito matematico sarebbe stata troppo generica. In risposta, il servizio preposto ha comunicato che non era previsto il rilascio di indicazioni supplementari. Un'ora dopo, il candidato ha segnalato di essere in totale crisi di panico e che la formulazione poco chiara dei quesiti e l'impossibilità di fare domande a riguardo lo avevano completamente bloccato. Appreso dal segretariato che non era possibile ottenere supporto, RI 1 ha concluso e inviato per e-mail l'esame, annotando di essere emotivamente distrutto e di avere intenzione di fare ricorso. Proposito che ha ribadito il giorno seguente, dichiarandosi rammaricato di non avere potuto affrontare l'esame in maniera adeguata, essendo subentrata una situazione di panico che lo aveva bloccato e inibito, pregiudicando la qualità della prova. Ciò che avrebbe comprovato con un certificato medico.
b. L'insorgente ha sostenuto e superato l'esame di ammissione al Master in insegnamento per il livello secondario I.
D. Con scritto del 3 aprile 2023, RI 1, allegando un certificato medico del 28 marzo precedente attestante un attacco di panico clinicamente rilevante avvenuto durante lo svolgimento dell'esame, ha chiesto alla SUPSI una deroga alla procedura di valutazione al fine di potere accedere senza esame d'ammissione alla formazione per il diploma di insegnamento per le scuole di maturità. La stessa sarebbe eccessivamente impegnativa per un dislessico e rischierebbe inoltre di causargli un nuovo attacco di panico. Segnala di essere stato ammesso alla formazione per le scuole di maturità alla Haute École Pédagogique di Losanna, ma di non disporre di una padronanza sufficiente della lingua francese per seguire tale percorso.
E. a. Il 24 aprile 2023, la Commissione di ammissione ha comunicato a RI 1 l'esito negativo del suo esame di ammissione al diploma di insegnamento per le scuole di maturità. In relazione alla richiesta del 3 aprile precedente, ha informato il candidato che in caso di impedimento a svolgere l'esame è necessario presentare un certificato medico entro 7 giorni dalla data dell'esame, per potere recuperare l'esame nel limite del possibile.
b. Contro la predetta decisione, RI 1 ha interposto reclamo dinanzi alla Direzione del DFA, che lo ha respinto il 5 giugno 2023.
F. Con decisione del 22 novembre 2023 il direttore generale della SUPSI ha disatteso il gravame interposto da RI 1 contro la predetta decisione, confermando la mancata ammissione al corso di laurea. Ritiene corrette le misure messe in atto per facilitare il candidato nello svolgimento del suo esame, che non ne aveva richieste di ulteriori.
G. RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione del direttore generale della SUPSI chiedendone l'annullamento e la sua conseguente ammissione alla formazione. In via subordinata domanda che gli sia concessa la possibilità di ripetere in tempi brevi la prova, previa attribuzione di misure compensative individualizzate conformi alla sua disabilità. Premette di non essere stato informato né sulle possibili misure individualizzate a sua disposizione né sulle modalità di esame, malgrado abbia segnalato di soffrire di dislessia. Sostiene che il tempo supplementare concessogli si sarebbe rivelato inutile data la tipologia di prova a cui si è sottoposto, a fronte dell'ampiezza dei quesiti e dalla totale mancanza di possibilità di richiedere informazioni sugli stessi. In ogni caso, il certificato medico presentato andrebbe tenuto in considerazione, dando la facoltà al ricorrente di ripetere l'esame in tempi brevi e con le adeguate misure compensative, sempre che non fosse già riconosciuta direttamente la sua idoneità a frequentare il corso. Eccepisce una mancanza di informazione e di trasparenza costitutiva di violazione dei principi della buona fede e della parità di trattamento, oltre che dei principi enunciati nelle normative della SUPSI in merito alle pari opportunità. L'accesso alla formazione gli sarebbe precluso a causa del suo handicap, per cui si ritiene discriminato.
H. All'accoglimento del gravame si oppone la SUPSI per il tramite del suo direttore generale. Sostiene che il ricorrente ha ottenuto, quale facilitazione, tempo supplementare per lo svolgimento dell'esame, come da lui richiesto. Ulteriori misure compensative non sono state sollecitate dall'insorgente e pertanto non sono state valutate. Spettava al candidato, conscio dei propri limiti e con una lunga carriera accademica alle spalle, richiedere altre misure prima dell'esame o un'analisi personalizzata dei propri disturbi. Il Piano di azione pari opportunità, diversità e inclusione 2021-2024 della SUPSI dichiara che l'attenzione al tema della disabilità e dei disturbi specifici dell'apprendimento è evidenziata nei regolamenti per il bachelor e il master e accenna alla possibilità di identificare e adottare misure individualizzate in situazioni in cui ci si trova confrontati con candidati con tali difficoltà. Rimane tuttavia compito del singolo interessato attivarsi e richiedere l'intervento dei delegati gender e diversity. La SUPSI segnala che il candidato ha potuto beneficiare di colloqui personalizzati preventivi con le responsabili dei corsi di master e diploma, in occasione dei quali avrebbe potuto manifestare eventuali sue necessità per lo svolgimento dell'esame. Rileva infine che il termine di sette giorni per la produzione di un certificato medico è noto ai candidati sin dall'inizio della procedura di ammissione.
I. Con la replica, il ricorrente ribadisce le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Eccepisce l'inammissibilità dell'allegato di risposta, in quanto sottoscritto soltanto dal direttore generale della SUPSI, che non detiene diritto di firma individuale per rappresentare l'istituto. Domanda pure l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
J. Con la duplica, il direttore generale della SUPSI osserva di essere legittimato, in quanto autorità che ha reso la decisione impugnata, a sottoscrivere gli allegati di causa in autonomia. Per il resto, conferma le argomentazioni espresse con la risposta.
Considerato, in diritto
1.2. Pure ricevibili sono la risposta e la duplica sottoscritte dal direttore generale della SUPSI, Autorità che ha emanato la decisione impugnata.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.
2.1. Il regolamento della formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità della SUPSI, approvato nel mese di novembre 2022 (regolamento), regola la procedura di ammissione a tale formazione. L'art. 4 n. 4 prevede in particolare che in considerazione del numero limitato di posti disponibili, in aggiunta all'adempimento dei requisiti di ammissione, il DFA prevede l'obbligo di sostenere degli esami di graduatoria. La norma rinvia per i dettagli ad apposite direttive. Queste ultime indicano che l'esame scritto avviene online (capitolo 3a delle direttive relative alla procedura di ammissione alla formazione per l'ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità, anno accademico 2023/2024; direttive), mentre le linee guida per i candidati al Diploma di insegnamento per le scuole di maturità anno accademico 2023/2024 precisano che lo stesso consta di un quesito generale riguardante la conoscenza della scuola media superiore svizzera e ticinese e di due quesiti riguardanti la materia di insegnamento postulata (pag. 2). Il documento indica inoltre le modalità di consegna e informa che il candidato che, per questioni di salute, non è in condizioni di svolgere l'esame scritto online deve comunicarlo il prima possibile e presentare un certificato medico entro i 7 giorni successivi alla data dell'esame. Per questi candidati, soggiungono le linee guida, sarà stabilita, nel limite del possibile, una modalità di recupero dello stesso (cfr. capitolo 3a n. 10 direttive, dello stesso tenore).
2.2. L'art. 7 del regolamento prevede che i candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati a informare la Direzione del DFA o il responsabile della formazione al momento della domanda di ammissione. La Direzione, soggiunge la norma, si riserva la facoltà di richiedere al candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della formazione e le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica, affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.
2.3. Le informazioni sulle modalità di esame reperibili sulle linee guida permettono di rendersi conto che l'esame scritto prevede di dover rispondere a tre quesiti, uno di carattere generale riguardante la conoscenza della scuola media superiore e due specifici sulla materia di insegnamento. La modalità dell'esame (online), e la sua durata sono note, così come le battute massime consentite per ogni quesito. Il ricorrente ha postulato l'ammissione alla formazione segnalando il suo disturbo di dislessia e chiedendo di poter disporre, come durante i suoi studi universitari, di un terzo del tempo in più per svolgere l'esame, facoltà che gli è stata concessa. È pienamente condivisibile la posizione della SUPSI secondo cui dal candidato, che ha conseguito con successo un percorso di studi completo in ambito universitario, ci si può aspettare che si informi diligentemente sull'offerta di eventuali ulteriori misure di sostegno e ne faccia semmai richiesta. Avendo il medesimo domandato unicamente di disporre di più tempo per svolgere la prova, al pari di quanto gli era stato concesso all'Università di __________, nulla può essere ragionevolmente rimproverato all'autorità per non aver disposto altri ausili.
Secondo l'insorgente, l'autorità avrebbe dovuto tenere conto del certificato medico attestante il suo attacco di panico, presentato dopo l'esame, dandogli la facoltà di ripetere la prova in tempi brevi e con le adeguate misure compensative. Ciò benché il certificato sia stato inoltrato poco oltre il termine di sette giorni indicato sulle direttive e sulle linee guida. Innanzitutto, va ricordato che il ricorrente, con la produzione del certificato medico, ha chiesto di essere esentato dall'obbligo di sostenere un esame, non ha invece domandato di poterlo ripetere in tempi brevi. In ogni caso, si rileva che il ricorrente sostiene con fermezza che la non riuscita dell'esame non sia da attribuire all'attacco di panico, ma all'assenza di adeguate misure di sostegno per lo svolgimento dello stesso. L'attacco di panico non sarebbe che una conseguenza di questa mancanza di mezzi a sua disposizione (cfr. e-mail del ricorrente del 12 giugno 2023). In queste circostanze, indipendentemente dalla tempestività della presentazione del certificato medico, il sopraggiunto malessere non appare un valido motivo per mettere in discussione la validità della prova, che il ricorrente sostiene non sarebbe stato in grado di affrontare. Occorrerebbe piuttosto chiedersi se la dislessia stessa debba essere considerata la causa dell'insuccesso e se possa eventualmente giustificare la ripetizione dell'esame. Sennonché, come sopra rilevato, l'assenza di specifici e adeguati ausili auspicati a posteriori dall'insorgente per lo svolgimento dell'esame è da rimproverare solamente al candidato. Dal profilo della proporzionalità, si rileva infine che al ricorrente è aperta la possibilità di chiedere l'ammissione al corso nei prossimi anni, senza vincoli (capitolo 5 n. 3 direttive).
Visto quanto precede il ricorso deve essere respinto.
5.1. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, inoltrata con la replica, deve pure essere disattesa in quanto il gravame non aveva alcuna possibilità di esito favorevole (art. 3 cpv. 3 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG; RL 178.300).
5.2. La tassa di giustizia, comunque sia contenuta, è posta carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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