AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.2022.299
Data decisione, Autorità: 15.02.2023, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Annullamento del concorso. I motivi invocati dal committente non sono sufficienti per annullare la gara ai sensi dell'art. 55 RLCPubb/CIAP. Ricorso accolto e rinvio degli atti alla stazione appaltante per accertamenti e nuova decisione
Incarto n. 52.2022.299
Lugano 15 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2022 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 18 settembre 2022 con cui l'Associazione CO 1 ha annullato il concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore concernenti la sistemazione dei muri a secco e le bonifiche agricole sui Monti __________;
ritenuto, in fatto
A. In data imprecisata l'Associazione CO 1 (Associazione) ha promosso una procedura di concorso su invito, retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare le opere da impresario costruttore nell'ambito del progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale degli omonimi monti. Trattasi, in concreto, del ripristino dei muri a secco e degli interventi di bonifica di alcuni terreni agricoli (superfici humose e boscate) nel Comune di __________, sezione __________.
Il capitolato d'appalto trasmesso agli invitati stabiliva che la commessa sarebbe stata assegnata secondo i seguenti criteri e relativi fattori di ponderazione (pos. 224.100):
prezzo 50%
attendibilità del prezzo 17%
esperienza del macchinista (bonifiche) 15%
referenze per lavori analoghi (muri in sasso a secco) 10%
formazione di apprendisti 5%
perfezionamento professionale 3%
Il documento specificava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. La pos. 224.220 stabiliva in particolare che l'attendibilità del prezzo dell'offerta sarebbe stata valutata in base ad una scala di note da 1.00 a 6.00 correlata ad un prezzo di riferimento definito mediando le offerte che rientrano nel preventivo del committente.
In relazione al preventivo, il committente ha inoltre stabilito che non avrebbe preso in considerazione per l'aggiudicazione offerte superiori del 10% rispetto all'importo preventivato (pos. 224.220).
Il capitolato d'appalto, alla pos. 238.400, prevedeva la seguente disposizione in relazione all'annullamento della procedura:
Con riferimento all'art. 34 della legge sulle commesse pubbliche, è data facoltà al Committente di non procedere all'aggiudicazione delle opere del presente appalto, se dalle verifiche effettuate dovessero emergere indicazioni contrarie all'interesse finanziario o comunque in contrasto con i crediti d'opera stanziati, esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.
B. Entro il termine utile tre delle ditte interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando le seguenti offerte.
RI 1 fr. 145'134.25 (IVA inclusa)
P__________ fr. 145'934.65 (IVA inclusa)
I__________ fr. 160'856.20 (IVA inclusa)
In sede di apertura delle offerte, il committente ha reso noto che il suo preventivo ammontava a fr. 163'840.10.- (IVA inclusa).
C. Le offerte sono state valutate dal consulente del committente, lo studio __________, il quale ha proposto di aggiudicare la commessa all'impresa RI 1, giunta prima in graduatoria con 6 punti. Nel suo rapporto dell'8 settembre 2022, esso ha nondimeno riportato la seguente osservazione.
L'impresa RI 1 è la ditta che a livello di punteggio matematico si aggiudicherebbe la commessa. Tuttavia, nei prezzi esposti, in particolare nelle bonifiche agricole, settore bonifiche boscate, si propone un prezzo di fr. 5.50 il mq. La Sezione agricoltura sussidia al massimo 5 fr./mq tutto compreso (bonifica, esbosco e semina). Perciò il solo lavoro di bonifica eseguito dall'impresa viene calcolato per un massimo di fr. 4.00 il mq. Di conseguenza questo lavoro non è interamente coperto dal sussidio cantonale e dunque il committente dovrebbe metterci dei soldi di tasca propria. Si consiglia di valutare attentamente la situazione.
D. Preso atto del rapporto del suo consulente e dopo attento esame della situazione, nella sua seduta del 16 settembre 2022 il Comitato dell'Associazione ha deciso di annullare il concorso. Il motivo di tale decisione, basato sull'art. 34 LCPubb, sarebbe da ricondurre al fatto che (…) visto come i lavori a capitolato usufruiscono di fonti di finanziamento differenti (per le bonifiche possiamo far capo unicamente al sussidio della Sezione agricoltura e alla partecipazione dei privati), se dovessimo deliberare alla prima ditta classificata, resterebbero a carico dell'Associazione circa fr. 20'000.00, somma che la stessa non è in grado di assumere.
E. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. A mente sua, non sarebbe chiaro come l'ente banditore sia giunto a quantificare in fr. 20'000.- il costo che resterebbe a suo carico nel caso in cui la commessa le venisse aggiudicata. Secondo i calcoli allestiti dall'insorgente, la differenza tra il prezzo offerto per le bonifiche delle superfici boscate (fr. 29'892.50.-) e quello riconosciuto dalla Sezione dell'agricoltura applicando il prezzo unitario di fr. 4.-/mq indicato dalla committenza (fr. 21'740.-), sarebbe di fr. 8'152.50. Considerando invece tutte le superfici da bonificare (humose e boscate), la differenza non coperta dal sussidio cantonale ammonterebbe a soli fr. 3'307.50 (= fr. 59'940 - 54'632.50). Fa inoltre rilevare che l'importo globale della sua offerta (fr. 145'134.25) è comunque inferiore a quello (fr. 163'840.10) preventivato dall'ente banditore.
F. a. Il committente si è opposto al ricorso, confermando la legittimità della decisione di annullamento della gara, conforme all'ordinamento delle commesse pubbliche, più precisamente all'art. 55 lett. d del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Osserva di realizzare fin dal 2015 la valorizzazione del territorio dei monti __________ tramite le bonifiche agricole e i lavori di valenza paesaggistica, in particolare il rifacimento di vecchi muri a secco nell'ambito delle stesse bonifiche, e precisa che le due tipologie di interventi godono di finanziamenti differenziati: le Associazioni, le Fondazioni e gli enti pubblici (in particolare il Cantone Ticino) che finanziano le opere paesaggistiche non finanziano le bonifiche e viceversa. Spiega che le bonifiche agricole vengono finanziate da un sussidio cantonale e da una partecipazione dei proprietari dei fondi. Per il finanziamento delle superfici boscate, puntualizza l'ente banditore, il Cantone (e per esso la Sezione dell'agricoltura) ha fissato un massimo di costi sussidiabili pari a fr. 5.-/mq così suddivisi: fr. 4.-/mq per il lavoro d'impresa (che deve comprendere tutti i costi previsti, quindi anche l'impianto di cantiere, la fornitura e lo spargimento della terra, le intemperie e l'IVA), fr. 0.70/mq per il taglio della vegetazione arborea e l'esbosco e fr. 0.30/mq per la semina. Per le superfici humose l'importo massimo delle spese computabili ammonta invece a fr. 4.30/mq (di cui fr. 4.-/mq per la bonifica e fr. 0.30/mq per la semina). Queste modalità di sussidiamento, soggiunge, sono note da tempo a tutti gli attori del concorso. Una delibera delle opere in favore della ricorrente - se si considera che l'importo di fr. 92'497.- si riferisce ai lavori di bonifica (complessivi fr. 75'632.50 ai quali occorre aggiungere i costi relativi all'impianto di cantiere, le opere a regia, l'indennità intemperie, l'elaborazione del progetto e la direzione lavori, l'acquisto di semente e lo smaltimento della ramaglia e l'IVA) - causerebbe all'Associazione un grande problema finanziario, ovvero un maggior costo non coperto di fr. 23'502.-, ritenuto che il sussidio cantonale, che non comprende gli oneri del progetto e la DL, calcolato con il massimo dei costi, secondo una sua previsione ammonterebbe a fr. 57'995.-, e il contributo dei proprietari a fr. 11'000.-.
b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente.
G. In replica la ricorrente conferma le proprie allegazioni ricorsuali e chiede inoltre che la commessa le sia aggiudicata. Rileva che nella misura in cui nel capitolato di appalto non vi era alcuna indicazione in merito al fatto che il prezzo delle bonifiche dovesse rientrare nei sussidi cantonali, la committenza non può giustificare un annullamento del concorso a motivo del fatto che il prezzo unitario offerto dalla ricorrente per dette bonifiche sarebbe troppo elevato e non coperto dagli importi erogati dal Cantone. I ragionamenti esposti al riguardo dalla committenza sarebbero fumosi, contraddittori e in ogni caso non giustificherebbero il querelato provvedimento. Anche i calcoli da essa allestiti non sarebbero per nulla chiari. A mente della ricorrente, infatti, i costi delle opere di bonifica (fr. 56'632.50 in totale) si attesterebbero al di sotto dei contributi (sussidio cantonale di fr. 59'940 [= 14'985 mq di terreni da bonificare a fr. 4.-/mq] + partecipazione dei proprietari di fr. 11'000.-, per un totale di fr. 70'940.-) sui quali la committenza può contare. A dispetto di quanto ritenuto da quest'ultima, l'importo (di fr. 19'000.-) relativo alla fornitura della terra vegetale, oggetto di una posizione separata nell'elenco prezzi, andrebbe escluso dai costi sussidiabili. Quand'anche tale costo fosse invece compreso, prosegue l'insorgente, l'importo totale degli interventi di bonifica ammonterebbe a fr. 75'632.50, ovvero fr. 81'456.20 IVA inclusa. Il maggior costo, rispetto ai contributi, che ne deriverebbe (fr. 10'516.20) sarebbe comunque inferiore rispetto al +10% del preventivo (fr. 16'322.40), che permetterebbe al committente, secondo la documentazione di gara, di annullare il concorso.
H. In duplica il committente ribadisce la bontà del suo operato. Giudica irricevibile la domanda della ricorrente tendente all'aggiudicazione della commessa in proprio favore e manifesta la volontà di non deliberarle i lavori (neppure) in caso di accoglimento del suo ricorso. Precisa che il finanziamento delle opere di sistemazione dei muri a secco è effettuato tramite una ricerca fondi sulla base del preventivo dei costi stilato dal suo consulente. Le bonifiche agricole vengono invece sovvenzionate dai proprietari/gestori dei fondi sulla base di una convenzione (con una partecipazione che copra al massimo il 20% degli interventi totali, esclusi i costi del progetto e della direzione lavori) e da un sussidio stanziato dalla Sezione dell'agricoltura (pari all'85% dei costi massimi sussidiabili). Alla luce di un contributo dei proprietari terreni, che in concreto si attesta a fr. 11'000.- in totale, e di un sussidio massimo riconosciuto di fr. 58'004.-, non v'è chi non veda come l'offerta dell'insorgente, di complessivi fr. 93'740.81 (offerta di fr. 75'632.50, indennità per intemperie, costi di progetto e direzione lavori, acquisto semente e rimozione ramaglia e IVA compresi), sia economicamente insostenibile.
I. a. Con un allegato di triplica la ricorrente critica nuovamente i ragionamenti di impossibile comprensione della committenza in merito al finanziamento delle bonifiche. Ribadisce che i costi delle bonifiche agricole sono esclusivamente quelli indicati nella rispettiva parte di capitolato, che assommano a complessivi fr. 56'632.50, ad esclusione della fornitura di materiale (terra vegetale) che deve essere considerata a parte.
b. Con la quadruplica la stazione appaltante conferma la propria posizione. Ribadisce l'impossibilità di aggiudicare la commessa alla ricorrente in caso di accoglimento del suo ricorso. Posto che l'offerta dev'essere attribuita all'offerente che offre la prestazione più vantaggiosa, nulla si opporrebbe a mente sua alla delibera dei lavori in favore del secondo o terzo classificato. Ribadisce infine che l'uso della Sezione dell'agricoltura per quanto concerne il finanziamento delle bonifiche sarebbe noto a chi è del mestiere.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali lacune negli accertamenti imputabili all'ente appaltante si potrà se del caso porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento della decisione impugnata (art. 86 cpv. 2 LPAmm).
2.2. Dall'elenco esemplificativo dei motivi di interruzione citati all'art. 55 RLCPubb/CIAP discende dunque che solo a titolo eccezionale il committente può interrompere la procedura, misura che appare dunque come ultima ratio. Questo approccio restrittivo trova il suo fondamento nel fatto che quando mette in atto una procedura concorsuale, la stazione appaltante deve assicurare a ogni concorrente una possibilità concreta di conseguire la commessa in funzione delle esigenze poste. Ciò che evidentemente viene a mancare se il committente interrompe o annulla la gara. Certo, nel caso in cui il committente intenda ripresentare il concorso, i concorrenti potranno nuovamente inoltrare la loro offerta, ma questo modo di procedere potrebbe apparire problematico nella misura in cui, a prescindere dai costi supplementari generati a tutte le parti coinvolte, le possibilità di attribuzione della commessa potrebbero, in determinate circostanze, diminuire se il numero dei concorrenti fosse più elevato o in presenza di accresciute esigenze di gara. Aggiungasi inoltre che la ripetizione della procedura potrebbe avverarsi contraria anche all'obiettivo della libera concorrenza, segnatamente perché i concorrenti avranno già potuto (perlomeno parzialmente) avere accesso alle prime offerte inoltrate dagli altri partecipanti al concorso. L'interruzione abusiva della procedura deve quindi essere evitata (DTF 141 II 353 consid. 6.1). Va inoltre osservato che la semplice aspettativa di offerte più vantaggiose non è di per sé atta a giustificare l'annullamento e la ripetizione della gara. Un simile modo di procedere sarebbe contrario al principio della buona fede, poiché dopo l'apertura delle offerte qualsiasi ripetizione della procedura di aggiudicazione è quantomeno potenzialmente in grado di procurare al committente offerte più vantaggiose.
2.3. Come l'art. 34 LCPubb, l'art. 55 RLCPubb/CIAP limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di prescindere da un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciarvi soltanto nel caso in cui sussistano motivi sufficientemente importanti da svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede, che l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali, così come dai principi generali applicabili alle commesse pubbliche, in particolare il divieto di discriminazione dei concorrenti (DTF 141 II 353 consid. 6.4 e rinvii; STA 52.2020.201 del 10 dicembre 2020 consid. 2.3 e rinvii; Galli/ Moser/Lang/Clerc, op. cit., n. 820).
3.2. Oggetto della commessa sono, come ricordato in narrativa, la sistemazione dei muri a secco e le bonifiche agricole sui monti di __________. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, nell'elenco prezzi (CPN 900, pag. 49 e seg.) l'ente banditore ha indicato i quantitativi (in mq) dei diversi terreni, suddivisi in superfici humose (pos. 02: mapp. n. 398, 473. 477, 478, 480, 517, 556 e 632, per complessivi 9'550 mq) e boscate (pos. 03: mapp. n. 477, 479, 556, 564 e 372, per complessivi 5'435 mq), per i quali gli offerenti erano tenuti ad indicare sia il prezzo unitario al mq sia il prezzo complessivo. Vi era poi un'apposita posizione (04) riferita alla fornitura di materiale (500 mc di terra vegetale), per la quale i concorrenti dovevano parimenti inserire il prezzo unitario e complessivo per i mc richiesti. Anzitutto occorre considerare che il fatto che il bando non specificava che gli interventi di bonifica dei terreni agricoli avrebbero dovuto rientrare nei sussidi del Cantone, non porta ancora a ritenere che l'ente banditore non potesse annullare il concorso a motivo del fatto che il prezzo offerto per detti lavori sarebbe troppo elevato e non coperto dagli importi erogati. L'art. 55 lett. d RLCPubb/CIAP e la pos. 238.300 di analogo tenore, conferivano infatti all'ente banditore la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora dalle verifiche effettuate fossero emerse indicazioni contrarie al suo interesse finanziario o comunque in contrasto con i crediti d'opera allocati. Del resto, che le opere di bonifica in discussione sarebbero state in parte sussidiate dal Cantone lo si desume perlomeno indirettamente dal capitolato laddove, nella tabella bonifiche agricole a pag. 28, accanto all'indicazione delle superfici totali da bonificare (9'550 mq di superfici humose, 4'935 mq di superfici boscate) erano pure menzionate quelle non sussidiabili (1'370 mq). Poi, va rilevato che, nella misura in cui fa riferimento agli importi a sua disposizione per l'esecuzione di detti lavori, segnatamente al sussidio cantonale stanziato dalla Sezione dell'agricoltura (calcolato con il massimo dei costi, che secondo una sua previsione ammonterebbe a fr. 57'995.- [vedi risposta, pag. 3], importo poi aumentato a fr. 58'004.- [vedi duplica, pag. 6]), rispettivamente al contributo dei proprietari di fr. 11'000.-), per affermare che l'offerta dell'insorgente non sarebbe economicamente sostenibile, la decisione dell'Associazione di annullare il concorso non regge tuttavia alla critica. Come pertinentemente osservato dalla ricorrente, i ragionamenti della committenza in merito al finanziamento delle bonifiche sono fumosi e di difficile comprensione. Da un lato, riferendosi agli importi ricevuti dal Cantone per le bonifiche realizzate in passato, si richiama a un presunto uso sulle modalità di sussidiamento asseritamente noto a chi è del mestiere (cfr. duplica, pag. 5, quadruplica pag. 1), senza però fornire elementi certi e concreti. Dall'altro, esibisce documentazione che oltre a non riguardare gli interventi di bonifica qui in discussione (i doc. 2 e 3 si riferiscono infatti ai lavori eseguiti nel 2020 nell'ambito della precedente fase del progetto), non fornisce neppure indicazioni concrete sulle modalità di calcolo del sussidio massimo (segnatamente sui costi che lo compongono), al quale l'autorità competente applica la percentuale dell'85% (cfr. art. 7 cpv. 1 e 3 del regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 9 giugno 1998; RLTAgr; RL 910.210). Lo stesso ente banditore ha del resto avuto modo di confermare che la valutazione del sussidio massimo concesso dalla Sezione dell'agricoltura, riportata nella tabella in alto a pag. 6 della duplica, è una mera previsione. Ciò posto, la (sola) circostanza per cui l'offerta della ricorrente per le opere di bonifica (che l'ente appaltante ha stabilito dapprima in fr. 92'497.- IVA compresa [risposta, pag. 2] e poi in complessivi fr. 93'740.81 IVA compresa [duplica, pag. 6]) superi tale stima di oltre fr. 20'000.- non è pertanto atta, allo stadio attuale delle cose, a dimostrare che la stessa sarebbe esorbitante. Nulla lascia insomma ancora supporre che l'offerta della ricorrente sia, da questo punto di vista, economicamente insostenibile. A fronte delle puntuali critiche formulate al riguardo dalla ricorrente, l'ente banditore non ha del resto apportato elementi oggettivi a suffragio della sua tesi, limitandosi ad esporre dei calcoli puramente teorici. Neppure in relazione al finanziamento delle opere di sistemazione dei muri a secco, sebbene al riguardo non abbia eccepito alcunché, l'ente banditore ha saputo fornire dati concreti. Esso ha unicamente rinviato al fascicolo Progetto di valorizzazione paesaggistica, agricola e culturale dei monti di __________, consuntivo finale, anno 2020 (allegato sub doc. 2) relativo ai lavori, analoghi, eseguiti nel 2020, sostenendo che dallo stesso emergerebbe come le opere di muri a secco e le opere di bonifica attingono da fondi distinti. Sta di fatto che per il Tribunale, la situazione relativa al finanziamento delle opere (di sistemazione dei muri a secco e di bonifica) oggetto della presente commessa è invero tuttora sconosciuta. Agli atti non vi sono elementi che permettano di quantificare precisamente tutti gli aiuti finanziari, pubblici e privati, su cui può contare l'ente banditore per l'esecuzione delle opere poste a concorso. In simili condizioni, questa Corte non è assolutamente in grado di verificare se l'offerta della ricorrente superi manifestamente le disponibilità accordate. Il che impone l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione della pratica alla stazione appaltante affinché si pronunci nuovamente, dopo aver assunto le prove che le permettano di adottare una decisione debitamente motivata.
Il ricorso deve dunque essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno pertanto retrocessi al committente affinché, sulla base della proposta di delibera, raccolga dalla Sezione dell'agricoltura, la decisione relativa all'importo del sussidio stanziato per le opere di bonifica di ogni singolo mappale e definisca con precisione l'importo dei contributi che riceverà da terzi (fondazioni, associazioni, ecc.), così come quello che rimane a carico dei proprietari privati (cfr. convenzione agli atti), in relazione a detti lavori. Parimenti dovrà fare per quanto riguarda le opere di sistemazione dei muri a secco, nella misura in cui anch'esse beneficiano di sussidi o sono finanziati in altro modo da enti pubblici e/o privati, esponendo nel dettaglio il relativo finanziamento. Nel caso in cui dovesse maturare la convinzione che l'offerta della ricorrente, prima classificata, è economicamente insostenibile, confermerà la propria decisione. Viceversa, le aggiudicherà la commessa. Nella misura in cui alla pos. 224.100 del capitolato, l'ente banditore ha chiaramente indicato che avrebbe determinato l'offerta migliore in funzione dei criteri lì di seguito esposti, esso non potrà, se non violando il principio della buona fede, prescindere da questo suo impegno (cfr. RtiD I-2021 n. 13 consid. 3.3). Deliberando la commessa ad altro concorrente, e non già al primo classificato secondo il rapporto di valutazione allestito dal suo consulente in applicazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato, esso disattenderebbe infatti la suddetta regola di gara.
La tassa di giustizia è posta a carico del committente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Esso rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 18 settembre 2022 dell'Associazione CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'Associazione CO 1. Alla ricorrente viene restituito l'anticipo versato.
L'Associazione CO 1 rifonderà alla RI 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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