AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.449
Data decisione, Autorità: 08.02.2024, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Criterio di idoneità ex art. 34 RLCPubb/CIAP. Attestato di equipollenza della SEFRI
Incarto n. 52.2023.449
Lugano 8 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2023 della
RI 1 patrocinata da:
contro
la decisione del 27 novembre 2023 del Municipio di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato alla CO 1 la commessa concernente le opere da metalcostruttore nell'ambito del progetto di riqualifica della riva lago di __________;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 gennaio 2021 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore nell'ambito del progetto di riqualifica della riva lago di __________ (FU n. __________ pag. __________).
B. Le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel formulario di concorso (pos. 223) richiamavano l'ossequio dei requisiti esatti dall'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110). Richiedevano in particolare il possesso di qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione, da comprovare mediante la produzione del diploma richiesto o del titolo ritenuto equivalente (pos. 223.200 e 252.110 delle disposizioni particolari CPN 102). In caso di mancata presentazione di tale documento unitamente all'offerta, il committente ne avrebbe sollecitato la produzione entro un termine perentorio di 5 giorni, trascorso infruttuoso il quale l'offerta sarebbe stata esclusa (cfr. pos. 252.500).
C. Entro il termine stabilito (26 febbraio 2021) sono pervenute al committente quattordici offerte. Fra queste, v'erano quella della RI 1, di fr. 242'976.59, e quella della CO 1, di fr. 214'767.26. Escluse otto offerte e valutate quelle restanti sulla base dei criteri preannunciati, il 20 novembre 2023 il committente ha risolto di aggiudicare la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 5.19 punti. Gli interessati sono stati informati di questa determinazione il 27 novembre seguente.
D. Avverso la predetta risoluzione la RI 1, seconda classificata con 4.58 punti, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone implicitamente l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha eccepito che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, non essendo idonea ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP: non avrebbe dimostrato che al suo vertice vi sarebbe un membro dirigente con il titolo di studio necessario ad operare nel settore.
E. a. Invitata ad esprimersi sul ricorso, il 28 dicembre 2023 la stazione appaltante ha osservato che la decisione di aggiudicazione è stata emessa a distanza di oltre due anni dall'apertura delle offerte, erroneamente senza procedere a una richiesta di aggiornamento delle stesse, soprattutto tenuto conto del fatto che i lavori che allo stato attuale devono essere eseguiti sono meno consistenti e di minor valore rispetto a quelli posti a concorso. Alla luce delle motivazioni contenute nell'impugnativa, il committente ha riconosciuto che l'offerta della CO 1 non era effettivamente conforme alle prescrizioni concorsuali al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Ha quindi comunicato di aver deciso di prestare acquiescenza al ricorso e procedere altresì all'annullamento del concorso e si è rimesso al giudizio di questo Tribunale. Non si è invece opposto alla richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, rilevando che procedendo ad annullamento del concorso e quindi alla revoca dell'aggiudicazione, il presente ricorso risulterà privo d'oggetto e l'effetto sospensivo seguirà medesima sorte.
b. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposta l'aggiudicataria. Ha evidenziato che D__________ B__________ detiene un titolo certamente equivalente all'AFC di metalcostruttore, come risulta dall'attestazione di equipollenza rilasciata il 22 dicembre 2022 dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), valida retroattivamente dalla data (22 novembre 1985) di conseguimento del diploma.
F. a. In replica la ricorrente, preso atto della volontà del committente di revocare la delibera, ha rilevato che le obiezioni sollevate in sede di ricorso risulta(va)no quindi pertinenti e fondate. La circostanza per cui l'aggiudicataria abbia ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza all'AFC di metalcostruttore del titolo di studio di D__________ B__________ è del tutto irrilevante, siccome tale certificato esplica i suoi effetti unicamente dal momento del suo rilascio.
b. Nessuno ha duplicato.
G. L'8 gennaio 2024, prima della scadenza del termine impartito alla ricorrente per presentare un'eventuale replica, il committente ha risolto di annullare il concorso per la mancata richiesta di offerte aggiornate in seguito alla notevole riduzione del valore della commessa. La decisione, munita dell'indicazione dei rimedi di diritto, è stata notificata dal Municipio a tutti i concorrenti il 10 gennaio seguente ed è cresciuta in giudicato incontestata.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. La ricorrente, seppur solo implicitamente, ha postulato l'annullamento della decisione del 27 novembre 2023 con la quale il committente aveva deliberato la commessa alla CO 1 che, a suo avviso, andava invece esclusa per inidoneità. In risposta la stazione appaltante ha ammesso il buon fondamento del gravame, dichiarando di voler procedere all'annullamento del concorso. Con la (seconda) decisione del 10 gennaio 2024 la stazione appaltante ha rinunciato al concorso senza tuttavia annullare formalmente la delibera disposta in precedenza, con esclusione della CO 1, rea di non soddisfare i requisiti dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, così come richiesto dalla ricorrente. Pur avendo affermato, in sede di risposta, di aver deciso di prestare acquiescenza al ricorso, essa non ha proceduto a modificare l'atto impugnato nel senso delle domande della ricorrente. Il ricorso contro la decisione dedotta in giudizio non è quindi divenuto privo di oggetto e va esaminato nel merito.
a) non adempiono ai criteri di idoneità;
b) hanno dato o danno al committente indicazioni false;
c) non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a) e b);
d) hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
e) sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;
f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
g) hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.
3.2. Gli ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.
3.3. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, nella versione in vigore fino al 1° marzo 2022 (BU 2019, 218), stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatori. In assenza di albi o registri professionali obbligatori, soggiunge il cpv. 2, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente. Rimane riservata al committente la possibilità di richiedere, nel bando, requisiti superiori (art. 34 cpv. 4 RLCPubb/ CIAP). L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP precisa che se l'offerente è una società, iscritta o meno a un albo o registro professionale, i requisiti devono essere adempiuti da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro. L'applicazione di quest'ultima norma è stata sospesa dal Governo con decreto esecutivo concernente la modifica delle procedura in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 del 15 aprile 2020 (RL 730.150), il cui art. 3 lett. b semplifica tale condizione per quanto attiene alle commesse di servizio, stabilendo che i requisiti devono essere adempiuti (solo) da un collaboratore impiegato che fungerà da responsabile e garante della qualità della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro (cfr. al proposito messaggio n. 7888 del 16 settembre 2020 sulla modifica della LCPubb, pag. 3 seg.).
Giusta l'art. 34 cpv. 5 RLCPubb/CIAP, gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.
4.2. Come esposto in narrativa, oggetto della commessa sono le opere da metalcostruttore inerenti alla riqualifica della riva lago di __________. Per poter partecipare alla gara gli offerenti dovevano quindi dimostrare che un loro titolare, direttore o membro dirigente effettivo possiede qualifiche almeno corrispondenti all'AFC di metalcostruttore (art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). Oltre a possedere i requisiti stabiliti dal cpv. 2, il titolare, direttore o membro dirigente effettivo doveva dimostrare di partecipare alla gestione della società con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro (art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).
4.3. Nella propria offerta, sub titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi, l'aggiudicataria ha inserito il nominativo del proprio socio D__________ B__________, indicando che dispone del titolo di studio di perito industriale ottenuto nel 1985. Ora, è ben vero che la deliberataria non ha allegato alla propria offerta il titolo equivalente nello specifico ramo professionale di D__________ B__________, né tantomeno il riconoscimento dell'equipollenza del suo diploma estero con il tirocinio che porta al conseguimento di un AFC di metalcostruttore (cfr. art. 34 cpv. 5 RLCPubb/CIAP), essendosi limitata a produrre un curriculum vitae in cui è precisato che il certificato di studio (di perito industriale capotecnico) in questione è stato conseguito il 22 novembre 1985 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale di Varese. Ciò non avrebbe ancora dovuto comportare, tuttavia, l'esclusione dell'offerta, ma l'assegnazione di un termine perentorio per esibire la necessaria documentazione (cfr. pos. 252.500) visto che la dimostrazione dell'adempimento dei criteri di idoneità può essere portata anche successivamente (supra, consid. 3.2; cfr. inoltre fra le tante, STA 52.2021.314 del 2 novembre 2021 consid. 2.2). In concreto questo non è avvenuto essendosi il committente accontentato delle indicazioni del curriculum vitae. Nelle concrete circostanze ci si può tuttavia esimere dal rinviare gli atti alla stazione appaltante affinché proceda in tal senso, ritenuto che l'aggiudicataria in questa sede ha prodotto la decisione della SEFRI (doc. 1) che attesta che il titolo di "Perito industriale capotecnico
Sulla scorta di quanto precede il ricorso va di conseguenza respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e della stazione appaltante, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico della RI 1 e del Comune di CO 2 in ragione di ½ (fr. 1'250.-) ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster