AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.346
Data decisione, Autorità: 08.02.2024, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Procedura su invito. Mancata predeterminazione del metodo di valutazione del prezzo. Decisione di aggiudicazione dichiarata nulla al pari della procedura di concorso
Incarto n. 52.2023.346
Lugano 8 febbraio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 della
RI 1
contro
la decisione del 20 settembre 2023 del Municipio di CO 2 che, in esito a una procedura di concorso su invito, ha deliberato alla CO 1 di __________ la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici distinti su 4 stabili comunali (__________);
ritenuto, in fatto
A. a. Nel corso del mese di giugno 2023 il Comune di CO 2 ha promosso una procedura a invito, retta dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici distinti su 4 stabili comunali (__________).
b. Il capitolato d'appalto ed elenco prezzi, trasmessi a otto potenziali concorrenti, annunciavano che la commessa sarebbe stata assegnata tenuto conto dei seguenti criteri, così ponderati (cfr. pos. 224.100 delle disposizioni particolari CPN 102):
Prezzo impianto / potenza kWp 40%
Qualità delle componenti, garanzie e interventi dopo vendita 27%
Caratteristiche tecniche e qualità documentazione / progetti 25%
Formazione apprendisti 5%
Contributo alla formazione professionale 3%
Seguivano le modalità di valutazione di ogni criterio (pos. 224.200 e segg.).
c. Contro il bando non è stato interposto ricorso.
B. a. In tempo utile quattro delle otto ditte interpellate hanno risposto all'invito. Fra queste v'erano la CO 1, con un'offerta di fr. 197'003.92, e la RI 1 (RI 1), con un'offerta di fr. 165'108.50.
b. Dopo aver valutato le offerte, con decisione del 20 settembre 2023 il Municipio di CO 2 ha risolto di aggiudicare la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 5.412 punti, per l'importo corretto di fr. 195'926.92.
C. Contro la predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 5.390 punti, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento. Contesta la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione al criterio del prezzo, che risulterebbe scorretta a causa di un errore di calcolo. Essa avrebbe meritato la nota 1.9 anziché 2.1. Errata sarebbe pure la nota che la stazione appaltante le ha attribuito in punto al criterio della qualità delle componenti, garanzie e interventi dopo vendita. Per il tipo di moduli e gli inverter proposti, la CO 1 avrebbe dovuto ottenere dei punteggi inferiori a quelli conseguiti dalla ricorrente, la quale sarebbe oltretutto stata penalizzata per il fatto che nella tabella di valutazione i dati relativi alla garanzia e al decadimento lineare (dopo il 1° anno e dopo 30 anni) del modulo SunPro Power da essa proposto sono stati riportati in maniera errata. L'insorgente critica il committente per non essersi attenuto alla regola fissata nel bando di concorso, e per avere a torto attribuito un punteggio maggiore all'aggiudicataria (5.5 anziché 5) in relazione alla garanzia degli inverter. Essa contesta infine la valutazione della propria offerta in punto alle caratteristiche tecniche e qualità della documentazione / progetti, segnatamente la valutazione eccessivamente severa, con la nota 4, del progetto linea vita.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone la committenza. Riguardo alle note assegnate all'aggiudicataria, la stazione appaltante difende le proprie valutazioni, rispettivamente quelle del suo esperto esterno, spiegando nel dettaglio le motivazioni che l'hanno indotta ad esprimere i giudizi avversati dalla ricorrente. In particolare, l'aspetto economico delle offerte è stato valutato correttamente in base al prezzo offerto in chf / kWp esposto da ogni concorrente con formula di interpolazione lineare. Osserva di avere assegnato la nota 5.5 alla garanzia degli inverter offerti dall'aggiudicataria, ancorché il capitolato non preveda l'attribuzione di mezze note, per evitare differenze troppo drastiche che non rispecchiano la qualità delle garanzie. Annota che il punteggio (4) attribuito al progetto linea vita elaborato dalla ricorrente è finanche generoso, dovendo di fatto essere ridotto a 3, se si considera che essa ha fornito una pagina con il layout dell'impianto e indicati i punti di ancoraggio, tra l'altro con la metà dei punti di ancoraggio (in un caso 1/3) rispetto ad CO 1, che ha fornito dunque un prodotto ed una documentazione più completi. L'ente appaltante riconosce di essere incorso in un errore di riporto dei dati (anni di garanzia ed efficienza garantita) dalla scheda tecnica dei moduli proposti dalla ricorrente e rettifica (da 4 a 6) il punteggio relativo alla producibilità. Rileva tuttavia che le correzioni da apportare (attribuzione della nota 5.546 per il criterio 2 e della nota 5.333 per il criterio 3) non basterebbero a modificare la graduatoria in favore della ricorrente, che con i suoi 5.371 punti totali rimarrebbe confinata al secondo posto (doc. 8 e 9).
b. La deliberataria si limita ad osservare di avere presentato un'offerta completa e conforme alle prescrizioni di gara, senza formulare proposte di giudizio.
c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubblico è invece rimasto silente.
E. Con la replica la ricorrente, preso atto delle spiegazioni del committente e visionati i nuovi rapporti di valutazione, precisa le proprie tesi. Rileva che le tabelle di valutazione contenute nei doc. 8 e 9 riportano nuovamente il dato errato relativo alla garanzia di produzione del modulo SunPro Power, che è di 30 anni e risulta dunque essere migliore rispetto a quella (25 anni) del modulo offerto dall'aggiudicataria. Ribadisce di avere il sospetto che il modulo SunPro Power sia stato penalizzato per il semplice fatto di essere meno conosciuto sul mercato. Osserva che anche gli inverter (Huawei) da essa proposti sono qualitativamente migliori rispetto a quelli (GoodWe) offerti dalla CO 1 e contesta le argomentazioni addotte dalla committenza per giustificare il miglior punteggio conseguito dall'aggiudicataria, siccome prive di pertinenza. Afferma che la proposta di linea vita da essa elaborata è conforme alle direttive vigenti e quindi alle esigenze del capitolato. La nota attribuitale dalla committenza sarebbe oggettivamente discriminante rispetto a quella massima ottenuta dalla deliberataria e assegnarle un punteggio (ancora) inferiore sarebbe sbagliato. Critica infine la poca chiarezza del capitolato in merito alla modalità di valutazione del prezzo, che non preciserebbe l'esistenza di una nota minima dando adito a speculazioni sulla pertinenza della valutazione.
F. a. Con la duplica il committente conferma la propria posizione con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
b. La deliberataria non ha presentato ulteriori osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022 consid. 2.2, 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).
Prezzo impianto / potenza (interpolazione lineare) Il criterio del prezzo, dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni, sarà valutato tenendo conto del rapporto prezzo dell'impianto offerto / potenza.
Per permettere al committente di valutare l'aspetto economico dell'offerta i concorrenti erano tenuti a compilare le apposite tabelle predisposte a pag. 22 e seg. del capitolato, esponendo - per ciascuno dei 4 impianti fotovoltaici richiesti - il prezzo lordo dell'impianto (dato dalla somma dei costi per il progetto esecutivo, i moduli fotovoltaici, gli inverter, il sistema trasmissione dati, la struttura portante moduli, il montaggio e messa in esercizio e la linea vita/ancoraggi) e il prezzo impianto in CHF/kWp. Dal rapporto di valutazione delle offerte della __________ Sagl risulta che per quanto riguarda le prime due classificate i dati rilevanti sono stati così riassunti:
RI 1
CO 1
Potenza installata
Prezzo impianto
chf/kWp
Potenza installata
Prezzo impianto
chf/kWp
11.18
25'034
2'239
11.05
29'705
2'688
12.47
27'929
2'240
12.33
33'102
2'686
23.22
39'521
1'702
22.95
43'462
1'894
45.58
60'821
1'334
45.05
75'651
1'679
Importo totale
153'304
181'919
IVA 7.7%
11'804
14'008
Importo complessivo offerta (IVA inclusa)
165'109
195'927*
Dallo stesso documento emerge che per il suddetto criterio sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
Importo CHF
IVA 7.7% CHF
Importo totale CHF
Potenza kWp
Costo in CHF
Nota
Preventivo
1'865
144
2'014
1.0
2'014
5.142
RI 1
1'540
119
1'658
1.0
1'658
6.000
CO 1
1'849
142
1'991
1.0
1'991
5.198
La stazione appaltante, facendo proprio il rapporto di valutazione stilato dal suo consulente, ha assegnato alla ricorrente la nota 6 (= 2.4 punti ponderati) mentre alla deliberataria la nota 5.2 (= 2.1 punti ponderati). Il ricorrente contesta la nota attribuita all'aggiudicataria e il metodo di valutazione applicato, che non sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.
3.2. Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, occorre dare atto alla ricorrente che le regole di gara afferenti alla valutazione del prezzo non sono state di certo coniate in modo chiaro. La pos. 224.200 CPN 102 non illustrava le modalità con le quali detto criterio sarebbe stato apprezzato, salvo segnalare in modo del tutto generico che la valutazione sarebbe avvenuta in base al rapporto prezzo impianto / potenza applicando l'interpolazione lineare. Solo dalle spiegazioni fornite in sede di risposta dalla committenza e dai (nuovi) rapporti di valutazione prodotti (doc. 8 e 9) è emerso che i punteggi attribuiti per il controverso criterio sono scaturiti dall'applicazione della seguente formula matematica:
Nota = nota massima - (nota massima - nota sufficiente) x (prezzo offerto - prezzo minimo)
(prezzo minimo x % per sufficienza)
dove:
Nota minima Nmin
1
Nota massima Nmax
6
Nota sufficiente Nsuf
4
Preventivo di riferimento
SFr. 2'014
Percentuale per suff.
50%
Prezzo minimo
SFr. 1'658
Prezzo massimo
SFr. 2'693
Tale metodo di valutazione non è stato esplicitato in alcun modo negli atti concorsuali né poteva essere dedotto dalla formulazione della pos. 224.200, ma è stato deciso ex post. Nessun documento di gara contiene d'altronde una scala delle note, volta a determinare almeno sommariamente come sarebbero state valutate le offerte sulla base delle indicazioni concretamente fornite dai concorrenti. A ben guardare inoltre, solo dai rapporti di valutazione versati agli atti dal committente con la risposta è stato possibile comprendere che il parametro del prezzo minimo (fr. 1'658.-) - offerto in concreto dalla ricorrente e indicato nei documenti come Prezzo medio al kWp - è stato ottenuto dividendo il prezzo totale degli impianti fotovoltaici (fr. 153'304.40 IVA esclusa) per le potenze totali installate (92.45 kWp). Nulla si sa invece in merito alla quantificazione del prezzo massimo, che il committente ha inspiegabilmente fissato in fr. 2'693.-. Stando alla Tabella prezzi offerti
La violazione del principio della trasparenza, costituita dalla mancata, preventiva definizione del metodo di valutazione del criterio del prezzo è pertanto evidente. Questa sbavatura di non poco conto è da ricondurre ad un errore manifesto nell'impostazione del capitolato, atteso che il prezzo viene notoriamente valutato facendo capo a formule aritmetiche e da tempo ormai il dibattito su questo tema si concentra unicamente su benefici e svantaggi dei vari metodi matematici impiegati nella prassi (cfr. pro multis, Bertrand Reich, Marchés publics Le prix: un critère comme les autres?, in: RDAF 2012 I pag. 63 segg.; Denis Esseiva, Les problèmes liés au prix; BR 2004 pag. 27 segg.; RDAT II-2002 n. 41). Il fatto che il capitolato non sia stato impugnato non permette di giungere a diversa conclusione (STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020). Il vizio insito nella mancata predeterminazione della scala e del metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione imposta dalla legge (art. 10 cpv. 1 lett. cbis RLCPubb/CIAP) è troppo importante per non comportare la nullità dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2022.243 del 19 ottobre 2022 consid. 3.3).
4.1. Nelle prescrizioni di gara il committente ha stabilito che la qualità dei prodotti offerti, componente del criterio qualità delle componenti, garanzie e interventi dopo vendita, sarebbe stata valutata nel seguente modo (pos. 224.300):
La verifica dei prodotti proposti / offerti dalle ditte concorrenti avverrà per ogni singolo prodotto con valutazione delle posizioni come da tabella di cui sotto.
Ad ogni singola posizione verrà dato il relativo punteggio da 6 a 3 in funzione di quanto offerto. Ad ogni prodotto offerto (singola posizione nel modulo d'offerta) verrà attribuito un punteggio totale (somma dei singoli punteggi ottenuti nelle singole posizioni).
Al termine del controllo / verifica ogni ditta concorrente riceverà un punteggio totale. La ditta concorrente che si aggiudicherà il punteggio maggiore riceverà 6. La ditta concorrente che si aggiudicherà il punteggio minore riceverà la nota 3. Gli altri punteggi verranno calcolati proporzionalmente.
Il valore della nota verrà in seguito trasportato nel rapporto di delibera in modo percentuale %.
Per consentire al committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta integrati nel criterio di aggiudicazione 2 i concorrenti erano tenuti a compilare l'allegato B (pag. 28 del capitolato d'appalto) fornendo diversi dati concernenti i moduli fotovoltaici (potenza nominale, rendimento, tolleranza sulla potenza, decadimento di efficienza garantito, peso e dimensioni) e gli inverter (potenza nominale, range di tensione MPPT, tensione massima ammissibile, rendimento europeo, garanzia) offerti.
4.2. Orbene, se da un lato occorre riconoscere che il committente ha preannunciato la scala delle note (da 6 a 3) che avrebbe utilizzato per la valutazione del predetto "sotto criterio", dall'altro bisogna ammettere che il medesimo ha tralasciato di specificare le modalità di assegnazione di tali punteggi, foss'anche descrivendo le esigenze minime legate all'attribuzione di ogni singola nota. Nemmeno dopo aver esaminato il rapporto di valutazione che ha condotto all'allestimento della graduatoria (doc. C) è del resto possibile determinare quale valutazione sia stata concretamente esperita. Tanto più se si considera che la scala delle note (da 1 a 6) esplicitata nei successivi rapporti (doc. 8 e 9) non prevedeva neppure la possibilità di attribuire mezze note (o quarti di nota). La decisione litigiosa risulta lesiva del principio di trasparenza anche per il fatto che durante la fase di valutazione delle offerte il committente non si è attenuto alle regole che esso stesso aveva annunciato nel capitolato. Emerge in effetti dalle tabelle di valutazione agli atti che l'ente banditore non ha assegnato un punteggio per ogni posizione del modulo d'offerta che i concorrenti erano stati chiamati a compilare (cfr. le tabelle moduli fotovoltaici e inverter contenute nell'allegato B), così come invece era stato indicato alla pos. 224.300 del capitolato. Risulta altresì (cfr. risposta del Municipio, pag. 3) come per la valutazione dei prodotti l'ente banditore abbia (invece) preso in considerazione dei fattori (quali il rating di bancabilità dei moduli, rispettivamente l'istallazione di batteria di altre marche, la gestione EPS, il meter dell'energia scambiata con la rete in fornitura standard e il contatto di domotica per gli inverter), concernenti aspetti sui quali i concorrenti non erano neppure stati chiamati a fornire delle informazioni o dei dati in sede di presentazione delle offerte. Dalle predette tabelle inserite a pag. 28 del modulo di offerta, non è possibile desumere che a questo proposito siano state pretese dai concorrenti indicazioni tali da permettere di effettuare una qualsiasi valutazione.
Anche per questi motivi l'agire del Municipio non può dunque essere tutelato, in quanto lesivo dei più elementari principi che informano una procedura di concorso.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto. La decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata nulla al pari della procedura concorsuale in seno alla quale è stata adottata.
La tassa di giustizia è posta interamente a carico della stazione appaltante secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), ritenuto che la CO 1 ne va esente in quanto non ha resistito al ricorso. Non si assegnano ripetibili alla ricorrente, che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, la decisione del 20 settembre 2023 del Municipio di CO 2 che ha deliberato la realizzazione di impianti fotovoltaici su 4 stabili comunali (__________) alla CO 1 è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha preceduta.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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