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Numero d'incarto: 52.2024.184
Data decisione, Autorità: 09.10.2024, TRAM
Titolo: Commessa pubblica. Aggiudicazione prestazioni di progettazione. Referenze
Incarto n. 52.2024.184
Lugano 9 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2024 delle
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 RI 5 che compongono il Consorzio D__________, patrocinate da: PA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2024 del Municipio del Comune di CO 6 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le prestazioni di progettazione e direzione lavori occorrenti per il nuovo impianto depurazione acque di __________ al Consorzio R__________;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 dicembre 2023 il Comune di CO 6, per il tramite del suo Municipio, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni di progettazione e direzioni lavori a un team interdisciplinare di progettisti per la realizzazione del nuovo impianto di depurazione acque di __________ (FU n. __________ del __________, pag. 5 segg.).
B. Il bando di concorso poneva diversi criteri di idoneità sia in capo all'offerente in quanto tale sia in capo alle persone chiave designate per il progetto. Per quanto qui interessa, la documentazione di gara annunciava i seguenti requisiti in relazione al responsabile ingegneria dei processi di depurazione delle acque ed elettromeccanica (TR/ET; CI4.2), al responsabile impianti elettrotecnici, di misura, controllo, regolazione e automazione (EMCRA; CI4.3) e al responsabile ingegneria civile (CI4.5; capitolato d'oneri, pag. 12 seg.).
CI4.2 Responsabile "Ingegneria dei processi di depurazione delle acque ed elettromeccanica (TR/ET)"
È considerata "persona chiave" il responsabile del settore "Ingegneria dei processi di depurazione delle acque ed elettromeccanica" assegnato alla commessa.
Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei criteri d'idoneità:
formazione: Master of Science o Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);
esperienza professionale: min. 5 anni;
conoscenze linguistiche (livello minimo secondo QCER):
· Italiano: C1
· Tedesco: B2
possedere una referenza quale Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale che adempie almeno i seguenti requisiti:
a) mandato per prestazioni di ingegneria dei processi ed elettromeccanica, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a quella di realizzazione (Fase 53).
b) l'opera deve essere stata messa in esercizio e collaudata negli ultimi 5 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2019 e il 2023 compresi);
c) progetto (nuovo, di risanamento o di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA);
d) importo minimo dell'opera: 8.0 mio CHF (Costo di costruzione, IVA e onorari esclusi).
CI 4.3 Responsabile "EMCRA"
È considerata "persona chiave" il responsabile del settore "EMCRA" assegnato alla commessa.
Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei criteri d'idoneità:
formazione: Master of Science o Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);
esperienza professionale: min. 5 anni;
conoscenze linguistiche (livello minimo secondo QCER):
· Italiano: C1
· Tedesco: B2
possedere una referenza quale Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale che adempie almeno i seguenti requisiti:
a) mandato per prestazioni di ingegneria EMCRA, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a quella di realizzazione (Fase 53).
b) l'opera deve essere stata messa in esercizio e collaudata negli ultimi 5 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2019 e il 2023 compresi);
c) progetto (nuovo, di risanamento o di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA) o di un impianto industriale di produzione (non si intende un edificio/capannone industriale);
d) importo minimo dell'opera: 3000'000.- CHF (impianti elettrici e automazione, IVA e onorari esclusi).
CI4.5 Responsabile "Ingegneria civile"
È considerata "persona chiave" il responsabile del settore "Ingegneria civile" assegnato alla commessa.
Requisiti minimi richiesti per l'adempimento dei criteri d'idoneità:
formazione: Master of Science o Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente);
esperienza professionale: min. 5 anni;
conoscenze linguistiche (livello minimo secondo QCER):
· Italiano: C1
· Tedesco: B2
possedere una referenza quale Responsabile o Sostituto, in un progetto "paragonabile"; come tale che adempie almeno i seguenti requisiti:
a) mandato per prestazioni di ingegneria civile, dalla fase SIA 32-Progetto definitivo (compresa) fino a quella di realizzazione (Fase 53).
b) l'opera deve essere stata messa in esercizio e collaudata negli ultimi 15 anni (Fase SIA 53 terminata tra il 2009 e il 2023 compresi);
c) progetto (nuovo, di risanamento o di ampliamento) di un impianto di depurazione delle acque (IDA) o di un impianto di trattamento acque luride, inquinate o piovane inquinate;
d) Importo minimo dell'opera: 2.0 mio CHF (CCC 1,2 e 4, IVA e onorari esclusi).
Il bando annunciava inoltre i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (capitolato d'oneri pag. 15, punto 2.2):
Criteri e sottocriteri
Sottocriterio
criterio
CA1
Prezzo
20%
CA2
Attendibilità del prezzo
10%
CA3
Persone chiave, qualifiche in relazione al mandato
40%
CA3.1
Capoprogetto
30%
CA3.2
Sostituto Capoprogetto
15%
CA3.3
Responsabile TR/ET
10%
CA3.4
Responsabile EMCRA
10%
CA3.5
Responsabile RVCS
5%
CA3.6
Responsabile ingegneria civile
10%
CA3.7
Direttore dei lavori
20%
CA4
Organizzazione
10%
CA5
Analisi del mandato
10%
CA6
Presentazione
10%
Totale
100%
Specificando inoltre che
Per i criteri e sottocriteri "non matematici" CA3, CA4, CA5 e CA6, le note assegnate saranno le seguenti:
Nota
Soddisfazione dei criteri
Qualità delle indicazioni
1
Non classificabile
Nessuna indicazione o fortemente lacunosa
2
Pessima
Non attinenti al progetto e ai requisiti del bando
3
Insufficiente
Attinenti al progetto e ai requisiti del bando, ma insufficienti o incomplete
4
Adempiuta
Corrispondente al progetto e ai requisiti del bando, corrispondenza sufficiente
5
Buona
Corrisponde pienamente al progetto e ai requisiti del bando
6
Impeccabile
Corrisponde eccellentemente al progetto e ai requisiti del bando, con un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi del committente
Per quanto attiene al CA3, il documento indicava il seguente metodo di valutazione.
2.2.3 Criterio CA3 "Persone chiave, qualifiche in relazione al mandato"
La valutazione dei sottocriteri da CA3.1 a CA3.7 verrà effettuata sulla base dei seguenti documenti presentati unitamente all'offerta:
referenza: analogia della funzione svolta e dell'opera con quelle richieste nel presente bando (50% della relativa percentuale di ponderazione);
curriculum vitae: formazione ed esperienza lavorativa (altre esperienze mirate) in riferimento alle peculiarità del progetto oggetto del presente bando (50% della relativa percentuale di ponderazione).
C. Entro il termine utile sono giunte al committente tre offerte di altrettanti consorzi. La valutazione delle offerte ha condotto alla seguente classifica:
R__________ fr. 2'321'501.55 516 punti
D__________ fr. 2'064'104.64 468 punti
__________ fr. 2'040'516.36 433 punti
Il committente ha quindi deliberato la commessa al Consorzio R__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5.
D. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio D__________, composto dalle ditte RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e RI 5 chiedendone l'annullamento e, in via principale, la delibera in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova aggiudicazione. Domanda pure la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene innanzitutto che il Consorzio aggiudicatario non avrebbe dimostrato di adempiere al criterio di idoneità CI4.3. La persona chiave responsabile del settore EMCRA non disporrebbe infatti di una referenza valida. In ogni caso, la valutazione dei criteri di aggiudicazione sarebbe lesiva del diritto, come meglio si dirà nei seguenti considerandi.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il committente. Esso osserva innanzitutto che il Consorzio aggiudicatario ha dimostrato la propria idoneità in relazione alla figura del responsabile EMCRA, che dispone del necessario titolo di studio e di una referenza valida in quanto analoga all'oggetto della commessa. Difende poi la valutazione delle offerte in relazione ai criteri di aggiudicazione, motivando diffusamente le proprie ragioni con argomenti di cui si dirà meglio in seguito.
F. Pure il Consorzio aggiudicatario avversa il gravame. Conferma che l'ing. __________ V__________, responsabile EMCRA, adempie al criterio di idoneità posto dal bando di concorso. Ritiene inoltre inappuntabile la valutazione della propria offerta operata dal committente in relazione ai criteri di aggiudicazione.
G. Con la replica, il ricorrente ribadisce le proprie tesi e, dopo aver visionato gli atti, critica ulteriori aspetti dell'offerta dell'aggiudicatario. Sostiene che il responsabile ingegneria civile proposto dal Consorzio resistente, l'ing. e, avrebbe dovuto dimostrare l'equivalenza del suo titolo di studio conseguito all'estero producendo un'attestazione della SEFRI. Non avendolo fatto, non potrebbe essere ritenuto idoneo (CI4.5), né vedersi attribuire la nota 6 per il CA3.6. Inoltre, dal rapporto di valutazione del committente emergerebbe che quest'ultimo ha verificato l'idoneità dell'ing. F__________ in relazione al CI4.2 (responsabile TR/ET), malgrado per quel ruolo il deliberatario abbia presentato l'ing. r. Errore che si riscontra anche in merito alla valutazione del CA3.3.
H. Con le rispettive dupliche, il committente e l'aggiudicatario confermano la propria posizione. Contestano che vi fosse la necessità di produrre un attestato di equipollenza rilasciato dalla SEFRI a dimostrazione dell'idoneità dell'ing. e. Tale esigenza era imposta dal bando di concorso unicamente per gli offerenti esteri e non per le persone chiave.
I. Delle ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, in appresso.
J. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.
Considerato, in diritto
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. L'offerente che non adempie ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura (art. 25 lett. a della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100], applicabile alle procedure rette dal CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4 della stessa legge). Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.
3.2. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.). La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile 2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2, 52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).
3.3. Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;
una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).
Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
4.1. L'aggiudicatario ha proposto la figura dell'ing. __________ V__________ apportando quale referenza il progetto concernente gli impianti elettrici autostradali per la tratta autostradale __________, denominato __________ impianto segnaletica . Nella scheda di referenza, il deliberatario ha indicato trattarsi del rinnovo completo degli impianti elettromeccanici, sistemi di comando, automazione e provvedimenti di sicurezza. Ha inoltre specificato che l'ing. V ha svolto la funzione di progettista e direzione lavori.
4.2. Secondo il committente, il progetto di impianti elettrici autostradali contempla gli stessi aspetti di un IDA. Paragonabile sarebbero la complessità, la segnaletica, i controlli, i monitoraggi, le automazioni, gli imprevisti e i rischi. Il progetto comprende pure i sistemi di trattamento acque di carreggiata inquinate, prima di essere immesse nel ricettore naturale, benché in scala minore rispetto a quanto avvenga in un IDA.
Anche l'aggiudicataria sostiene che la referenza presentata è valida. Innanzitutto, l'ing. __________ V__________ ha svolto il ruolo di capoprogetto. Le opere sono inoltre da ritenere analoghe. Il bando non limitava infatti le referenze ai soli impianti produttivi in senso stretto, ma comprendeva tutti gli impianti paragonabili dal profilo della complessità delle opere EMCRA (elevate potenze allacciate, presenza di macchinari, complessità a livello di automazione e strumentazione), ad esclusione di semplici edifici o capannoni industriali.
4.3. Il bando di concorso richiedeva una referenza a dimostrazione dell'idoneità del responsabile EMCRA. Esso non limitava l'oggetto di referenza agli IDA, ma ammetteva anche un impianto industriale di produzione, specificando che non rientravano in questa nozione edifici o capannoni industriali. Con le risposte alle domande dei concorrenti, il committente ha confermato che una stazione di pompaggio poteva rientrare nella categoria di impianto industriale di produzione, mentre ha negato l'ammissibilità di una referenza concernente un centro di smistamento pacchi automatizzato, precisando che le opere nei contesti della logistica non erano ammessi per tipologia e complessità a quanto richiesto per il concorso (domanda e risposta n. 3 e 4). Ora, la referenza vantata dall'ing. __________ V__________ concerne un'opera autostradale commissionata da USTRA. I lavori hanno interessato, per una tratta, il risanamento totale dell'impianto di gestione, con integrazione dei sotto-impianti, degli impianti di automazione che gestiscono il trattamento delle acque di carreggiata, la segnaletica, la videosorveglianza del tratto autostradale, l'impianto ausiliari ed energia. Per una seconda tratta, gli interventi hanno riguardato la sostituzione della segnaletica e degli armadi di comando e controllo a bordo portale. Le motivazioni con cui il committente giustifica l'ammissione di tale referenza appaiono convincenti. Innanzitutto, emerge dalle stesse risposte alle domande pervenutegli all'inizio della procedura di concorso che la complessità del contesto in cui si inseriva l'oggetto di referenza avrebbe giocato un ruolo determinante per l'ammissione della stessa. Far rientrare un'opera autostradale come quella sopra descritta nel concetto di impianto industriale di produzione non appare pertanto fuori luogo, atteso che, a giudizio del committente, le competenze messe in campo dal responsabile EMCRA e le difficoltà riscontrabili nei due progetti sono del tutto paragonabili. In assenza di manifesti indizi contrari, tale valutazione del committente, concernente un aspetto squisitamente tecnico, non merita di essere sindacata da questo Tribunale. Tanto più che pure il ricorrente ha presentato un'opera autostradale, che non si inserisce in un contesto industriale di produzione in senso stretto. Le tesi del ricorrente sono destinate all'insuccesso anche laddove mettono in dubbio il ruolo di responsabilità dell'ing. V__________ per aver indicato di aver svolto la funzione di progettista e direzione lavori. Ciò non permette di dubitare della sua posizione di responsabile; d'altro canto, pure l'aggiudicatario ha descritto negli stessi termini l'attività svolta dal proprio specialista nell'ambito della referenza addotta. La valutazione dell'ente appaltante, che ha ritenuto la stessa valida, non appare pertanto lesiva del diritto, in quanto corretta espressione dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in questo ambito.
4.4. Per quanto riguarda infine i diplomi dell'ing. __________ V__________, gli atti di gara non imponevano che questi fossero allegati all'offerta. La loro mancanza non avrebbe pertanto potuto condurre all'esclusione dell'offerente. Se non avesse ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'aggiudicatario, il committente avrebbe senz'altro potuto richiedere di comprovare il possesso dei titoli di studio della figura chiave. Una simile verifica, di una qualifica già esistente al momento dell'inoltro dell'offerta, non avrebbe comportato alcuna modifica della stessa. Che l'ing. __________ V__________ disponga del titolo di studio richiesto è stato comprovato in questa sede, senza che la ricorrente lo metta più in discussione.
5.2. Il bando di concorso esigeva in capo al responsabile ingegneria civile il possesso di un Master of Science o di un Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente; cfr. supra, consid. A). I documenti di gara non imponevano di allegare copia del diploma.
La posizione 1.6.3 (concorrenti esteri) del capitolato d'oneri, citata dal ricorrente, si inseriva nel capitolo 1.6 (partecipazione) e aveva il seguente tenore.
1.6.3 Concorrenti esteri
Hanno il diritto di partecipare gli studi, i professionisti e le ditte aventi la sede o il domicilio professionale in Svizzera.
Hanno inoltre diritto di partecipare al concorso anche professionisti con domicilio professionale o civile negli stati firmatari dell'accordo GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull'esercizio della professione, con titolo e requisiti equivalenti e abilitati a esercitare la loro professione nel paese di domicilio. Gli interessati dovranno dimostrare l'equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l'autorizzazione a esercitare la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La solidità finanziaria, l'affidabilità nel tempo e le condizioni rimunerative e sociali di cui godono i dipendenti dovranno essere dimostrate con le stesse modalità.
Per essere ammessi, i partecipanti dovranno allegare già con l'offerta tutta la documentazione necessaria, in caso contrario l'offerta è esclusa dalla gara.
Per i titoli di studio rilasciati all'estero, i concorrenti devono dimostrare l'equivalenza del loro titolo a quelli indicati sopra producendo le apposite attestazioni rilasciate dalla Segreteria per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home.html. Le stesse devono esse allegate all'offerta- ne sono dispensati i membri OTIA e REG iscritti all'albo, per i quali è possibile controllare il livello (A o B) direttamente online.
La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere e degli strumenti professionali impiegati nell'ambito delle procedure pubbliche amministrative del Cantone Ticino. L'assenza di sufficienti garanzie può costituire un motivo d'esclusione.
5.3. L'ing. e, dipendente della consorziata CO 2 possiede una laurea triennale e una laurea specialistica in ingegneria, conseguite presso il politecnico di Milano, nonché l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere civile ambientale rilasciata dal medesimo Ateneo previo superamento dell'esame di Stato. Essendo la Consorziata una ditta con sede in Svizzera, regge la tesi del committente secondo cui la disposizione di gara di cui al capitolo 1.6.3, rivolta esplicitamente ai concorrenti esteri, non le sia applicabile. Tale è l'interpretazione che in buona fede potevano dare gli offerenti alle regole di gara. Il fatto di non richiedere l'attestato di equipollenza a un professionista che lavora sotto la responsabilità di uno studio con sede legale in Ticino - e che peraltro soddisfa a sua volta i criteri di idoneità aziendali (CI3, in particolare CI3.4, capitolato d'oneri, punto 2.1.3, pag. 9 segg.) - appare del resto ragionevole e ammissibile dal profilo del rispetto della parità di trattamento tra offerenti.
In riferimento all'idoneità dell'aggiudicatario, l'insorgente contesta ancora la posizione del responsabile TR/ET. Il committente avrebbe infatti verificato l'idoneità dell'ing. F__________ in relazione al CI4.2 e non dell'ing. r, indicato dal Consorzio R__________ per questa competenza. Per questa discrepanza, l'insorgente chiede l'esclusione dell'offerta. In proposito, l'ente appaltante spiega che nel rapporto di valutazione è stato indicato per errore il nominativo dell'ing. F__________. La valutazione si è tuttavia concentrata sulle qualifiche dell'ing. r, che dispone di tutti i requisiti richiesti affinché la sua idoneità sia confermata. Preso atti di tali precisazioni, il ricorrente non spende una parola per mettere in dubbio il soddisfacimento delle condizioni di partecipazione da parte dell'ing. r. La censura cade quindi nel vuoto. Non vi è infatti alcuna altra ragione che possa giustificare che la svista del committente, di trascrizione o sostanziale che sia, debba ricadere sull'offerente determinandone l'esclusione.
Posto che l'offerta non presenta vizi atti a determinarne l'esclusione dalla gara, occorre ora esaminare la valutazione del committente in relazione ai diversi criteri di aggiudicazione.
L'insorgente contesta in primo luogo il punteggio assegnato per il CA3.2, concernente le qualifiche del sostituto capoprogetto. Esso ha ottenuto la nota 4, ma ritiene di meritare un 5, al pari dell'aggiudicatario.
7.1. Il Consorzio ricorrente ha proposto per la figura del capoprogetto __________ B__________, ingegnere ambientale laureato presso il politecnico di Milano nel 1997 e attivo nella professione dall'anno successivo. A titolo di referenza ha presentato l'intervento di manutenzione straordinaria per la trasformazione a fasi alternate del trattamento biologico dei liquami dell'impianto di depurazione delle acque di , in cui ha svolto la funzione di capoprogetto. Vanta inoltre altre esperienze quale progettista di impianti di depurazione. Dal canto suo, il deliberatario ha designato __________ F quale sostituto capoprogetto. Attivo professionalmente dal 2009, anno in cui ha ottenuto il Master in ingegneria ambientale presso il politecnico di Milano, quale referenza ha presentato il rinnovo della linea fanghi e biogas e trattamento acque di risulta dell'IDA __________ __________, in cui ha svolto il ruolo di sostituto capoprogetto. Gli interventi principali sono stati così descritti:
nuova sezione di setacciatura dei fanghi in ingresso alla digestione anaerobica
nuova sezione di accettazione per substrati ai fini della codigestione (accettazione, triturazione, setacciatura, riscaldamento, stoccaggio)
risanamento completo della digestione anaerobica (2x3'300 m3)
risanamento completo post-ispessimento
nuova disidratazione meccanica del fango digerito
nuovo impianto per il trattamento delle acque di risulta provenienti dalla linea fanghi con processo AnitaTMMox, prima realizzazione nell'Europa continentale
nuova sezione di cogenerazione calore-elettricità tramite microturbine accoppiate all'impianto d'essicamento fanghi.
Il suo curriculum vitae contempla molteplici esperienze concernenti impianti di depurazione delle acque.
Il committente, nel suo rapporto di valutazione, ha espresso in merito alle qualifiche di __________ F__________ il seguente giudizio:
Analogia nella referenza e nella funzione.
Formazione adeguata, diverse referenze per progetti di depurazione acque.
In relazione alla persona di __________ B__________ ha indicato:
Analogia nella funzione e in parte della referenza
Formazione adeguata, alcune referenze su impianti IDA.
Con la risposta al ricorso, il committente precisa che la referenza dell'ing. F__________, che si caratterizza come un rinnovo e un'ottimizzazione della linea fanghi con l'introduzione di nuove sezioni, è preferibile rispetto a quella addotta dall'ing. B__________, che comprende interventi di manutenzione straordinaria e di trasformazione del trattamento biologico, con la copertura di due vasche. Inoltre, la prima referenza concerne un impianto ubicato in Ticino, che sottostà quindi alla legislazione svizzera e ticinese, analogamente a quello oggetto del concorso. Il mandato svolto dall'ing. B__________ (IDA __________) riguarda invece un impianto situato all'estero, dove vigono norme e procedure diverse. Pure per affinità, gli interventi svolti sono soltanto marginalmente analoghi a quelli oggetto del concorso.
7.2. Dal profilo della formazione, i curricula dei due professionisti possono essere ritenuti paragonabili così come entrambi vantano una solida esperienza nel ramo dell'ingegneria civile in generale e in quello degli impianti di depurazione delle acque in particolare. Per quanto attiene alla referenza presentata, non appare tutto sommato arbitrario ritenere quella vantata dall'ing. F__________ preferibile a quella dell'ing. B__________ per la maggiore analogia con l'oggetto dell'appalto. Gli argomenti del committente, che intravede maggior affinità da un punto di vista procedurale e normativo, trattandosi di un progetto realizzato in Ticino, così come per la tipologia degli interventi, appare sostenibile. La deduzione dell'ente appaltante a quest'ultimo proposito trova infatti riscontro nella descrizione dell'opera fornita dal ricorrente, da cui emerge che i lavori eseguiti riguardavano un settore alquanto specifico come la progettazione di impianti di trattamento aria ai fini dell'eliminazione delle esalazioni moleste e del trattamento biologico dei liquami. Per contro, gli interventi portati come referenza dall'ing. F__________ riguardavano una parte più vasta di un depuratore. La valutazione non è pertanto arbitraria.
8.1. Il ricorrente ha designato l'ing. __________ R__________ quale responsabile EMCRA. Dal curriculum vitae allegato all'offerta si evince che il medesimo si è diplomato in ingegneria elettrotecnica presso il politecnico di Zurigo nel 2007 e da allora ha lavorato nel settore degli impianti elettrici, industriali e antincendio. Dal 2021 è titolare dello studio di ingegneria elettrica e antincendio RI 3 e ricopre il ruolo di progettista impianti elettrici, industriali e automazione. Quale referenza ha presentato l'opera autostradale di cui si è detto marginalmente al consid. 4.3.
8.2. L'ing. __________ V__________ è in possesso di un bachelor rilasciato nel 2015 dalla Berner Fachhochschule in Elektrotechnik. Dal suo curriculum vitae emerge che il medesimo lavora da allora presso la CO 4, dapprima come progettista e dal 2018 come capoprogetto. Il committente ha attribuito a entrambe le figure la nota 4, che equivale al giudizio corrispondente al progetto e ai requisiti del bando, corrispondenza sufficiente (cfr. supra consid. A). La valutazione appare sostenibile. In riferimento all'oggetto della commessa, i due profili appaiono paragonabili, sia in relazione alla referenza apportata (al proposito cfr. supra, consid. 4.3) sia al titolo di studio. Che l'ingegnere della ricorrente abbia dieci anni in più di esperienza non appare una circostanza tale da imporre, nel caso concreto, l'attribuzione della nota 5 (corrisponde pienamente al progetto e ai requisiti del bando). Lo stesso non dimostra infatti solida esperienza nell'ambito di impianti di depurazione delle acque. Anche questa censura va quindi respinta.
Da quanto sopra discende che va confermata la valutazione del committente in relazione ai criteri CA3.2 e 3.4. Di conseguenza, anche accogliendo le ulteriori tesi del ricorrente, esso non sarebbe in grado di primeggiare la classifica. Il ricorrente ha infatti totalizzato 468 punti e ne necessiterebbe 48 solo per raggiungere il Consorzio R__________, a cui sono stati assegnati 516 punti. Considerando che l'insorgente domanda un miglioramento delle note per i criteri CA3.6 (+4 punti), CA4 (+10), CA5 (+10), CA6 (+20), nella migliore delle ipotesi si vedrebbe attribuire 512 punti, insufficienti a superare l'aggiudicatario.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
La tassa di giustizia è posta a carico dei membri del Consorzio ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili alle parti resistenti (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico. Esso rifonderà al Consorzio R__________ e al committente fr. 5'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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