AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.44
Data decisione, Autorità: 20.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00044 DP 29/95 leo
Lugano 20 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 1995 di
contro
la decisione 11 gennaio 1995 (n. 1) con la quale il dipartimento delle istituzioni ha parzialmente accolto il reclamo dell'insorgente di data 1. agosto 1983 contro la decisione 16 giugno 1983 dell'Azienda dell'acqua potabile di __________ concernente la concessione dell'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile di una sosta multiuso al mapp. __________ (RT, ora mapp. __________), di proprietà del ricorrente;
viste le risposte:
febbraio 1995 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 27 ottobre 1980 __________ ha presentato all'Azienda comunale dell'acqua potabile di __________ (in seguito AAP) domanda di concessione di allacciamento di una sosta multiuso in costruzione al mapp. __________ di quel Comune, di sua proprietà, alla rete comunale di distribuzione dell'acqua potabile con una tubazione di 2" di diametro. Egli ha quindi ottenuto la relativa autorizzazione il 26 gennaio 1981.
b) Il 16 giugno 1983 l'AAP ha emesso a carico di __________ una tassa per la concessione dell'allacciamento di fr. 2702.--, le cui voci erano così suddivise: fr. 1500.-- quale tassa di concessione di allacciamento, calcolata in ragione di 15 posti auto, fr. 1200.-- quale quota di partecipazione al nuovo acquedotto, fr. 2.-- di bollo. Il documento su cui era stato steso il conteggio, sotto forma di fattura, fissava un termine di pagamento di 30 giorni, ma non indicava i rimedi di diritto.
c) Con raccomandata 1. agosto 1983 __________ faceva parte alla Commissione amministratrice dell'AAP delle sue perplessità sulla legittimità dell'importo fatturatogli. Anzitutto metteva in dubbio il fatto che la costruzione al mapp. __________ potesse essere considerata alla stregua di un'autorimessa ai fini del calcolo della tassa: egli propendeva per l'applicazione delle tariffe vigenti per le stalle oppure per altri stabili a più scopi, quali ad esempio le officine di riparazione. In secondo luogo __________ affermava che le tariffe del Regolamento dell'AAP (in seguito RAAP) erano assurdamente esose. Egli allargava poi il discorso censurando anche i criteri di imposizione praticati dall'Azienda elettrica comunale.
d) Con lettera 5 settembre 1983 l'AAP confermava la bontà del conteggio intimato il 16 giugno precedente. Alla replica del 12 ottobre successivo di __________, l'AAP ribadiva il proprio punto di vista il 25 novembre 1983, precisando di ritenere definitivamente chiusa la vertenza, che non avrebbe quindi più dato seguito ad ulteriori eventuali reclami e che avrebbe proceduto a giorni all'incasso della fattura staccata il 16 giugno precedente.
e) Con lettera 30 novembre 1983 __________ comunicava all'AAP di disdire l'allacciamento alla sosta.
B. a) Dopo ripetuti solleciti di pagamento rimasti inevasi, l'AAP ha iniziato una procedura esecutiva contro __________. Avendo quest'ultimo fatto opposizione al precetto esecutivo del 28 maggio 1989 dell'UEF di __________, l'AAP ha chiesto il rigetto della stessa al Pretore del distretto di Leventina. Questi, con sentenza 26 ottobre 1989, ha tuttavia respinto l'istanza dell'AAP, ritenendo che la fattura 16 giugno 1983 non fosse cresciuta in giudicato in difetto di indicazione dei rimedi di diritto.
b) Il 6 novembre 1989 l'AAP ha quindi intimato a __________ una nuova decisione di concessione di allacciamento e relativa tassa di fr. 2700.-- (essendo frattanto venuta meno l'imposta di bollo sulle fatture) indicante correttamente la facoltà di reclamo al Dipartimento dell'interno entro 15 giorni dall'intimazione.
C. a) Contro la decisione suddetta __________ si è aggravato al Dipartimento dell'interno con reclamo del 20 novembre 1989. Nella memoria l'insorgente denunciava tutta una serie di disparità di trattamento imputabili ad alcuni regolamenti comunali (dell'acqua potabile, dell'azienda elettrica, della televisione via cavo) ed alla loro applicazione da parte della Commissione amministratrice delle aziende: alla cifra 1.2 egli metteva comunque in discussione anche la tassa di allacciamento di fr. 2700.-- oltre che la tassa base e quella di consumo praticate dall'AAP.
b) Con decisione 7 agosto 1990 il Dipartimento dell'interno ha dichiarato irricevibile il reclamo. Il Dipartimento ha anzitutto considerato che __________ avesse mancato ai suoi doveri di informarsi circa le possibilità di impugnare per tempo la decisione 16 giugno 1983 e che pertanto il suo reclamo, ad oltre 6 anni di distanza, fosse irrimediabilmente tardivo sebbene quella decisione non indicasse i rimedi di diritto. Il Dipartimento ha inoltre ritenuto improponibile un ricorso contro la decisione 6 novembre 1989, poiché semplicemente confermativa di quella precedente.
c) __________ ha impugnato la risoluzione dipartimentale suddetta con ricorso 21 agosto 1990 a questo Tribunale, innanzi al quale ha ribadito in sostanza quanto già sostenuto davanti all'istanza inferiore.
d) Con sentenza 29 marzo 1991, nota alle parti e pubblicata in RDAT II-1991 N. 14, questo Giudice ha accolto il ricorso di __________. Esso ha in particolare considerato che la raccomandata 1. agosto 1983 di __________ doveva essere considerata quale tempestivo reclamo ai sensi dell'art. 40 e 42 LMSP e 46 cpv. 1 PAmm avverso la decisione dell'AAP del 16 giugno precedente di mettere a carico del reclamante la tassa di allacciamento di fr. 1500.-- e la quota di partecipazione ai costi di costruzione del nuovo acquedotto di fr. 1200.--. Il Tribunale ha quindi concluso il proprio giudizio come segue (cfr. consid. 1 d):
"In forza delle considerazioni che precedono risulta che il (tempestivo) reclamo 1. agosto 1983 di __________ contro la tassa di allacciamento di fr. 2'702.-- emessa a suo carico il 16 giugno precedente dall'AAP non è ancora stato evaso dal Dipartimento dell'interno. Il ricorso deve quindi essere accolto: in effetti, in costanza di litispendenza l'autorità inferiore può solo modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente (art. 50 cpv. 1 PAmm). La decisione 6 novembre 1989 dell'AAP e quella del Dipartimento che l'ha tutelata 7 agosto 1990 si urtano al detto principio. La causa deve quindi essere rinviata al Dipartimento in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm, affinché entri nel merito delle censure avanzate dal reclamante."
Il dispositivo n. 1 della sentenza 29 marzo 1991 recitava indi conseguentemente:
"1.- Il ricorso è accolto.
§ Sono pertanto annullate le decisioni 6 novembre 1989 dell'Azienda dell'acqua potabile di __________ e 7 agosto 1990 del Dipartimento dell'interno.
§§ La causa è rinviata al Dipartimento dell'interno affinché proceda all'esame di merito del reclamo 1. agosto 1983."
D. a) Con risoluzione 19 agosto 1994 il dipartimento delle istituzioni, nel quale è frattanto confluito il dipartimento dell'interno, ha respinto il reclamo 20 novembre 1989 di __________, confermando la decisione 6 novembre 1989 dell'AAP per quanto riguardava la tassa di allacciamento prevista all'art. 15 RAAP di __________, di fr. 1500.-- per 15 posti auto. Esso ha considerato che l'imposizione della tassa di allacciamento per le autorimesse isolate sulla base del criterio del numero dei posti auto sancito nella predetta disposizione appariva accettabile (consid. 5) ed ha inoltre soggiunto, a titolo abbondanziale, che l'importo della tassa rispettava "gli altri principi posti in materia (proporzionalità, equivalenza ...)" (consid. 7). Esso ha infine ritenuto che la disdetta dell'allacciamento della sosta di cui alla lettera 30 novembre 1983 del reclamante non potesse pregiudicare l'imposizione di quel tributo (consid. 6). Per quanto concerneva invece la contestazione della quota di partecipazione al nuovo acquedotto, di fr. 1200.--, il dipartimento ha trasmesso gli atti per competenza al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina in applicazione degli art. 13 cpv. 2 LCMI e 4 PAmm.
b) __________ ha impugnato il giudizio 19 agosto 1994 del dipartimento innanzi a questo Tribunale, ribadendo ed ampliando le censure che egli aveva già sollevato con il precedente ricorso 21 agosto 1990.
c) Con sentenza 28 ottobre 1994 il Tribunale amministrativo ha accolto il gravame di __________. E questo per il motivo che, inspiegabilmente, il dipartimento delle istituzioni aveva esaminato il reclamo 20 novembre 1989 presentato avverso la decisione del 6 novembre precedente dell'AAP, e non invece - come avrebbe dovuto - il reclamo 1. agosto 1983 inoltrato contro la decisione del 16 giugno 1983. Il Tribunale ha indi nuovamente rinviato gli atti al dipartimento affinché procedesse a tanto. Allo scopo di infine permettere una definizione della vertenza, il Tribunale si é inoltre permesso di impartire al dipartimento le seguenti direttive (cfr. consid. 2.2. del giudizio 28 ottobre 1994):
"A tal fine, avuto riguardo alle censure avanzate da __________ in detta memoria e riassunte al consid. A c) che precede, l'istanza inferiore dovrà pronunciarsi, fatti i debiti accertamenti: 1) sulla legalità dell'assoggettamento della sosta multiuso del reclamante alla tassa di allacciamento per autorimesse isolate sancita all'art. 15 RAAP; 2) sulla proporzionalità, ovvero sull'equivalenza, del tassa; 3) sulla rilevanza della disdetta dell'allacciamento 30 novembre 1983; 4) sulla legalità del prelievo di una quota di partecipazione alle spese di costruzione del nuovo acquedotto. Ora dalla lettura della decisione impugnata risulta che il dipartimento non si é minimamente premurato di rispondere alle prime due censure, limitandosi ad affermare che il numero delle autorimesse é un criterio ammissibile per il calcolo della tassa di allacciamento di queste (deduzione invero piuttosto scontata e nemmeno contestata), senza invece accertare in che cosa consisteva la nota "sosta multiuso", ed inoltre che la tassa imposta ossequiava i principi della proporzionalità e dell'equivalenza (ossia due volte lo stesso principio), senza però spiegare il perché della soluzione di quel quesito capitale, trattato oltretutto a titolo abbondanziale. Tramite la risoluzione che è chiamato a rendere il dipartimento dovrà pertanto porre rimedio anche alle suddette carenze istruttorie e di motivazione."
E. a) Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha raccolto una serie di informazioni presso il municipio di __________, i progettisti della sosta ed il comando regione fortificazioni 24, che aveva locato la stessa nel periodo 1. novembre 1987/31 ottobre 1992.
b) Con decisione 11 gennaio 1995 il dipartimento ha quindi parzialmente accolto il reclamo 1. agosto 1983. Esso ha annullato l'importo di fr. 1200.-- preteso per il titolo di quota di partecipazione alla costruzione del nuovo acquedotto, per il motivo che quella somma avrebbe dovuto essere reclamata seguendo la procedura di prelievo dei contributi di miglioria. Il dipartimento ha invece confermato la bontà della pretesa di fr. 1500.-- quale tassa (di concessione) di allacciamento del manufatto, da considerare quale "capannone utilizzabile sia come deposito di materiali che per veicoli di vario tipo (rimessa)", oltre a fr. 2.-- per la tassa di bollo. Al riguardo l'istanza inferiore ha considerato che l'avversata imposizione soddisfacesse ai requisiti della base legale e della proporzionalità e che infine non fosse pregiudicata dalla disdetta dell'abbonamento.
F. __________ ha impugnato la decisione dipartimentale con gravame 24 gennaio 1995 a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla insieme alla tassa di allacciamento emessa dall'AAP di __________. Egli eccepisce in primo luogo una disattenzione del suo diritto di essere sentito. Egli contesta inoltre che la sosta multiuso possa essere considerata quale un'autorimessa: assimilazione che egli afferma sia stata effettuata al solo fine di comunque giustificare la percezione della tassa di allacciamento prevista dal RAAP, dal ricorrente definito quale strumento "sclerotico, monco, illegale, inapplicabile, parziale". Riconferma infine l'effetto liberatorio della disdetta 30 novembre 1983.
Il municipio di __________ ed il dipartimento delle istituzioni hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 40 LMSP). Il gravame é tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione di __________ è certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). Il ricorso é dunque. ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il ricorrente si duole in primo luogo di una disattenzione del suo diritto di essere sentito. La censura sarebbe, di per sé, quantomai fondata. In effetti, prima di decidere il dipartimento avrebbe dovuto offrire al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla copiosa documentazione raccolta presso terzi, sulla quale esso dipartimento ha dedotto la destinazione della sosta in esame. L'impugnazione della predetta decisione innanzi al Tribunale amministrativo, che fruisce di pieno potere cognitivo nell'esame della presente contestazione, ha tuttavia permesso di sanare quella violazione.
3.1. L'oggetto del contendere innanzi al questo Tribunale é limitato alla verifica della sola tassa di allacciamento pretesa dall'AAP nei confronti del ricorrente, di fr. 1500.--, e relativa tassa di bollo, di fr. 2.--. Il comune di __________ non ha infatti impugnato la decisione dipartimentale 11 gennaio 1995 nella misura in cui annullava la quota di partecipazione ai costi di costruzione del nuovo acquedotto parimenti rivendicata dall'AAP nei confronti di __________, di fr. 1200.--.
3.2. La tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile é una tassa di utilizzazione. Essa comprende infatti, segnatamente, la possibilità concreta per l'utente di utilizzare in ogni momento la rete di distribuzione medesima. Per essere valida essa deve poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi (requisito controverso) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che, secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono a DTF 118 Ia 320 segg. in re comune di L., consid. 3, 4b e 4 c rispettivamente; inoltre 102 Ia 397 segg. in re comune di B.).
Quanto alle ulteriori censure (legalità e proporzionalità della tassa), il Tribunale considera quanto segue.
"...
art. 15. Tassa di concessione
Ogni proprietario di nuovi stabili, nei quali è previsto il consumo di acqua potabile, deve ottenere preventivamente la concessione di abbonamento da parte dell'Azienda.
Questa concessione costituisce uno dei requisiti indispensabili per aver diritto alla licenza di costruzione.
La concessione di abbonamento è soggetta in tutti i casi al pagamento della tassa stabilita in seguito.
La tassa di concessione è fissata in fr. 1000.-- per gli stabili che consumino acqua a scopo domestico o commerciale ed in fr. 300.-- per le stalle e le autorimesse isolate.
La tassa di concessione di fr. 1000.--, rispettivamente di fr. 300.--, dà diritto ad un diametro di entrata nel fabbricato di 3/4" (19 mm).
Tuttavia, per le abitazioni che consumino acqua a scopo domestico o commerciale il diametro di 3/4" dà diritto all'allacciamento di stabili con un massimo di 3 appartamenti.
Per le autorimesse isolate il diametro di 3/4" dà diritto ad un massimo di 3 posti auto (1 posto auto, massimo 20 mq).
Per diametri superiori a 3/4", rispettivamente per stabili con più di 3 appartamenti o autorimesse isolate con più di 3 posti auto, la tassa verrà stabilita come segue:
per gli stabili:
diametro: 1" fr. 2000.-- massimo 6 appartamenti
1 1/4 fr. 3000.-- massimo 9 appartamenti
1 1/2 fr. 4000.-- massimo 12 appartamenti
e così per ogni progressione di 1/4;
per stalle:
diametro: 1" fr. 600.--
1 1/4 fr. 900.--
1 1/2 fr. 1200.--
e così per ogni progressione di 1/4;
per autorimesse isolate:
diametro: 1" fr. 600.-- massimo 6 posti auto
1 1/4 fr. 900.-- massimo 9 posti auto
1 1/2 fr. 1200.-- massimo 12 posti auto
e così per ogni progressione di 1/4.
... omissis ..."
5.2. Dagli atti acquisiti dall'istanza inferiore risulta che la sosta in discussione é descritta a registro fondiario quale capannone/rimessa di 422 mq. Il volume indicato in sede di domanda di costruzione é di 2'655 mc. Il manufatto, che si estende in principio su di un unico livello, é stato concepito per il deposito di materiali, magazzino in genere, ed inoltre quale rimessa per autoveicoli (cfr. relazione tecnica studio __________). Esso é stato tra l'altro locato in misura importante al comando regione fortificazioni 24, agente per conto della Confederazione, nel periodo 1 novembre 1987/31 ottobre 1992: giusta la dichiarazione 5 dicembre 1994 del citato comando al servizio dei ricorso del Consiglio di Stato, la sosta é stata utilizzata nella misura dell'80% proprio quale magazzino di materiale e saltuariamente quale deposito di veicoli diversi.
5.3. L'AAP ha considerato che il manufatto poteva essere utilizzato quale autorimessa nella misura di circa mq 291: quindi, tenendo conto di una superficie di 20 mq per veicolo, per 15 veicoli. Essa ha di conseguenza calcolato la tassa di allacciamento della sosta in ossequio a quanto dispone l'art. 15 RAAP per l'allacciamento delle autorimesse isolate.
5.4. Il conteggio effettuato dall'AAP di __________ merita di essere tutelato. In primo luogo, la nota sosta si presta senz'altro, in quanto tale, ad ospitare dei veicoli. Del resto quella destinazione veniva espressamente indicata, a titolo pressoché esclusivo, nei piani di costruzione (cfr. in particolare al piano della variante 1523-1, sulla cui base sono strati conseguiti i permessi di costruzione, che prevedeva la destinazione a magazzino solo per una superficie di mq 60 da ricavare al piano ammezzato). Addirittura nella domanda di allacciamento (denominata di abbonamento) 27 ottobre 1980, sottoscritta dal ricorrente medesimo, si precisava che la fornitura d'acqua sarebbe servita per la "sosta in costruzione 20 posti auto". Il fatto che, in realtà, il manufatto sia in seguito stato adibito solo in parte a ricovero di veicoli, bensì in misura preponderante a deposito, non può mutare quella conclusione: segnatamente quella constatazione non permette di ridurre o mandare esente il ricorrente dal pagamento dell'avversata tassa. Questa é infatti dovuta, giusta l'art. 15 RAAP, in tutti i casi di allacciamento di stabili che consumino acqua a scopo domestico o commerciale. Aggettivo quest'ultimo che, nell'ottica di applicazione del RAAP, é invero volto a coprire tutte le utilizzazioni dell'acqua potabile che non siano quelle domestiche. Di conseguenza, nella misura in cui la sosta in discussione debba essere considerata quale deposito o magazzino, il conteggio dell'avversata tassa dovrebbe essere semplicemente effettuato in funzione del criterio generale stabilito dall'art. 15 RAAP per l'allacciamento degli stabili, ossia secondo il diametro dell'allacciamento, e non in funzione di quello di favore stabilito per le stalle e per le autorimesse isolate (ossia quelle a sé stanti), assunto dall'AAP, pari al 30% dell'onere discendente da quello generale.
5.5. Alla luce di quanto precede la tassa in esame appare inoltre ossequiosa del principio della proporzionalità. Il tributo in rassegna é anzitutto stato calcolato in ragione del 30% dell'importo usualmente percettibile per l'allacciamento degli stabili: esso tiene quindi già più che mai conto del fatto che il consumo di acqua conseguente all'utilizzazione della sosta sarà nettamente inferiore alla media. E questo - é bene sottolinearlo - malgrado la giurisprudenza del Tribunale federale abbia da parecchio tempo stabilito che, in principio, la circostanza secondo cui uno stabile (segnatamente industriale od artigianale) consumi pochissima acqua non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione della tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile (cfr. RDAT II-1991 N. 8 consid. 4b, con rinvii). In secondo luogo, come si é visto nei considerandi che precedono, l'AAP ha calcolato generosamente lo spazio disponibile, accertando la possibilità di ricavare soli 15 posteggi dalla sosta, quando in realtà quel numero poteva senz'altro essere calcolato con maggior severità.
Per questi motivi;
visti gli art. 40, 42, LMSP; 7 cifra 6, 15 Regolamento AAP; 18, 28, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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