AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.250
Data decisione, Autorità: 30.09.2024, TRAM
Titolo: Licenza edilizia per la trasformazione di rustici
Incarto n. 52.2021.250
Lugano 30 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2021 dell'
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2249) del Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del 17 marzo 2020 con cui il Municipio di Serravalle ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la ristrutturazione di un rustico e la ricostruzione di un rustico diroccato (part. __________, sezione Ludiano);
ritenuto, in fatto
A. CO 1 è proprietaria di un fondo (part. __________) situato nel comune di Serravalle, a Ludiano, nel nucleo di Selvapiana. Sul terreno, incluso nel comprensorio del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), vi sono due rustici contigui censiti quale meritevole di conservazione 1a (sub B) e diroccato ricostruibile 1b (sub A) nell'inventario degli edifici fuori delle zone edificabili (IEFZE, approvato con ris. gov. n. 4355 del 3 settembre 1997).
B. a. A seguito di vicissitudini che non occorre riprendere, l'11 novembre 2019 CO 1 ha presentato una domanda di costruzione per ristrutturare il rustico a monte (sub B) e ricostruire il diroccato a valle (sub A), ricavando un unico edificio (di m 10.90 x 6.15) da adibire a residenza secondaria, articolato su tre piani (piano cantina, piano terreno con soggiorno-pranzo, camera e bagno e mansarda). Il progetto prevede in particolare di ricostruire (il più fedelmente possibile all'originale) i muri perimetrali e il timpano del diroccato - quasi completamente crollato (fatta salva la muratura al piano cantina e un tratto parziale di facciata ovest) - e di collegarlo all'edificio a monte, che sarà rifatto e riorganizzato interamente (muri e solette). Sarà inoltre ricostruito un nuovo unico tetto (leggermente sfalsato tra i due subalterni), con struttura in legno e copertura in piode. A livello di facciate saranno realizzate alcune nuove aperture e posati nuovi serramenti; sul lato sud, al pian terreno, verrà inoltre ricavato un balcone in rientranza. Il progetto contempla la posa di due stufe a legna e di un impianto a gas (boiler) con i rispettivi sbocchi, come pure un piccolo pannello fotovoltaico. Lo smaltimento delle acque luride avverrà tramite fossa biologica e trincea drenante.
b. Nel termine di pubblicazione, la domanda non ha suscitato opposizioni. L'istante in licenza ha successivamente inoltrato un complemento atti, riferito in particolare ai diversi impianti.
c. Dopo aver raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 111957), subordinato a determinate condizioni, il 17 marzo 2020 il Municipio ha rilasciato all'istante la licenza richiesta, notificandola anche all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
C. Con giudizio del 5 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'RI 1 avverso la predetta decisione, che ha confermato.
In sintesi, ripercorsi i fatti ed espresso una premessa di carattere generale, il Governo ha anzitutto disatteso una censura inerente alla gestione del paesaggio, rilevando come continueranno ad essere correttamente mantenuti non solo il fondo e le sue adiacenze, ma l'intero nucleo di Selvapiana, interessato da un importante progetto di recupero e valorizzazione (promosso da un'associazione, con il sostegno finanziario di fondi a livello federale, cantonale e comunale). Premesso che il progetto non prevedrebbe in realtà di riunire due edifici, ma che l'edificio era e resta uno solo (formato da due parti, sub A e B), il Governo ha poi disatteso l'obiezione dell'RI 1 riferita in particolare all'impossibilità di ricostruire la parte diroccata. Dopo aver ricordato lo scopo e i principi del PUC-PEIP, ha essenzialmente rilevato come tale piano conceda espressamente la facoltà di ricostruire un diroccato ricostruibile 1b che, come in concreto, sarebbe parte integrante di un insieme di edifici meritevoli di conservazione e la cui ricostruzione risulterebbe necessaria (art. 11 delle relative norme di attuazione; NAPUC-PEIP), vista anche l'adiacenza alla parte di edificio 1a, evocando in tale contesto sia la scheda 8.5 del piano direttore approvata dal Consiglio federale, sia le analisi storiche e i rilievi del patrimonio edilizio concretamente effettuati. Ha infine respinto anche le critiche inerenti alle scelte progettuali, relative segnatamente ad alcune aperture e alla facciata sud con il balcone, considerandole conformi alle NAPUC-PEIP.
D. Contro il predetto giudizio governativo, l'RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che sia annullato, insieme alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio. L'insorgente nega anzitutto che oggetto della domanda di costruzione sia un solo edificio e non due contigui, di cui uno (il diroccato sub A) quasi completamente crollato. In ogni caso, contesta che il complesso sia parte integrante di un insieme di edifici meritevole di conservazione e che la sua ricostruzione sia necessaria per tutelare e valorizzare l'insieme ai sensi dell'art. 11 NAPUC-PEIP, rimproverando al Governo di non aver esperito un sopralluogo. L'RI 1 ritiene la licenza edilizia (che ammette in particolare la riedificazione del sub A) contraria all'art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1). La ricostruzione di un diroccato, aggiunge, sarebbe in generale incompatibile con gli scopi dell'art. 39 cpv. 2-5 OPT; andrebbe quindi ammessa solo in circostanze del tutto eccezionali, da valutare con estremo rigore. In tal senso, nega qualsiasi incoerenza con la decisione del Consiglio federale sulla scheda 8.5. Lamenta inoltre l'assenza di un'analisi dell'importanza paesaggistica del rustico e, di riflesso, della cosiddetta seconda scelta degli edifici inventariati, che avrebbe al più tardi dovuto avvenire al momento del rilascio del permesso. Ribadisce infine i contrasti con il PUC-PEIP di alcune scelte progettuali minori, segnatamente di una nuova apertura sulla facciata nord.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di costruzione (UDC), il Municipio e CO 1, con argomentazioni di cui si dirà, nella misura del necessario, in appresso.
F. Con la replica e le dupliche, l'RI 1 rispettivamente l'UDC, il Municipio e l'istante in licenza si sono riconfermati nelle rispettive tesi e domande di giudizio.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emerge in modo sufficientemente chiaro dalle abbondanti fotografie agli atti, integrati tra l'altro dalle diverse immagini relative al rustico e al diroccato allegate alla domanda di costruzione, unitamente a quelle relative ai loro dintorni e all'intero nucleo comprese nel progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento e del territorio dell'Associazione degli amici di Selvapiana (che include anche le schede con le vedute di ogni singolo edificio e/o manufatto nel villaggio; cfr. documentazione allegata alla risposta del Municipio). Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio. Per le stesse ragioni, a una valutazione anticipata delle prove offerte (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), esente da critiche è pure l'implicita rinuncia del Governo ad assumere questo mezzo di prova.
2.2. Secondo il cpv. 2 dell'art. 39 OPT (in vigore dal 1° settembre 2000 e derivato dall'art. 24 cpv. 2 vOPT 89 [RU 1989, 1985]), i Cantoni possono autorizzare, siccome d'ubicazione vincolata, la modifica dell'utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché tipici del paesaggio, se:
a. il paesaggio e gli edifici formano un'unità degna di protezione e sono stati posti sotto protezione nell'ambito di un piano di utilizzazione;
b. il carattere particolare del paesaggio dipende dal mantenimento di tali edifici;
c. la conservazione duratura degli edifici può essere garantita solo con il cambiamento di destinazione; e
d. il piano direttore cantonale contiene i criteri secondo cui va valutato il carattere degno di protezione dei paesaggi e degli edifici.
Tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati (cfr. art. 39 cpv. 3 OPT nella versione in vigore dal 1° novembre 2012 [RU 2012, 5537], che corrisponde al precedente art. 39 cpv. 3 lett. c OPT; cfr. pure l'art. 24 cpv. 3 vOPT 89). Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni poste dall'art. 43a OPT, il quale ha esteso a tutte le autorizzazioni rilasciate secondo la sezione 6 dell'OPT quelle precedentemente previste dall'art. 39 cpv. 3 lett. a-b, d-f OPT (in vigore fino al 1° novembre 2012; cfr. pure art. 24 cpv. 3 vOPT 89). In particolare, tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo se: (a) gli edifici non sono più necessari ai fini dell'anteriore destinazione conforme alla zona o vincolata all'ubicazione oppure se viene assicurato che gli edifici vengono mantenuti per tale scopo; (b) la nuova utilizzazione non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario; (c) è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e tutti i costi d'infrastruttura in relazione all'utilizzazione autorizzata sono a carico del proprietario; (d) la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata e (e) non vi si oppongono interessi preponderanti.
2.3. Nel Canton Ticino, la problematica del cambiamento di destinazione degli edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, è stata affrontata tramite la scheda di coordinamento 8.5 del piano direttore, approvata dalla Confederazione il 30 gennaio 2002. Essa costituiva il primo tassello necessario ai fini del rilascio di un'autorizzazione secondo l'art. 39 cpv. 2 OPT rispettivamente l'art. 24 cpv. 2 vOPT (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. d OPT e art. 24 cpv. 3 lett. a vOPT; cfr. pure il relativo rapporto d'esame dell'RI 1 del 14 novembre 2001 relativo all'approvazione di tale scheda, pag. 3). Successivamente, il Cantone Ticino si è dotato del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (approvato dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e il 28 giugno 2012). Solo grazie all'adozione di tale piano, che costituiva l'ulteriore anello giuridico mancante per l'applicazione dell'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. lett. a), è divenuto possibile concedere dei permessi in base a tale norma (cfr. RtiD II-2004 n. 43; 90.2007.80 del 2 maggio 2008 consid. 2.3; inoltre, STA 90.2010.128(R7)/90.2020.67 citata consid. 10). Fermo l'adempimento delle ulteriori condizioni poste dal diritto federale (cfr. art. 39 cpv. 3 e 43a OPT), è dunque sulla base di tale piano e delle relative norme d'applicazione che va verificato se può essere rilasciata un'autorizzazione edilizia giusta l'art. 39 cpv. 2 OPT (cfr. STA 52.2021.22 del 30 dicembre 2022 consid. 2.3; 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata consid. 10.4, 52.2015.587 del 22 novembre 2018 consid. 3.3.4.2).
3.2. Per principio, ogni attività d'incidenza territoriale all'interno dei comprensori protetti ai sensi del PUC-PEIP, in particolare sugli oggetti definiti meritevoli di conservazione dagli IEFZE comunali, deve mirare alla salvaguardia, al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale del comprensorio del quale fanno parte (cfr. art. 8.1 NAPUC-PEIP). Le possibilità di intervento sugli edifici e impianti inclusi nel comprensorio del PUC-PEIP dipendono dalla loro classificazione nell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE) del rispettivo Comune, secondo quanto indicato all'art. 11 e 13 (art. 8.2 NAPUC-PEIP). Tale classificazione non è valida a tempo indeterminato, ma dovrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia alterato (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP). In particolare, ai fini dell'autorizzazione alla trasformazione con cambiamento di destinazione degli edifici meritevoli di conservazione, è necessario che gli stessi: presentino ancora, al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione; siano inclusi nei perimetri del PUC-PEIP; non siano toccati da criteri di esclusione di cui all'art. 10.1 (cfr. art. 9.3 NAPUC-PEIP; cfr. pure STA 52.2021.22 citata consid. 2.4, 52.2002.377 del 29 settembre 2020 consid. 5.3).
3.3. Negli inventari IEFZE, gli edifici sono in particolare stati suddivisi secondo le seguenti categorie (cfr. tra tante: STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata consid. 7.3; cfr. pure citata risoluzione n. 4355 del 3 settembre 1997, pag. 3 seg.):
Edifici meritevoli di conservazione
a) Edifici rustici finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione);
b) edifici rustici diroccati, che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione); un nucleo meritevole di conservazione - che legittima la ricostruzione di edifici diroccati posti nello stesso - è costituito da un assieme di edifici che rappresentano degli elementi emergenti del paesaggio e formano una struttura edilizia unica, una trama architettonicamente valida e di pregio, e hanno caratteristiche particolari per le loro peculiarità paesaggistico-ambientali;
c) edifici rustici particolari con una destinazione specifica (oggetti culturali) che vanno mantenuti (cappelle, mulini, grotti, forni del pane, torchi, nevere, lavatoi ecc.) nell'interesse generale di salvaguardare il contenuto, la tipicità e l'importanza storica della costruzione;
d) edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere la loro destinazione attuale.
Edifici diroccati non ricostruibili
Edifici diroccati per i quali non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei o gruppi di rustici meritevoli di conservazione.
Edifici rustici già trasformati
Edifici rustici già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali.
Altri edifici rilevati
Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni ecc. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali.
Per quanto riguarda la categoria dei rustici meritevoli di conservazione appartenenti alla categoria 1b (diroccati ricostruibili), in sede di approvazione della scheda di PD 8.5, l'RI 1 si era chiesto se fossero concepibili casi d'applicazione conformi al diritto federale (cfr. rapporto d'esame citato pag. 23). L'eventualità non è comunque stata esclusa dal Consiglio federale che, recependo il rapporto dell'RI 1 ha invece posto a carico del Cantone il compito di tenere un elenco delle pertinenti autorizzazioni e di trasmettere una volta all'anno tale elenco aggiornato all'RI 1, indicando le modifiche intervenute, con lo scopo di attenuare il rischio di un'applicazione troppo estesa (cfr. decisione di approvazione del 30 gennaio 2002 e rapporto d'esame citato pag. 23 e 27).
3.4. In base all'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP, all'interno dei paesaggi con edifici e impianti protetti definiti dal PUC-PEIP, per gli oggetti classificati nella categoria 1b la ricostruzione è ammessa, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, unicamente se l'edificio è parte di un insieme di edifici meritevole di conservazione e se la sua ricostruzione è necessaria. Valgono inoltre i criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. I diroccati isolati non possono essere ricostruiti. Tale norma è il frutto di una modifica dell'art. 11 lett. b NAPUC-PEIP che, nella sua prima versione - approvata dal Gran Consiglio l'11 maggio 2010 e contestata dall'RI 1 con il noto ricorso del 29 ottobre 2010 contro il PUC-PEIP (inc. 90.2010.128) - si limitava ad ammettere la ricostruzione, anche con cambiamento di destinazione rispetto alla preesistenza, a condizione che l'oggetto non fosse interessato da uno o più criteri d'esclusione elencati all'art. 10.1. L'Ufficio federale, mettendo ancora in dubbio la possibilità di rilasciare permessi per diroccati ricostruibili in conformità col diritto federale, aveva in particolare rilevato come occorresse probabilmente distinguere fra diroccati isolati e appartenenti a un insieme di rustici. Non potendo svolgere un esame più approfondito dei singoli edifici censiti negli inventari (non oggetto della procedura), aveva dunque chiesto che anche per questa categoria fossero poste delle condizioni speciali e severe, in modo che possono essere sistemati solo i diroccati che, contemporaneamente, sono inseriti negli inventari e formano parte integrante di un insieme di rustici meritevoli di protezione e la cui protezione può essere garantita solo ricostruendo il diroccato in questione (cfr. ricorso citato pag. 25). L'art. 11.1 lett. b NAPUC-PEIP (insieme ad altre norme) è quindi stato modificato nella sua versione attuale (approvata dal Legislativo cantonale il 28 giugno 2012), così come auspicato dall'RI 1, che nel corso della procedura ricorsuale contro il PUC-PEIP ha dunque rinunciato alla sua contestazione (cfr. STA 90.2010.128 (R7)/90.2020.67 citata consid. F). La ricostruzione di diroccati, come anche risulta dai materiali legislativi, può di conseguenza essere ammessa solo nei casi in cui costituiscono un tassello mancante di un insieme di rustici meritevoli di conservazione (cfr. Messaggio n. 6495 del 4 maggio 2011 concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000.- per il periodo 2012-2015 per la gestione e valorizzazione del paesaggio e per la modifica di alcuni articoli delle NAPUC-PEIP, pag. 12).
4.2. L'antico villaggio di Selvapiana è sorto su un pianoro sopra il fondovalle (a circa 670 m s.l.m.), a metà tra la pianura e i pascoli. Sul pianoro già a partire dal Medioevo erano state costruite le stalle, i fienili e le dimore. Secondo lo storico __________, la sostanza costruita attualmente conservata ha un impianto risalente verosimilmente al 1500, con probabili elementi strutturali più antichi (risalenti almeno al XV secolo). La parte prevalente dell'insediamento è da attribuire ai secoli XVI-XVII. Alla fine del Settecento, a Selvapiana vivevano un'ottantina di persone; durante l'800 vi è poi stato un progressivo spopolamento. Nell'800 l'insediamento si presentava come un nucleo costituito da una cinquantina di edifici, per lo più sviluppato lungo il sentiero che, dipartendosi dalla mulattiera storica d'importanza regionale proveniente dal nucleo di Ludiano, si snodava sull'asse nord-sud ai piedi del pendio, seguendo le curve di livello. Nel cuore del villaggio, lungo questo sentiero, fiancheggiato a monte da muri in pietra e da alcuni edifici ad essi allineati, a valle si sviluppavano in particolare tre complessi abitativi composti da tre o quattro rustici contigui, i quali formavano un fronte edificato che verso est fungeva da cornice a un'ampia radura. Le stalle e i fienili erano invece collocati piuttosto nella parte settentrionale e meridionale. Alle due estremità, vi erano poi due edifici sacri (a sud, l'oratorio di San Giacomo [XVI secolo], a nord, una cappella; cfr. Note Storiche; cfr. pure rapporto introduttivo al progetto di recupero e valorizzazione dell'insediamento, pag. 4 seg. e relazione accompagnatoria al Rilievo 2017, pag. 9 segg.).
4.3. L'inventario degli edifici fuori zona edificabile di Ludiano, approvato il 3 settembre 1997, censisce 43 oggetti a Selvapiana, tra cui 11 rustici appartenenti alla categoria meritevole di conservazione 1a (in rosso nelle tavole sottostanti), 12 diroccati ricostruibili 1b (giallo), 4 rustici già trasformati (arancione), 1 oggetto culturale e 12 diroccati non ricostruibili (verde); la situazione può essenzialmente essere così illustrata (cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria: restituzione grafica IEFZE a pag. 6 [qui rettificata per due imprecisioni nella legenda e nella designazione dei fabbricati di cui ai sub A e B della part. __________] e tavola 02 "situazione finale IEFZE", per quanto riguarda segnatamente la panoramica degli edifici 1a, 1b e 3).
_________ESTITUZIONE GRAFICA IEFZE TAVOLA 02, "SITUAZIONE FINALE IEFZE"
meritevole di conservazione
diroccato ricostruibile
diroccato non ricostruibile
già trasformato
altri edifici
Il recente rilievo del 2017 mostra come, rispetto al censimento del 1997, risultano ancora ben preservati diversi edifici meritevoli di conservazione 1a e già trasformati. Solo un paio di edifici meritevoli di conservazione 1a, a seguito di una modifica dello stato dei luoghi, sono parzialmente ceduti (cfr. Rilievo 2017, tavola 02, che li designa diroccato ma meritevole di conservazione; schede di rilievo edifici n. __________ [= IEFZE __________] e n. __________ [= IEFZE __________). Seppur in generale la porzione meglio conservata del nucleo originario è quella a sud con l'oratorio di San Giacomo (cfr. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________), sussistono ancora significativi edifici meritevoli di conservazione o già trasformati anche nella parte centrale lungo il sentiero e a nord (ad es. schede rilievo edifici n. __________ = IEFZE __________ sub B, 5), che permettono ancora di leggere il piccolo villaggio nel suo insieme, con i suoi elementi degni di particolare tutela (quali il sentiero principale, la mulattiera storica d'importanza regionale che risale dal nucleo di Ludiano, lo snodo fra i due percorsi, l'antica presenza di tre complessi abitativi composti da 3 o 4 rustici costruiti in contiguità, la particolare disposizione del complesso delle stalle e dei fienili alle due estremità e il raggruppamento delle abitazioni al centro e l'estesa radura a valle dell'abitato; cfr. Rilievo 2017, relazione accompagnatoria pag. 14 seg.).
4.4. Come già indicato, i fabbricati oggetto della presente procedura, situati nella parte nord del nucleo, sono censiti dall'IEFZE quale edificio meritevole di conservazione 1a (sub B) e diroccato ricostruibile 1b (sub A; cfr. IEFZE, edifici n. __________ sub A e B; Rilievo edilizio 2017, schede edifici n. __________). Contrariamente a quanto ritenuto dal Governo, non vi è dubbio che si tratti di due fabbricati e non di uno solo. Come ben si evince dalle analisi dello storico __________, il rustico situato più a monte (sub B) è una piccola casa-torre a tre livelli di aspetto antico (fig. 22, numero __________ sul piano __________), che presenta alcune particolarità interessanti. Per il piano interrato, nel quale sono installate delle mangiatoie, è possibile supporre un'utilizzazione originaria come cantina; al primo piano anziché uno, i locali con focolare sono due, divisi lungo la verticale del colmo con una robusta palizzata, e non comunicanti. Ciascuno è provvisto di un'entrata sul lato gronda e di una finestra con inferriate. Le tracce di fuoco sono evidentissime in entrambi i locali [..] (cfr. Note storiche, pag. 41 con fig. 22). L'edificio n. __________ (sub A) è invece crollato (Note storiche, pag. 56 con nota 9 a piè di pagina). Per quanto fossero costruzioni contigue che potevano essere molto simili (cfr. Note storiche, pag. 56), resta il fatto che si trattava comunque di due edifici distinti (cfr. anche foto aerea del 1934, in cui si percepisce i due subalterni, con una leggera differenza nelle coperture, cfr. risposta dell'UDC al Governo). Tant'è che essi sono schedati individualmente sia dall'IEFZE, che dal Rilievo del 2017, e trattati invero come tali anche dal progetto (cfr. relazione tecnica), come rettamente osserva l'RI 1. Ciò detto, se non v'è dubbio che il rustico a monte presenta tuttora le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione, altrettanto non vale per quello a valle, che già nel 1997 era invero, come adesso, completamente diroccato (cfr. Rilievo 2017, scheda edificio n. __________; fotografie annesse alla domanda di costruzione). Il rustico non solo non ha più il tetto, ma neppure presenta una muratura perimetrale abbastanza intatta. Dell'edificio originario restano per lo più solo dei muri del piano cantina e un tratto parziale di facciata ovest (cfr. fotografie schede IEFZE e Rilievo 2017; foto e piani di rilievo annessi al progetto). Non è quindi un diroccato di cui sono ancora sufficientemente visibili le strutture edilizie e le sagome dei muri perimetrali (cfr. STPT 90.1997.119 dell'11 settembre 2003 consid. 3.3), ma ormai un rudere con uno stato di degrado avanzato. A ciò aggiungasi che, sebbene il Rilievo 2017 osservi come il recupero di questo diroccato permetterebbe di completare il comparto e il suo affaccio sull'esteso pascolo e - insieme ai diroccati confinanti a est (cfr. IEFZE schede edifici n. __________ e Rilievo 2017, schede edifici n. __________) - ricostituire il rapporto fra il vecchio villaggio e i campi e pascoli circostanti, a una valutazione globale, la sua ricostruzione appare tutto sommato meno prioritaria e non strettamente necessaria. Anzitutto poiché il ripristino integrale di questo fronte laterale, comunque limitato, risulta ostacolato già solo dal fatto che il diroccato più adiacente è tuttora censito fra i diroccati non ricostruibili (cfr. IEFZE edificio n. __________ e la relativa scheda del Rilievo 2017). Inoltre, v'è da ritenere che questa estensione del villaggio e il suo rapporto con gli spazi aperti possano alla fin fine essere sufficientemente rimarcati anche con la ristrutturazione del rustico a monte (1a), mantenendo semmai i muri più bassi del diroccato a valle (similmente a quanto proposto dal Rilievo 2017 ad es. per il diroccato di cui alla scheda n. 34). Ai fini della preservazione e valorizzazione di un insediamento rurale antico come Selvapiana, inevitabile appare infatti la coesistenza di costruzioni che possono e devono essere recuperate con altre di cui non potranno invece che rimanere singoli elementi, comunque significativi per la leggibilità dell'insediamento (cfr. ad es. in tal senso anche la scheda dell'edificio n. 26 del Rilievo 2017 che, per i diroccati sulla part. __________ a monte del sentiero principale, osserva come un elemento importante da conservare e valorizzare sia il muro di sostegno a monte del sentiero principale, il quale a tratti coincide con la facciata est degli edifici diroccati, specificandone l'importanza ai fini della lettura della spazialità e delle dimensioni dell'asse di collegamento, ben mantenuto). All'interno di paesaggi rurali in cui gli edifici formano con i loro dintorni un'unità di pregio devono del resto essere salvaguardate soprattutto quelle costruzioni che creano l'elevato valore estetico-paesaggistico dell'insediamento o vi contribuiscono in maniera determinante e che determinerebbero una perdita di tale valore se andassero completamente in rovina o fossero distrutte (cfr. USTE, Nuovo diritto della pianificazione, Criteri per designare le costruzioni e gli impianti degni di protezione ai sensi dell'art. 24d cpv. 2 e 3 LPT e dell'art. 39 cpv. 2 e 3 OPT, pag. 3 e 4). Ciò che - diversamente da quanto ammesso nel parallelo giudizio di data odierna per il diroccato ricostruibile sulla part. __________ (inc. n. 52.2021.251) - non è il caso per il diroccato in oggetto di cui al sub A.
4.5. Nemmeno può inoltre essere ignorato che la ricostruzione di questo diroccato si pone pure in contrasto con l'art. 39 cpv. 3 OPT, che permette di rilasciare autorizzazioni in base questa norma solo se l'aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati. Ancorché tale disposizione non vieti qualsiasi modifica strutturale, la stessa non permette infatti interventi che equivalgono in pratica alla totale ricostruzione di un edificio (cfr. Rudolf Muggli, in: Aemisegger/ Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo 2017, n. 36 ad art. 24). Basta del resto dare un'occhiata ai piani di progetto per rendersi conto della netta prevalenza delle parti nuove (cfr. piante, facciate e sezioni).
4.6. In definitiva, contrariamente a quanto concluso dal Governo, occorre quindi ritenere che il progetto, così come concepito, non può essere autorizzato.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'RI 1, dotato di un servizio giuridico, non si assegnano ripetibili, non essendo la procedura particolarmente complessa (art. 49 cpv. 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione del 5 maggio 2021 (n. 2249) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia del 17 marzo 2020 rilasciata dal Municipio di Serravalle a CO 1.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico di CO 1 Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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