AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.34
Data decisione, Autorità: 23.02.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00034 DP 22/95 leo
Lugano 23 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 1995 di
__________ e __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11202) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 7 settembre 1994 rilasciata dal Municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;
30 gennaio 1995 del Municipio di __________;
31 gennaio 1995 di __________;
6 febbraio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 18 luglio 1994 __________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione su un terreno situato a valle del nucleo di __________ (part. n. __________ RFD; zona R2). Stando al progetto, l'edificio dovrebbe essere strutturato su tre livelli: un pianterreno adibito ad autorimessa (2 posti auto), lavanderia e rifugio, un primo piano con due appartamenti di due locali ed un secondo piano con un appartamento di quattro locali.
Alla domanda si sono opposti __________ ed __________, proprietario della casa d'abitazione che sorge sul fondo contermine (part. n. __________ RFD), contestando la prevista costruzione dal profilo dell'altezza del colmo, dell'inserimento nel contesto ambientale e dell'ingombro che ne sarebbe derivato.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, alla quale non era tuttavia stata trasmessa l'opposizione, il 7 settembre 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo le obiezioni dei vicini.
C. Con giudizio 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata dagli opponenti contro la predetta licenza, confermandola alla condizione che la costruzione venga dotata di un ulteriore posteggio in aggiunta ai tre previsti.
Disattese le censure di natura procedurale sollevate dai ricorrenti (mancata trasmissione dell'opposizione all'autorità cantonale), il Governo ha respinto siccome infondate le contestazioni riferite all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale, all'altezza del colmo ed alla distanza dell'edificio dall'antistante strada comunale. Ha invece ritenuto fondate le eccezioni relative all'insufficienza dei posteggi previsti.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
In sostanza, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla mancata trasmissione dell'opposizione al Dipartimento del territorio, all'inserimento dell'edificio nell'ambiente, all'insufficiente indicazione dell'altezza del colmo, all'imprecisa indicazione della distanza dal ciglio della strada comunale ed all'inadeguatezza della condizione imposta dal Consiglio di Stato.
E. L'impugnativa è avversata dal Consiglio di Stato, dal Municipio di __________ e dal beneficiario della licenza.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Un sopralluogo non è necessario. Nemmeno i ricorrenti, del resto, lo sollecitano.
Omettendo di trasmettere all'autorità cantonale l'opposizione inoltrata dai vicini qui ricorrenti, il Municipio di __________ ha disatteso gli art. 6 cpv. 5 LE e 18 cpv. 2 RLE.
Nell'ambito della procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato questa violazione è stata tuttavia sanata. In quella sede, il Dipartimento del territorio ha infatti potuto verificare il fondamento delle contestazioni sollevate dagli opponenti. Queste concernevano peraltro unicamente l'applicazione del diritto comunale. Persino le censure di natura estetica si fondavano infatti sul diritto autonomo comunale, segnatamente sull'art. 5 NAPR; norma che impone di raccogliere il preavviso dell'autorità cantonale in merito all'inserimento delle costruzioni nel contesto ambientale.
Ora, questo preavviso è stato raccolto nell'ambito della procedura di rilascio del permesso ed è stato confermato davanti alle istanze di ricorso. Un annullamento in ordine della licenza non entra quindi in considerazione.
La costruzione è stata autorizzata come residenza primaria. Non potrà quindi essere utilizzata come residenza secondaria.
Sotto questo profilo, la decisione impugnata è perfettamente conforme al diritto.
L'altezza del colmo (10 m), anche se non è indicata in modo preciso dai piani è sufficientemente definita dall'altezza del filo di gronda (8 m), dalla pendenza delle falde del tetto (40 %) e dalla distanza che separa le due gronde (10 m).
Dato che non supera il limite fissato dall'art. 37 NAPR, anche da questo profilo l'impugnativa non può essere accolta.
Ad ogni buon conto, basta precisare che l'altezza del colmo non deve superare i 10 m.
Il Consiglio di Stato ha imposto al resistente di realizzare un quarto posteggio. Ha tuttavia omesso di precisarne l'ubicazione. Verosimilmente intendeva riferirsi all'angolo S del fondo, a confine con la part. n. __________ RFD, dove ancora v'è spazio per realizzare un posto auto perpendicolarmente all'asse dell'antistante strada comunale. Potrebbe inoltre entrare in considerazione il terreno a monte dell'edificio.
La determinazione dell'ubicazione del quarto posto auto non può tuttavia essere lasciata alla libera scelta del resistente. I diritti dei terzi potrebbero esserne pregiudicati.
Le obiezioni che i ricorrenti sollevano a tal proposito appaiono quindi fondate. Esse non comportano tuttavia l'annullamento del permesso. Una simile conseguenza sarebbe sproporzionata, perché in definitiva si tratta soltanto di stabilire l'ubicazione di un posteggio rispettando le norme che disciplinano la procedura di rilascio del permesso di costruzione per simili opere. Risultato, questo, che può essere facilmente conseguito subordinando l'esecutività della licenza in contestazione all'obbligo di conseguire il permesso per un quarto posteggio.
Entro questi limiti, il ricorso va parzialmente accolto.
I piani annessi alla domanda di costruzione indicano che il nuovo edificio verrebbe a sorgere a 6 m dall'angolo S dello stabile dei ricorrenti, rispettivamente a m 5,75 dal ciglio della strada comunale che passa a valle.
Entrambe le distanze sono conformi alle NAPR. Da questo punto di vista i ricorrenti non sollevano obiezioni di sorta. Contestata è unicamente la rappresentazione grafica della distanza di m 5,75 dal ciglio della strada, che, stando ai piani, sarebbe soltanto di 5 m.
L'incongruenza rilevata dai ricorrenti sussiste effettivamente, ma non giustifica un accoglimento del ricorso. Determinanti sono infatti le indicazioni metriche riportate dai piani: in particolare, quelle relative alla distanza dalla casa dei ricorrenti (6 m) e dalla strada (m 5,75), che dovranno essere verificate dall'autorità comunale in occasione del controllo dei tracciamenti prescritto dall'art. 49 cpv. 1 LE (riducendo, se necessario, la lunghezza dello stabile).
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21, 49 LE; 15, 40, 43, 46 NAPR; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11202) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 7 settembre 1994 rilasciata dal Municipio di __________ al resistente è confermata alla condizione che prima dell'inizio dei lavori il resistente ottenga il permesso di costruire un quarto posto auto e che l'altezza del colmo non superi 10 m.
Il resistente rifonderà ai ricorrenti fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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