AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2024.77
Data decisione, Autorità: 22.10.2024, TCA
Titolo: Trasmissione del ricorso contro la decisione dell'Ufficio AI del precedente domicilio dell'assicurato per competenza al TCA di quel Cantone
Raccomandata
Incarto n. 32.2024.77
MP/gm
Lugano 22 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 12 settembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto e in diritto
con decisione del 12 settembre 2024 l’Ufficio AI del Canton __________ ha respinto la richiesta di prestazioni inoltrata da RI 1;
contro la predetta decisione l’assicurato, contestandone la valutazione medica, si è aggravato dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni;
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);
l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);
in deroga agli articoli 52 e 58 LPGA (circa la possibilità per la LAI di prevedere deroghe alla LPGA, si veda l’art. 1 cpv. 1 LAI), le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);
il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
nel caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI del Canton __________. Per cui l’autorità di ricorso è il Tribunale cantonale del Canton __________ (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI);
questa Corte non è di conseguenza competente a trattare il presente gravame, che va quindi dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Tribunale cantonale del Canton __________ per ragione di competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA);
viste le particolarità del caso, questo Tribunale rinuncia al prelievo di spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi per competenza al __________.
Non si prelevano spese.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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