AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2024.120
Data decisione, Autorità: 28.11.2024, IICCA
Titolo: Provvedimenti cautelari; cessione di studio medico, consegna di cartelle mediche
Incarto n. 12.2024.120
Lugano 28 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti
cancelliera:
Bellotti
visto l'appello 16 settembre 2024 presentato da
med. AP 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro il dispositivo n. 1.4 del decreto “supercautelare interpartes” 4 settembre 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CA.2024.323/324, promossa con istanza 31 luglio 2024 da
med. AO 1 patrocinato dall’avv. PA 2
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
Con “Contratto di cessione di studio medico” del 29 gennaio 2024 il dr. med. AO 1 ha ceduto lo Studio medico sito in Via a______ M______ , B____, di cui era titolare, al dr. AP 1 (già dipendente dello studio), a partire dal 1° maggio 2024 (doc. C). Il relativo pto. 2 prevedeva la possibilità di una (temporanea) collaborazione fra i due medici (regolata mediante accordo separato), mentre il pto. 6 stabiliva che la gestione delle cartelle di entrambi i medici (nel rispetto delle disposizioni legali) sarebbe stata curata dal cessionario (dr. med. AP 1). A causa dell’insorgere di dissapori, le parti hanno modificato i loro accordi con contratto del 5/12 luglio 2024 (doc. D), con cui hanno sancito la fine della loro collaborazione, stabilendo che il dr. med. AO 1 avrebbe informato tutti i pazienti della cessione e si sarebbe adoperato per favorire il passaggio del rapporto di cura da lui al dr. med. AP 1 (fermo restando il principio della libera scelta del medico da parte del paziente), che i pazienti che si sarebbero rivolti allo studio e, dopo essere stati informati della cessione, non avessero scelto di trasferire il rapporto di cura al dr. med. AP 1, sarebbero stati reindirizzati al dr. med. AO 1, che la gestione (e in particolare la riconsegna) di qualsiasi cartella di pazienti che non avessero scelto di rivolgersi al dr. med. AP 1 sarebbe stata effettuata sotto la responsabilità di quest’ultimo secondo le istruzioni (orali/scritte) di ciascun paziente e nelle modalità stabilite dal rispettivo medico curante, come pure che le cartelle senza istruzioni sarebbero state conservate dal medesimo (pti. 3.1, 3.2 e 3.3).
A fronte dell’insorgere di una controversia fra i due medici relativa al mantenimento/passaggio dei vari pazienti dall’uno all’altro e lamentando il dr. med. AO1 il mancato accesso alle cartelle mediche e alle sue annotazioni personali relative a quei pazienti che avevano a suo modo di vedere deciso di continuare il rapporto di cura con lui (e quindi l’impossibilità di una presa a carico adeguata), con istanza supercautelare e cautelare 31 luglio 2024 quest’ultimo ha convenuto il dr. AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di L______, postulando che gli fosse fatto ordine di consegnargli immediatamente le cartelle mediche e le annotazioni personali relative ai pazienti elencati in quattro liste da lui prodotte, e meglio formulando le seguenti domande:
“1.1 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "A - procure già in possesso” (doc. M);
1.2 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "B - dichiarazioni in vari modi di voler continuare le cure con il dr. AO1" (doc. N);
1.3 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le annotazioni personali legate alle cartelle che si trovavano presso lo studio medico in B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "C - pazienti che hanno già ritirato la cartella ma mancano le mie note personali" (doc. O);
1.4 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "D - scrittura ai pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli ultimi 5 anni)" (doc. P).”
Il tutto con le comminatorie dell’azione penale ex art. 292 CPS e delle multe disciplinari di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC.
Sotto il profilo amministrativo, la controversia è stata portata all’attenzione del Medico cantonale dr. med. G______ M______ (quale autorità di vigilanza sanitaria), che in data 17 luglio e 7 agosto 2024 ha evidenziato il diritto dei pazienti alla libera scelta del medico indipendentemente dagli accordi presi dalle due parti in causa, l’obbligo per il medico conduttore dello studio (il dr. AO 1) di informare i pazienti “attivi” (ovvero quelli che avevano consultato lo studio medico negli ultimi 5 anni) della cessione e di garantire loro la piena libertà di scelta, nonché i doveri relativi alla custodia e alla gestione delle cartelle mediche. In particolare, ha evidenziato che di principio incombeva al dr. med. AO 1 di gestire e riconsegnare le cartelle mediche in base alle indicazioni dei pazienti nonché di conservare quelle di quei pazienti che non si erano ancora espressi al riguardo (e che rimanevano pertanto suoi pazienti, a differenza di quelli “visti” o “agendati” dal dr. med. AP 1 dal maggio 2024 in avanti). Il medico cantonale riservava in ogni caso la possibilità per le parti di concordare un’archiviazione delle stesse presso il dr. med. AP 1 (già attivo nello studio e che nel frattempo aveva preso in cura diversi pazienti), purché quest’ultimo si impegnasse ad accedere solamente alle cartelle dei pazienti che avessero preso appuntamento con lui e garantisse al dr. med. AO 1 l’accesso alle sue cartelle e dunque una presa a carico adeguata (doc. G e S).
Con decisioni 31 luglio 2024 e 12 agosto 2024 il Pretore ha escluso di poter accogliere l’istanza del dr. med. AO 1 in via supercautelare senza prima aver sentito il convenuto.
Con osservazioni 22 agosto 2024 il dr. med. AP 1 si è opposto all’istanza, postulandone la reiezione.
Con decisione “supercautelare inter partes” del 4 settembre 2024 il Pretore ha accolto l’istanza, confermando in toto le richieste di consegna del dr. med. AO 1 come da dispositivi 1.1 (lista A), 1.2 (lista B), 1.3 (lista C) e 1.4 (lista D), e nominando M______ B______ (consulente fiscale e aziendale) quale incaricato all’esecuzione (art. 343 cpv. 3 CPC), assegnandogli il compito di accompagnare (con in mano i documenti M, N, O, P) il suddetto medico presso lo studio medico del dr. med. AP1, B______, di farsi consegnare le cartelle sanitarie e i documenti formanti l'oggetto dei dispositivi n. 1.1 (lista A), 1.2 (lista B), 1.3 (lista C) e 1.4 (lista D), con la facoltà di eventualmente fissare un incontro organizzativo unilaterale o bilaterale con le parti, e di allestire infine un rapporto riepilogativo entro 20 giorni (dispositivo n. 2). Il Pretore ha corredato gli ordini rivolti al dr. med. AP 1 della comminatoria di cui all’art. 292 CPS (dispositivo n. 3), della multa disciplinare fino a fr. 5'000.- (dispositivo n. 3.1) e della multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo (dispositivo n. 3.2), dichiarandoli inoltre esecutivi e da eseguire immediatamente.
Con un rapporto del 10 settembre 2024, l’incaricato dell’esecuzione M______ B______ ha confermato al Pretore che in occasione di un incontro fra le parti, le cartelle e le annotazioni di cui alle liste A, B e C erano state ritirate dal dr. med. AO 1 (a eccezione di quelle già consegnate/non reperite e di quelle relative a pazienti ivi riportati ma nel frattempo visitati dal dr. med. AP 1, e che dovevano pertanto rimanere presso di lui, d’accordo con il dr. med. AO 1), come pure che le modalità di consegna delle cartelle di cui alla corposa lista D (contenente i nominativi di 1201 pazienti) sarebbero state affrontate in un secondo momento.
Con appello 16 settembre 2024 il dr. AP 1 è insorto parzialmente contro il giudizio pretorile, postulando in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma del dispositivo n. 1.4 relativo alla lista D, al fine di ottenere giudizialmente l’esclusione da quell’ordine di consegna delle cartelle dei pazienti che avevano o avrebbero scelto di proseguire il rapporto di cura con lui (al fine di non pregiudicarli nelle cure e permettere l’esercizio dell’attività medica) e meglio chiedendo che l’ordine fosse modificato come segue: «Al Dr. AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella lista "D - scrittura ai pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli ultimi 5 anni)" (Doc. P), fatta eccezione per le cartelle di quei pazienti che hanno mostrato la volontà di mantenere il rapporto di cura con il Dott. AP1 mediante i) visita eseguita dopo il 1° Maggio 2024; ii) Firma del modulo per il trattamento dei dati personali dopo il 1° Maggio 2024; iii) Firma del modulo per la fatturazione alle Casse malati dopo il 1° Maggio 2024». Il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Con decisione supercautelare 19 settembre 2024 questa Camera ha provvisoriamente accolto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello.
Con scritto 20 settembre 2024 M______ B______ ha informato il Pretore che le parti stavano ancora discutendo le modalità più appropriate per la consegna delle cartelle mediche e delle relative note di cui alla lista D (chiedendo pertanto una proroga fino al 30 ottobre 2024 per la loro consegna), come pure che le parti erano d’accordo che il dr. med. AP 1 avrebbe potuto accedere a tutte le cartelle dei pazienti che si fossero recati presso il suo studio o avessero chiesto di essere seguiti da lui (che pertanto non sarebbero state consegnate al dr. med. AO 1). Il medesimo ha altresì osservato che il dr. med. AP 1 aveva reperito alcune delle cartelle mancanti (circa 15) relative alle liste A, B e C (doc. M, N e O) e ha chiesto di autorizzare la consegna diretta tra i rispettivi studi medici (con firma di una ricevuta) man mano che le stesse fossero state reperite. Con ordinanza 23 settembre 2024, il Pretore ha trasmesso la richiesta al Tribunale d’appello, per evasione.
Con risposta all’appello del 30 settembre 2024 il dr. AO 1 ha postulato la revoca dell’effetto sospensivo e la reiezione del gravame (con protesta di spese e ripetibili di seconda sede), sostenendo in sintesi, per quanto di rilievo per la presente decisione, che l’impugnato ordine pretorile sarebbe corretto e già idoneo ad appianare la controversia fra le parti grazie all’intermediazione dell’incaricato dell’esecuzione, e che pertanto l’appello sarebbe superfluo e infondato.
Con replica spontanea 17 ottobre 2024 e duplica spontanea 30 ottobre 2024 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni.
Con scritto 8 novembre 2024 l’avv. PA 2 (patrocinatore del dr. med. AO 1) ha trasmesso a M______ B______ una busta contenente 21 procure rilasciate da pazienti in favore del suo cliente e che, per quanto non già compresi dall’inizio nelle liste A, B o C, sarebbero stati a suo modo di vedere in ogni caso da ascrivere alla lista A e al dispositivo 1.1 (non oggetto di appello e immediatamente esecutivo). Con ordinanza 12 novembre 2024 il Pretore ha stabilito che l’incaricato dell’esecuzione non doveva dar seguito alla richiesta (rispettivamente l’ha respinta), dal momento che i 21 pazienti non erano inclusi nella lista A originale bensì figuravano nella lista D, sicché erano interessati dalla procedura di appello e dalla summenzionata decisione di effetto sospensivo.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (decisioni cautelari finali o cautelari intermedie pronunciate dopo attivazione del contraddittorio, cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.2), posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Le controversie non patrimoniali sono sempre appellabili (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] in: FF 2006 6593, p. 6743). Nel caso concreto, la natura (patrimoniale o non patrimoniale) del giudizio pretorile non dev’essere particolarmente approfondita, dal momento che i soggiacenti interessi economici delle parti raggiungono e superano agevolmente la soglia di fr. 10'000.-, sicché il medesimo, qualificabile come decisione (super)cautelare intermedia, è senz’altro appellabile.
I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie l’appello 16 settembre 2024 contro la decisione 4 settembre 2024 (notificata il 5 settembre 2024) è tempestivo (scadendo il termine di 10 giorni domenica 15 settembre 2024 e venendo pertanto riportato a lunedì 16 settembre 2024 per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC), così come sono tempestivi la risposta all’appello 30 settembre 2024 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
Preliminarmente, si sottolinea che la richiesta di proroga formulata dall’incaricato dell’esecuzione in data 20 settembre 2024 è attualmente superata dall’effetto sospensivo concesso da questa Camera in data 19 settembre 2024 e che l’appello concerne unicamente il dispositivo n. 1.4 e la relativa lista D, e non i dispositivi n. 1.1, 1.2 e 1.3 (che sono rimasti esecutivi e da eseguire), riservato quanto sotto specificato al considerando 18.
Relativamente al dispositivo n. 1.4 qui impugnato, è senz’altro possibile che la lista D (agli atti quale doc. P e mai visionata dal dr. AP 1 in quanto protetta dal segreto professionale, sicché egli non ha potuto fornire più precise indicazioni), contenente un elenco fornito dal dr. AO1 di tutti i pazienti visitati nello studio medico negli ultimi 5 anni (ben 1201), includa pure pazienti che nel frattempo hanno espresso la volontà di farsi seguire dal dr. AP1 (anche alla luce di quanto è emerso dal rapporto dell’incaricato dell’esecuzione del 10 settembre 2024).
A prescindere dalle digressioni effettuate dalle parti nei rispettivi allegati relativamente all’origine e alle cause della controversia in esame, come pure dai derivanti rimproveri reciprocamente mossi (ininfluenti ai fini del presente giudizio, così come i nuovi documenti annessi dall’appellato alla sua risposta e alla sua duplica spontanea, a prescindere dalla loro ricevibilità), in questa sede il dr. med. AP 1 non si oppone più alla consegna alla controparte delle cartelle di cui alla lista D, fatta eccezione per quelle dei suoi pazienti (ciò che è legittimo alla luce dei suddetti principi esposti dal medico cantonale). D’altra parte, neppure il dr. AO 1 contesta che queste ultime debbano essere escluse dall’ordine di consegna di cui all’impugnato dispositivo 1.4 (che però non contiene alcuna differenziazione o limitazione al riguardo), limitandosi a sostenere, per quanto qui di rilievo, che la via scelta dal Pretore, con la nomina e l’intermediazione dell’incaricato dell’esecuzione, sarebbe la più praticabile e valida (ma che in realtà, come visto, non ha permesso di risolvere integralmente i contrasti fra le parti). Tutto considerato, e onde fare chiarezza sull’estensione del provvedimento (non da ultimo alla luce delle comminatorie di cui è corredato), appare dunque opportuno attuare una formale modifica del dispositivo n. 1.4 onde escludere dall’obbligo di consegna le cartelle dei pazienti attribuibili al dr. med. AP 1. Resta perciò unicamente da valutare come possa essere operata una distinzione.
Il dr. med. AP 1 propone che vengano individuati quali suoi pazienti quelli che, dopo il 1° maggio 2024, hanno effettuato una visita presso il suo studio, hanno firmato il modulo per il trattamento dei dati personali o quello per la fatturazione alle Casse malati. Il dr. med. AO 1 si oppone a tali criteri ritenendoli incorretti e incompleti, ovvero non affidabili per determinare con la sufficiente certezza un’avvenuta scelta del medico da parte dei pazienti.
Ora, effettivamente un’elencazione dettagliata ed esaustiva di criteri è problematica, alla luce delle molteplici casistiche e degli sviluppi che possono verificarsi nella pratica. D’altronde, devono essere ritenuti affidabili ed essere dunque recepiti nel dispositivo quelli indicati dal medico cantonale nel suo scritto del 7 agosto 2024 (doc. S), ove questi ha precisato che possono e devono essere considerati pazienti del dr. med. AP 1 tutti quelli che, dopo essere stati informati della cessione dello studio medico, hanno preso la decisione di rivolgersi a lui per la continuazione delle cure, sia esprimendolo in modo esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui o facendosi visitare a partire dal 1° maggio 2024. Trattasi nondimeno di criteri non validi in termini assoluti, ma solo laddove ancora corrispondenti alla volontà dei pazienti. Spetterà dunque alle parti, mediante l’ausilio dell’incaricato di giustizia, implementare tale distinzione, fermo restando che, a prescindere dal presente provvedimento cautelare e dalla sua esecuzione, esse rimangono in ogni caso vincolate ai loro obblighi legali, professionali e deontologici, e segnatamente al dovere di rispettare le scelte di ciascun paziente (passate e future) e di gestire le cartelle mediche secondo i dettami già esposti dal medico cantonale (al quale verrà inviata una copia della presente decisione).
Infine, onde tener conto di quanto espresso e chiesto da M______ B______ nel suo scritto 20 settembre 2024, si giustifica adattare parzialmente (tenuto conto dell’effetto devolutivo dell’appello, dell’ordinanza pretorile 23 settembre 2024 e dell’art. 268 CPC) anche gli obblighi a lui imposti con il dispositivo n. 2 in quanto connessi al qui modificato dispositivo n. 1.4 (riguardante un ingente numero di cartelle), fissandogli un nuovo termine scadente il 15 gennaio 2025 per fornire al Pretore il suo resoconto relativo all’esecuzione del provvedimento e consentendo, in presenza di accordo fra le parti, anche la trasmissione diretta delle cartelle mediche da uno studio all’altro dietro ricevuta (da mandare in copia all’incaricato dell’esecuzione).
Ne consegue che l’appello dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con adeguamento dei dispositivi n. 1.4 e 2 della decisione impugnata.
Le spese giudiziarie di secondo grado seguono di regola la soccombenza (art. 106 CPC). L’art. 107 CPC consente tuttavia di dipartirsi da questo principio e ripartire le spese secondo equità. Nella presente fattispecie, tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello, dei motivi che hanno condotto all’insorgere della controversia e delle particolarità del caso, le spese processuali (fissate in fr. 2'000.- ex art. 2, 10 e 13 LTG) sono ripartite fra le parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 e 107 CPC e la LTG,
decide:
I. L’appello 16 settembre 2024 di AP 2è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 4 settembre 2024 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. CA.2024.324) è così riformata:
1.1. invariato;
1.2 invariato;
1.3 invariato;
1.4 al Dr. AP1, B______, è fatto ordine di consegnare immediatamente al Dr. AO1, L______, tutte le cartelle sanitarie che si trovano presso lo studio medico in B______, Via a______ M______ __, riferite ai pazienti elencati nella Lista "D - scrittura ai pazienti secondo le norme dettate dal Medico Cantonale (pazienti visitati negli ultimi 5 anni)" (doc. P), a eccezione di quelle appartenenti ai suoi pazienti, segnatamente a quelli che dopo essere stati informati della cessione dello studio medico, hanno preso la decisione di rivolgersi a lui per la continuazione delle cure, sia esprimendolo in modo esplicito, sia prendendo un appuntamento da lui o facendosi visitare a partire dal 1° maggio 2024;
In qualità d'incaricato all'esecuzione è nominato il sig. M______ B______, C______ E______ , L____, con il compito di svolgere - senza tardare - i compiti indicati nei considerandi e di rendere al Pretore un rapporto riepilogativo entro il 15 gennaio 2025. In presenza di accordo fra le parti, è autorizzata la trasmissione diretta delle cartelle mediche da uno studio all’altro dietro ricevuta (da mandare in copia all’incaricato dell’esecuzione);
invariato;
3.1 invariato;
3.2 invariato;
§ invariato;
invariato;
invariato.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr.2’000.-, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, all’incaricato dell’esecuzione sig. M______ B______, L______ e all’Ufficio del medico cantonale, Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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