AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 35.2024.21
Data decisione, Autorità: 19.08.2024, TCA
Titolo: Negata a ragione l'origine infortunistica dei disturbi alla spalla denunciati (capsulite)
Raccomandata
Incarto n. 35.2024.21
cr
Lugano 19 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 marzo 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto in fatto
1.1. In data 27 novembre 2022 RI 1, nata nel 1972, a quel momento iscritta in disoccupazione, è caduta dopo essere stata urtata da un cane, riportando una frattura al polso sinistro e una alla testa della fibula del ginocchio sinistro (doc. 1).
La frattura pluriframmentaria di radio e ulna distale sinistra è stata trattata con osteosintesi dal dr. __________ presso la Clinica __________ in data 27 novembre 2022 (doc. 30).
In data 22 marzo 2023 ha avuto luogo l’intervento di rimozione dei mezzi di sintesi ulna polso sinistro con ricostruzione dell’ulna con innesto cortico-spongioso da cresta iliaca di sinistra effettuato dal PD dr. __________ (doc. 51).
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Nel prosieguo, caratterizzato dall’insorgenza di una sindrome algoneurodistrofica alla mano, l’assicurata ha sviluppato una capsulite adesiva.
1.2. Eseguiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 7 novembre 2023, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni per quanto concerne la spalla sinistra, ritenendo che i disturbi accusati dall’assicurata non fossero causati dall’infortunio del novembre 2022 (cfr. doc. 140).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dal sindacato RA 1 (di seguito: RA 1) (cfr. doc. 151), l’CO 1, dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio medico fiduciario (doc. 186), in data 6 febbraio 2024 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento “del legame causale anche tra i disturbi alla spalla sinistra e il trauma non professionale del 27 novembre 2022, con conseguente assunzione di ogni costo che ne deriva, senza alcuna restrizione di merito” (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto che l’assicurata ha iniziato a lamentare dolore alla spalla già dal mese di gennaio 2023, sottoponendosi poi dal mese di febbraio 2023 ad un trattamento fisioterapico.
Inoltre, il rappresentante dell’assicurata ha osservato che occorre completare la dinamica del trauma, tramite l’audizione dell’assicurata, visto che ella al momento dell’evento “ha subito un doppio impatto: dapprima il cane le è franato addosso nelle gambe, da tergo e in tutta velocità e poi ella è caduta a terra, con un impatto importante proprio perché il cane le ha dato una spinta accentuata dalla velocità e dal suo peso che va considerato almeno medio, picchiando tutta la parte sinistra, compresa la spalla”.
Oltre a ciò, egli ha rilevato come l’CO 1 abbia dato il benestare alla Clinica __________ per un periodo di riabilitazione comprendente anche la spalla sinistra, riconoscendo quindi di fatto il diritto a prestazioni.
Infine, il rappresentante dell’insorgente ha evidenziato come occorra prendere in debita considerazione la circostanza, rilevante, che la RM non dimostra l’esistenza di elementi di carattere degenerativo.
Alla luce di queste considerazioni, contrariamente a quanto deciso dall’assicuratore infortuni, il rappresentante ha considerato non provato il raggiungimento dello status quo sine a partire dal mese di novembre 2023 (doc. I).
1.4. L’assicuratore resistente, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 30 aprile 2024 il rappresentante dell’insorgente ha ribadito le contestazioni già sollevate in sede ricorsuale, evidenziando come l’istituto assicuratore “almeno da febbraio e fino ad ora ha sempre pagato i costi sanitari senza mai effettuare distinzioni di segmento, quindi separare i costi della spalla e della mano o di altro”, consentendo all’assicurata di usufruire “anche dopo la decisione avversata della terapia messa in atto dalla clinica __________”.
Per tali motivi, spetta all’assicuratore “dimostrare in modo credibile che dopo il 4 novembre 2023 vi sia stata l’estinzione del nesso di causalità, rispettivamente la presenza di eventuali danni degenerativi già presenti, che in realtà non emergono” (cfr. doc. VII).
1.6. In data 7 maggio 2024, l’assicuratore convenuto, dopo avere osservato come non siano stati apportati nuovi elementi relativi alla problematica oggetto della presente procedura, ha evidenziato come il medico fiduciario non abbia mai ritenuto che l’infortunio avrebbe comportato un peggioramento passeggero di uno stato pregresso (doc. IX).
Tali considerazioni dell’CO 1 sono state inviate per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).
nel merito
2.2. Nel caso di specie, il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare l’origine infortunistica ai disturbi alla spalla sinistra accusati dall’interessata (capsulite), oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3).
Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
2.5. Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l'evento dannoso e il danno alla salute.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che in caso di danno alla salute fisica, dal momento in cui è accertata la causalità naturale il nesso di causalità è generalmente ammesso (DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungs-rechts, in: SZS 2/1994, p. 104s; M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali risulta che la decisione su opposizione impugnata trova il proprio fondamento nell’apprezzamento 12 ottobre 2023 del PD dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
Quest’ultimo, esprimendosi riguardo alla domanda volta a chiarire se “l’infortunio ha causato con probabilità preponderante lesioni strutturali oggettivabili alla spalla sinistra”, ha risposto:
" Possibile ma non con probabilità preponderante.
Motivazione: i dolori, in base agli atti in nostro possesso, si sono presentati solo quasi 7 mesi dopo l'infortunio. Una capsulite a causa di una contusione alla spalla, come constatato dal dott. med. __________, normalmente si sviluppa velocemente. È importante da notare che la CRPS si è sviluppata anche abbastanza presto dopo il trauma e l'intervento. Quindi non può essere con probabilità preponderante dedotto un nesso causale infortunistico. Mi permetto anche di aggiungere che nella RM non si vede nessun segno di una capsulite. Questo è confermato dal referto radiologico.
Rimane il referto clinico del Dott. med. __________ dove trova una rotazione non esistente. Questo può avere anche altre cause, più probabilmente degenerative. Alla risonanza magnetica si vede una tendinite cronica e un impingement subacromiale.” (Doc. 121)
A seguito delle contestazioni sollevate in sede di opposizione, chiamato nuovamente ad esprimersi, con nuovo apprezzamento del 5 febbraio 2024, il PD dr. __________ ha in particolare espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
Valutazione
Risposte alle domande
Fattispecie
La prego di prendere nota dell'opposizione e della documentazione prodotta a sostegno. Rilevo in particolare che il fisioterapista ha attestato che in occasione della prima seduta che ha avuto luogo il 13.02.2023 l'assicurata lamentava già dei dolori alla spalla. L'assicurata ha indicato all'__________ che nella caduta la spalla sinistra era contorta con tutto il peso.
Faccio riferimento al mio apprezzamento dettagliato del 12.10.2023.
Citazione lettera dr. __________ del 23.06.2023 "La paziente ha sviluppato una sindrome algoneurodistrofica dalla mano alla spalla che appare estremamente rigida. All'esame clinico odierno si constata a livello della spalla sinistra i seguenti valori di articolarità: - flessione 90º - rotazione esterna 0º - rotazione interna 0º. Nell'ambito dell'algoneurodistrofia sembra aver sviluppato anche una capsulite adesiva alla spalla sinistra". Questa costruzione di un nesso causale rimane solo speculativo, il dr. ___________ non motiva il suo parere per nulla in un modo dettagliato. Specialmente non prende posizione perché si abbia sviluppato prima il CRPS del polso e dopo con ampia distanza dall'infortunio una capsulite della spalla.
Trovo il primo rapporto fisioterapeutico del 13.02.2023 dove è menzionato un trattamento della spalla. Secondo il rapporto, l'assicurata giunge autonomamente in studio. Trovo una prescrizione di fisioterapia data per il 13.02.2023 del medico curante (prescrizione retrospettiva?) e non del dr. __________, medico specialista ortopedico.
In questo rapporto fisioterapeutico, non è menzionata una relazione infortunistica per la spalla. È descritta la frattura del polso chiaramente come conseguenza infortunistica.
Dolori della spalla con impedimenti del movimento potrebbero avere tantissime cause. Nei rapporti medici post-infortunistici non vedo che le problematiche alla spalla siano menzionate. Nella visita in seguito dello specialista traumatologo al 27.02.2023 dr. __________ la spalla non è menzionata. Nel rapporto d'uscita della Clinica __________ 11/2022, la spalla sinistra non è menzionata ma c'è la diagnosi collaterale di una fibromialgia. In 01/2023 è effettuata una diagnostica per dolori lombari.
Anche in esito delle visite specialistiche eseguite, la spalla non viene menzionata.
Si pone la domanda perché i dolori della schiena e del bacino sono stati segnalati dall'assicurata al dr. __________ ma non quelli della spalla?
II Dr. __________ descrive una spalla dolorosa con restrizioni funzionali senza prendere posizione sulla causalità. Lo stesso è confermato dal Dr. __________, il Dr. __________ conclude con una diagnosi di una capsulite. Tutti e due i medici non si esprimono in favore di un nesso causale infortunistico.
Dal punto di vista medico è possibile che si sia sviluppata una capsulite della spalla, ma non vedo con probabilità preponderante un nesso causale infortunistico.
La distanza tra I’evento e i primi trattamenti per i problemi alla spalla è troppo lunga. Nei primi rapporti del dr. __________ dopo l'infortunio è menzionata una frattura della fibula al ginocchio, verificata con la diagnostica e trattata conservativamente. Non vedo che la spalla sia menzionata in nesso causale infortunistico.
Altrimenti una capsulite della spalla può essere causata da una pletora di condizioni patologiche, tra l’altro a causa di una degenerazione.
Faccio riferimento alla risonanza della spalla sinistra dove è descritta una tendinosi del sovra- e sottospinato.
In data odierna ho ancora una volta visionato la risonanza magnetica e mi permetto di aggiungere che vedo segni di un impingement sottoacromiale. Potrebbe essere presente una capsulite della spalla come diagnosticata da dr. __________. In questo senso modifico la mia presa di posizione antecedente.
Nella RM non è descritta, ma la RM della spalla è eseguita nella tecnica nativa senza mezzo di contrasto. Siamo in presenza di diversi referti medici dettagliati che confermano la diagnosi di una capsulite. Una visita del servizio medico della CO 1 non contribuisce per la diagnosi.
Insomma, e in risposta alle domande poste dalla Divisione Giuridica non trovo nuove informazioni che potrebbero cambiare la mia presa di posizione. Probabilmente siamo in presenza di una capsuIite ma non posso confermare la probabilità preponderante del nesso causale infortunistico.” (Doc. 186)
L’assicurata ha contestato le conclusioni alle quali è giunto il PD dr. __________, senza tuttavia produrre documentazione medico specialistica a sostegno delle proprie pretese.
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, neppure il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. Chiamata a pronunciarsi riguardo all’eziologia dei disturbi alla spalla sinistra presentati dall’assicurata, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dall’esperto amministrativo, specialista proprio nella materia che qui interessa, in base al quale non è dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che gli stessi siano stati causati dall’infortunio del 27 novembre 2022.
Come spiegato in maniera chiara, dettagliata e convincente dal PD dr. __________, infatti, il tempo di latenza con il quale sono stati lamentati e hanno fatto oggetto di approfondimenti i disturbi alla spalla sinistra (circa sette mesi dopo l’evento, visto che solo in data 23 giugno 2023 il dr. __________ ha supposto che “nell’ambito dell’algodistrofia sembra aver sviluppato anche una capsulite adesiva alla spalla sinistra” (cfr. doc. 106), indagata con RM spalla sinistra in data 4 luglio 2023 (cfr. doc. 96)), depongono contro l’origine infortunistica degli stessi.
Nonostante quanto preteso dal rappresentante dell’assicurata a proposito della comunicazione (al fisioterapista) dell’insorgenza di disturbi alla spalla sinistra già nel mese di febbraio 2023, dagli atti emerge che le problematiche a tale arto non siano state segnalate - e conseguentemente indagate – ai medici specialisti consultati nei primi mesi successivi all’evento.
È vero che, da una nota telefonica del 28 febbraio 2023, risulta che “l’assicurata ci comunica che durante l’infortunio ha picchiato il perone (testa della fibula) la schiena e il polso sinistro (frattura scomposta radio e ulna). Al polso era stata operata”, aggiungendo che “attualmente esegue l’ergoterapia 3 volte alla settimana” e che “con l’ergoterapia sollecita la spalla e quindi questo le crea un po’ di fastidio. Ogni tanto la fisioterapista le fa fisioterapia anche per la spalla (che non ha picchiato nell’infortunio)” (doc. 43).
Malgrado tali “fastidi” comunicati al fisioterapista, dagli atti non emerge tuttavia che una analoga informazione sia poi stata fornita, come sarebbe stato il caso se davvero ci fosse stata una problematica a livello della spalla sinistra, in occasione delle numerose visite specialistiche svolte presso il dr. __________, prima, e il PD dr. __________, poi.
Ciò appare quanto mai singolare e incomprensibile, tanto più se si considera che, al contrario, è stata prontamente portata a conoscenza del dr. __________ l’insorgenza di dolori lombari e al bacino (cfr. referto del 9 gennaio 2023), indagati tramite TAC del bacino del rachide lombare in data 13 gennaio 2023.
Alla luce di tali accertamenti messi in atto per il rachide lombare, non appare verosimile che l’assicurata abbia, da subito, lamentato dolori anche a livello della spalla sinistra.
Come correttamente rilevato dal PD dr. __________, non si hanno segnalazioni in tal senso nella documentazione medica successiva all’evento infortunistico.
Dal rapporto di uscita del 29 novembre 2022 della Clinica __________ emerge unicamente la diagnosi principale di “frattura pluriframmentaria di radio e ulna distale sinistra” e, quali diagnosi secondarie, quella di “fibromialgia” (doc. 30); nel referto del 19 dicembre 2022 il dr. __________ fa riferimento ai problemi al polso e al ginocchio (doc. 19); in quello del 9 gennaio 2023 il dr. __________ osserva che “da una settimana insorgenza progressiva di dolori lombari, stamane divenuti talmente importanti da giustificare una infiltrazione” (doc. 22); nel successivo del 1° febbraio 2023 il dr. __________ rileva che “le lastre odierne mostrano purtroppo l’evoluzione verso una osteopenia a chiazze tipo pepe e sale, quadro tipico di una algodistrofia che si è dunque delineata nell’ultimo mese quindi post-trauma” (doc. 32); nel rapporto del 27 febbraio 2023 indirizzato al PD dr. __________ il dr. __________ chiede una valutazione “tre mesi dopo OS radio e ulna distali al polso sinistro con sviluppo successivo di algodistrofia”, senza nulla segnalare a proposito di eventuali disturbi alla spalla sinistra (doc. 45); nel referto dell’8 marzo 2023 il PD dr. __________ non menziona alcun problema alla spalla sinistra (doc. 47); neppure nei successivi referti il PD dr. __________, il quale ha proceduto in data 22 marzo 2023 alla rimozione dei mezzi di sintesi ulna polso sinistro e ricostruzione dell’ulna con innesto cortico spongioso di cresta iliaca di sinistra (cfr. doc. 51), fa cenno alcuno a disturbi a livello della spalla sinistra (cfr. doc. 71); dal referto del 31 maggio 2023 del dr. __________, spec. in neurologia, emerge che l’assicurata, a causa di persistenti dolori, gonfiore e distrofia cutanea, è stata anche sottoposta a neurografie, le quali non hanno mostrato segni di danni strutturali ai nervi mediano, ulnare e radiale a sinistra, ritenendo quindi sussistere una complex regional pain syndrome di tipo 1 (doc. 73).
Sulla base di tali elementi, il PD dr. __________ ha, in maniera convincente, esposto le ragioni che lo hanno portato ad escludere l’esistenza secondo probabilità preponderante di un nesso causale infortunistico, visto il lungo tempo trascorso prima dell’insorgenza dei disturbi alla spalla sinistra, spiegando che “una capsulite a causa di una contusione alla spalla, come constatato dal dr. __________, normalmente si sviluppa velocemente. È importante da notare che la CRPS si è sviluppata anche abbastanza presto dopo il trauma e l’intervento. Quindi non può essere con probabilità preponderante essere dedotto un nesso causale infortunistico” (cfr. doc. 121).
Il PD dr. __________ ha aggiunto che “una capsulite della spalla può essere causata da una pletora di condizioni patologiche, tra l’altro a causa di una degenerazione”, facendo riferimento “alla risonanza della spalla sinistra dove è descritta una tendinosi del sovra- e sottospinato” (doc. 186).
Il TCA non ha motivo per discostarsi dalla valutazione del PD dr. __________, alla quale va dunque attribuito pieno valore probatorio, rispondendo a tutti i criteri posti dalla giurisprudenza in materia (consid. 2.7.).
Del resto, l’assicurata ha contestato la posizione del medico fiduciario dell’amministrazione, senza tuttavia produrre della documentazione medico-specialistica in grado di metterne in dubbio le motivate e pertinenti conclusioni o, comunque, da imporre l'allestimento di ulteriori accertamenti medici.
A tale mancanza non può supplire la circostanza, pure addotta dal rappresentante in sede ricorsuale, che l’istituto assicuratore avrebbe di fatto riconosciuto il diritto a prestazioni per quanto concerne la spalla sinistra, avendo in particolare fornito il benestare per un periodo di riabilitazione presso la Clinica __________ comprendente anche la spalla sinistra (doc. I).
Al riguardo, l’CO 1 ha correttamente rilevato che anche volendo seguire la tesi di controparte e ammettere che l’amministrazione abbia preso a carico anche delle terapie per la spalla rinunciando a chiedere delle fatture differenziate, “non può essere disatteso che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento di indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare ad un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale), ossia ha la possibilità di liquidare il caso invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si è mai verificato (DTF 130 V 380)” (doc. IX).
2.9. In sede ricorsuale è stata anche chiesta l’audizione dell’assicurata per ulteriormente specificare la dinamica dell’infortunio (doc. I).
Va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il TCA rinuncia alla richiesta audizione dell’assicurata, ritenendo la dinamica dell’infortunio sufficientemente chiarita - come opportunamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, osservando che la stessa “è nota al servizio medico, il quale si è espresso con piena conoscenza di causa”, visto che l’assicurata “ha già fornito una descrizione dell’accaduto per iscritto __________ in data 9.3.2023 e poi all’CO 1 (servizio regresso) in tempi recenti” (cfr. doc. III) - e non necessita di ulteriori complementi (cfr. STF 9C_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8).
2.10. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione del 6 febbraio 2024 deve essere confermata.
2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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