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Numero d'incarto:
52.1995.21
Data decisione, Autorità:
21.11.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00021
Lugano
21 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 dicembre 1993 di
rappr.
da: st.leg. __________
contro
la
decisione 16 novembre 1993, no 9716, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 giugno
1992 del municipio di __________, confermativa dell'ordine di ripristino 14
gennaio 1992 impartitogli dalla stessa autorità comunale in relazione
all'esecuzione di opere abusive sulla part. no __________ RFD;
richiamate
le sentenze 1. marzo 1994 del Tribunale cantonale amministrativo e 8 settembre
1994 del Tribunale federale;
rilevato
che in occasione dell’udienza di sopralluogo 18 ottobre 1996, il municipio ha
confermato l'ordine di ripristino 14 gennaio 1992, lasciando tuttavia al
ricorrente la facoltà di decidere se demolire il manufatto sub B o ridurre il
magazzino sub A in modo che la lunghezza complessiva del magazzino ridotto e
del corpo esterno B non superi la lunghezza di 7 metri, fermo restando che nel
caso di demolizione del corpo B può rimanere un muro di confine dell'altezza di
1 metro;
ritenuto
che il ricorrente si riservava di comunicare entro il 31 ottobre p.v. quale
delle due alternative sceglieva (ritirando il ricorso senza spese) o se
manteneva il ricorso;
preso
atto che il ricorrente nel termine assegnato ha sottoscritto la seconda
soluzione ventilata (demolizione manufatto sub B e sistemazione del relativo
muro di confine di 1 metro di altezza), postulando però che il termine di
esecuzione della demolizione venga fissato al 31 marzo 1997;
rilevato
che con risposta 6 novembre 1996, il municipio di __________ ha aderito alla
condizione di posticipare sino al 31 marzo 1997 l'esecuzione della
succitata demolizione;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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