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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.106
Data decisione, Autorità: 02.12.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo
Incarto n. 14.2024.106
Lugano 2 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 giugno 2024 dal
Comune di CO 1, __________ (__________)
contro
RE 1, __________ (__________)
giudicando sul reclamo del 2 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che mediante licenza edilizia rilasciata il 2 settembre 2022 a RE 1, il Comune di CO 1 ha autorizzato il cambio di destinazione di un locale da deposito a negozio e ha stabilito una tassa di fr. 100.–, un contributo sostitutivo per posteggi di fr. 5'000.– e spese amministrative di fr. 30.–;
che mediante bolletta dello stesso giorno il Comune ha chiesto al beneficiario di versare il contributo sostitutivo del posteggio di fr. 5'000.– entro il 31 dicembre 2023 e indicato che un eventuale reclamo andava presentato per scritto al Municipio entro trenta giorni;
che con lettera del 17 febbraio 2024 RE 1 ha chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, precisando di aver già formulato la richiesta d’esonero nell’istanza volta al rilascio della licenza edilizia;
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 (indicando quale causa del credito i “Contributi sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida del 31.03.2024”) e fr. 44.50 (per gli “Interessi ritardo fino al 10.05.2024”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
che nel termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza;
che statuendo con decisione del 26 agosto 2024, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi arretrati di fr. 44.50, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2024 per ottenere l’“esonero da parte del Municipio”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere cen-surati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito, da un lato, che la licenza edilizia costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi di fr. 44.50 dovuti sino a tale data, e dall’altro che agli atti non vi è invece alcun titolo esecutivo per la tassa di diffida di fr. 30.–, onde il parziale accoglimento dell’istanza per le prime due poste;
che nel reclamo RE 1 scrive di aver aperto un piccolo negozio senza scopo di lucro, per il cui riattamento e allestimento ha utilizzato tutte le sue risorse, e di aver chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, ma senza ricevere risposta, sicché ribadisce la sua richiesta;
che le circostanze di fatto e i documenti addotti da RE 1 per la prima volta con il reclamo – in prima sede è rimasto silente – sono tardive e di conseguenza inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);
che interamente fondato su fatti inammissibili, il reclamo è irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che ad ogni modo la Camera non è competente per statuire sulla richiesta di esonero, che rientra in prima battuta nella competenza del Comune e in seconda e terza battuta, su ricorso, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC, RL 181.100);
che nella fattispecie RE 1 avrebbe quindi dovuto ricorrere al Municipio CO 1 entro trenta giorni dalla ricezione della decisione (bolletta) del 2 settembre 2022 (doc. A) per contestare il contributo di fr. 5'000.– posto a suo carico e se del caso esigere una decisione sulla sua richiesta di esonero, ch’egli afferma – senza produrla – di aver presentato contestualmente all’istanza volta al rilascio della licenza edilizia;
che né il giudice del rigetto né questa Camera nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sono competenti per riesaminare la decisione del Comune, nel frattempo diventata definitiva, la loro competenza limitandosi a verificare che la decisione prodotta dall’istante adempia i presupposti di un titolo di rigetto definitivo, ciò che nella fattispecie è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.87 del 21 ottobre 2024, pag. 4);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5’000, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, , __________ (); – Comune di CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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