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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.99
Data decisione, Autorità: 20.11.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2024.99
Lugano 20 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.2226 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2024 dall’
CO 1
contro
RE 1 (rappresentata dall’avv. RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 14 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 6 agosto 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 18 aprile 2024 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 53'412.45.
B. All’udienza di discussione del 6 agosto 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 6 agosto 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 19 agosto 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 con pubblicazione edittale del 7 agosto 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 17 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 agosto (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 agosto 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver dato l’ordine di pagamento di fr. 49'062.80 a saldo del credito dell’istante il 7 agosto 2024 alle ore 17:24 (all. 12 allegato al reclamo, foglio “dettagli transazione”), ovvero 7:24 ore dopo la pronuncia del fallimento, per cui il presupposto stabilito all’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) risulta adempiuto. Anche il ritiro dell’esecuzione, il 14 agosto 2024 (doc. 13), è successivo all’apertura del fallimento. È pertanto necessario verificare se è data la seconda condizione stabilita dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ovvero se la reclamante ha reso verosimile la propria solvibilità.
2.3 Al riguardo, la RE 1 allega di aver sui suoi conti correnti fr. 997'532.11, a cui si aggiungono fatture da emettere per fr. 132'180.92 e da incassare per fr. 400'627.14. Sostiene pertanto che i debiti in esecuzione, per fr. 1'110'158.09 (secondo l’estratto esecutivo al 13 agosto 2024, dedotti i versamenti avvenuti nel frattempo), sono coperti dai suoi attivi, pari a fr. 1'530'340.17, e che pertanto la sua solvibilità è verosimile.
2.3.1 Ora, le allegazioni della reclamante relative alle fatture poggiano su documenti (all. 6 e 7) da essa stessa allestiti. È dubbio che bastino a rendere verosimili le risorse che la reclamante pretende di avere. Fatto sta però che già solo il saldo dei suoi conti copre in gran parte i debiti posti in esecuzione e che non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ci si può invero domandare perché la RE 1, come la Camera ha avuto modo di constatare ancora recentemente, non vi abbia ancora fatto capo per estinguere almeno le numerose esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento. La nozione di solvibilità nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF è però indipendente dalla renitenza del debitore a pagare i suoi debiti. È sufficiente constatare che la sua sopravvivenza economica non sembra minacciata a breve.
2.3.2 Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato. L’attenzione dell’Ufficio d’esecuzione va attirata sui mezzi finanziari di cui essa dispone in vista di un sufficiente pignoramento.
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano (con particolare riferimento al considerando 2.3); – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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