AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.256
Data decisione, Autorità: 13.08.2024, TRAM
Titolo: Docente cantonale. Sospensione dalla funzione durante la procedura di disdetta. Diritto di essere sentito
Incarto n. 52.2024.256
Lugano 13 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2024 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2024 (n. 2730) del Consiglio di Stato, nella misura in cui lo esonera e sospende dalla funzione, senza privazione dello stipendio, con effetto immediato;
ritenuto, in fatto
che RI 1, classe 1963, svolge la funzione di docente presso le scuole cantonali da oltre trent'anni; dall'anno scolastico 2012/2013 è docente di conoscenze professionali presso il Centro professionale tecnico di __________ (CPT);
che il 15 maggio 2012 al docente è stato inflitto un ammonimento quale sanzione disciplinare per le modalità di comunicazione inadeguate e per i toni irrispettosi avuti nei confronti del direttore del Centro professionale di __________, presso il quale insegnava; la sanzione è stata impugnata, in ultima istanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che ha respinto il ricorso confermando il provvedimento;
che il 31 maggio 2023 la Divisione della formazione professionale ha nuovamente ammonito RI 1 per comportamenti inadeguati in riferimento a toni irrispettosi avuti nei confronti dei diretti superiori; il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro tale misura dal docente, che è quindi insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; quest'ultima procedura è tuttora pendente (inc. n. 52.2024.125);
che il 27 maggio 2024 la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha convocato RI 1 a un incontro fissato al 5 giugno successivo;
che il rappresentante sindacale del docente ha chiesto il motivo dell'incontro e domandato di posticiparlo ad altra data;
che con decisione del 5 giugno 2024 il Consiglio di Stato ha prospettato a RI 1 la disdetta del rapporto di impiego (dispositivo n. 1), assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni (dispositivo n. 2) e informandolo della possibilità di adire la Commissione conciliativa per il personale dello Stato (dispositivo n. 3);
che il Governo l'ha contestualmente esonerato e sospeso dalla funzione e da ogni obbligo lavorativo, senza privazione dello stipendio (dispositivo n. 4);
che l'autorità di nomina, richiamati i precedenti ammonimenti, una segnalazione del 10 aprile 2024 del direttore del CPT, nonché un rapporto del 21 maggio 2024 della Divisione della formazione professionale in merito al rapporto di impiego del docente, ha ritenuto che il comportamento del medesimo non appariva né adeguato né rispettoso; essa ha inoltre escluso la possibilità che in futuro il dipendente mantenga un atteggiamento adatto al contesto lavorativo, rispettando il ruolo della direzione e dei colleghi;
che il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto inopportuna la permanenza in servizio di RI 1 sia nell'interesse dell'istituto scolastico coinvolto, sia dal docente stesso;
che il 5 giugno 2024, la Sezione amministrativa ha dato riscontro alla richiesta del rappresentante del docente, ritenendola evasa dalla risoluzione governativa del medesimo giorno; l'autorità gli ha quindi inoltrato la segnalazione del direttore del CPT di __________ e il rapporto del 21 maggio 2024 della Divisione della formazione professionale;
che contro il dispositivo n. 4 della predetta decisione, che sancisce la sua sospensione immediata, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1 chiedendone l'annullamento; domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che il ricorrente, dopo ampia esposizione delle circostanze che hanno caratterizzato il rapporto di impiego e in particolare lo sfondo litigioso e di sostanziale contrasto con i suoi superiori in cui si inserisce la prospettazione della disdetta, critica aspramente l'agire del Governo, che ritiene indice della volontà di liberarsi in modo sbrigativo di un docente divenuto scomodo per la direzione del CPT e dei funzionari del DECS;
che l'insorgente eccepisce la violazione del proprio diritto di essere sentito, per non aver avuto la possibilità di esprimersi prima del provvedimento impugnato; lo stesso sarebbe inoltre privo di qualsiasi reale motivazione;
che l'autorità avrebbe deciso sulla base di una semplice segnalazione, senza esperire alcun'indagine né accertamento dei fatti;
che la sua sospensione, soggiunge il docente, sarebbe sproporzionata: non vi sarebbe infatti nessuna esigenza di allontanarlo dalla scuola a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico, impedendogli di congedarsi dagli allievi e di attribuire le note, in manifesto contrasto con gli interessi di questi ultimi;
che esso paventa il rischio di essere escluso dalla pianificazione dell'anno scolastico 2024/2025, che si attua nel corso dell'estate;
che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, che sostiene di aver legittimamente fatto capo alla possibilità offerta dall'art. 60a cpv. 3 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); ricorda che la sospensione è stata decisa senza privazione dello stipendio, per cui sarebbe pure dubbio l'interesse a ricorrere del docente, dal momento che essendo in corso le vacanze scolastiche, l'attività risulta in ogni caso ridotta; per questi motivi, il provvedimento non violerebbe il principio di proporzionalità;
che il Governo non entra nel merito delle censure rivolte contro i motivi di disdetta, che potranno essere fatte valere se del caso dal ricorrente impugnando l'eventuale decisione di licenziamento;
che con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi, con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD;
che la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che per l'art. 60a cpv. 3 LORD, durante la procedura di disdetta del rapporto di impiego, il dipendente può essere sospeso provvisoriamente dalla carica e privato totalmente o parzialmente dello stipendio, se l'interesse dell'Amministrazione o della procedura lo esige;
che la decisione di sospensione provvisionale, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato; il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 60a cpv. 4 LORD);
che il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera; Cost. fed.; RS 101; 34 seg. LPAmm), deve essere rispettato anche in materia di provvedimenti cautelari (cfr. STA 52.2014.117 del 4 luglio 2014 consid. 2.3); tale diritto esige che prima di sospendere un dipendente dalla carica, l'autorità gli offra la possibilità di prendere posizione al riguardo, di regola per scritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm);
che la sospensione immediata dalla carica, disposta dall'autorità mediante provvedimento cautelare adottato senza dare al dipendente la possibilità di far valere preventivamente le sue ragioni è per principio ammessa soltanto se vi è pericolo nell'indugio o se un'audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché questa sia impugnabile con ricorso e nessun'altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite (art. 35 cpv. 4 LPAmm);
che la dispensa dall'obbligo di sentire le parti, prevista dall'art. 35 cpv. 4 LPAmm, è applicabile soltanto in situazioni eccezionali, che l'autorità deve rendere verosimili e che fanno apparire l'interesse all'immediata adozione del provvedimento cautelare superiore all'interesse al diritto di essere sentito vantato dal destinatario (cfr. STA 52.2014.117 citata consid. 2.3 con riferimenti);
che, in concreto, l'autorità di nomina ha sospeso il dipendente con effetto immediato senza concedergli la possibilità di prendere preventivamente posizione;
che, tuttavia, non si intravedono circostanze atte a giustificare una rinuncia alla preventiva audizione del ricorrente ai sensi dell'art. 35 cpv. 4 LPAmm; il Governo non invoca infatti alcuna situazione di pericolo: indicando sommariamente che la permanenza in servizio del docente si sarebbe rivelata inopportuna, l'autorità di nomina non ha dato atto di alcuna particolare urgenza che potesse giustificare la sospensione immediata del docente a pochi giorni dalla fine dell'anno scolastico;
che il Consiglio di Stato ha quindi violato il diritto di essere sentito del ricorrente;
che tale disattenzione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito; tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente, come nel caso in esame (art. 90 LPAmm);
che la riparazione del vizio deve però rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce spesso solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva; soltanto in questo modo si può evitare che l'autorità di prime cure disattenda sistematicamente il diritto di essere sentito delle parti, vanificando le garanzie processuali espressamente previste per il procedimento di prima istanza (STA 52.2017.518 del 27 giugno 2019 consid. 3.1 con riferimenti);
che nel caso in esame, la violazione in cui è incorsa l'autorità di nomina non è affatto trascurabile, avendo privato il ricorrente del diritto di esprimersi prima di adottare la sospensione immediata dalla funzione; la misura, seppur neutra dal punto di vista economico, è suscettibile di influire sulla reputazione professionale dell'insorgente;
che vista la gravità della violazione non sono dati i presupposti per prescindere da un annullamento della decisione impugnata;
che una diversa conclusione finirebbe per tradursi in un incentivo alla sistematica violazione del diritto di essere sentito da parte delle autorità di prima istanza;
che posto quanto precede, il ricorso va accolto, annullando il dispositivo n. 4 della decisione impugnata;
che l'emanazione del presente giudizio rende superata la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm); lo Stato rifonderà congrue ripetibili all'insorgente, assistito da un legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza il dispositivo n. 4 della decisione impugnata è annullato.
Non si preleva tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
Intimazione a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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