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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.138
Data decisione, Autorità: 13.11.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2024.138
Lugano 13 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.4046 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 18 luglio 2024 dalla
CO 1
(rappresentato dall’RA 1, __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 22 ottobre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 18 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 712.– oltre a spese e interessi, dedotti due acconti di fr. 623.– e fr. 89.–.
B. All’udienza di discussione del 22 ottobre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 22 ottobre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il vicepresidente della Camera ha accolto parzialmente la domanda di effetto sospensivo contenuta nell’impugnazione con ordinanza del 29 ottobre 2024. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 ottobre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 2 novembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 29 ottobre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 19 agosto 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (doc. H), da cui risulta ch’essa ha pagato il saldo del credito posto in esecuzione dall’istante in quello stesso giorno, ovvero ancora prima della pronuncia del fallimento (del 23 ottobre 2024), per cui, se il Pretore ne fosse stato informato tempestivamente, avrebbe respinto l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va così annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante il fallimento pare così a prima vista dover essere annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF (art. 174 cpv. 1 LEF a contrario).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 ottobre 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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