AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.81
Data decisione, Autorità: 08.11.2024, CEF
Titolo: Opposizione al sequestro. Verosimiglianza dell’esigibilità del credito vantato dal sequestrante fondato su una convenzione di liquidazione dei rapporti contrattuali tra le parti
Incarto n. 14.2024.81
Lugano 8 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.877 (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 6 novembre 2023 da
CO 1 IT- (patrocinato dall’PA 2 __________)
contro
RE 1 (patrocinata dall’PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 17 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 giugno 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con convenzione del 28 giugno 2023 la RE 1 e CO 1 hanno regolato le conseguenze della cessazione del loro rapporto di collaborazione commerciale e del contratto di lavoro che li legava. Al punto 4 hanno pattuito quanto segue:
“ si riconosce debitore nei confronti di RE 1 dell’importo di CHF 136'480.–, di cui al conteggio del 27 giugno 2023 relativo ai compensi derivanti dalla collaborazione commerciale. Le parti si impegnano ad adeguare l’importo a dipendenza dell’evoluzione delle spese e dei costi connessi con le attività __________, che le parti puntualmente valuteranno e con-corderanno (es. costi per rappresentanza fiscale in Italia, oneri delle carte di credito, spese di rappresentanza, costi di spedizione, costi delle trasferte Pagliara da maggio in poi, …). Il pagamento dell’importo dovuto a RE 1 dovrà essere integralmente effettuato da CO 1 entro il 1° luglio 2025. L’importo è pagabile in ogni momento e non frutta interessi sino al 1° luglio 2025. In assenza di pagamento integrale entro la scadenza concordata, saranno dovuti gli interessi legali di mora del 5%”.
B. Con e-mail del 25 agosto 2023 CO 1 ha comunicato alla RE 1 di ritenersi liberato da ogni obbligo nei suoi confronti, facendole carico di non aver dato seguito a quanto concordato nella suddetta convenzione nonostante molteplici solleciti.
C. Con istanza 18 ottobre 2023 diretta contro CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il sequestro presso la succursale di __________ dell’__________ del “conto bancario n. IBAN CH____________________ intestato a CO 1, nonché di tutti i crediti e di tutti gli averi patrimoniali depositati su conti bancari o in cassette di sicurezza a lui intestati e/o dei quali egli risulta beneficiario economico”, il tutto fino a concorrenza di fr. 136'480.– oltre agli interessi del 5% dal 25 agosto 2023. Quale titolo del credito la RE 1 ha indicato la convenzione conclusa con CO 1 il 28 giugno 2023 e quale causa di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
D. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 19 ottobre 2023, eseguito lo stesso giorno dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (verbale n. __________), con istanza 6 novembre 2023 CO 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2023, allegate al verbale d’udienza di medesima data, la RE 1 ha concluso per la reiezione dell’opposizione. Dopo sospensione e riattivazione della causa, con replica del 22 maggio 2024 e duplica del 3 giugno 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
E. Statuendo con decisione 4 giugno 2024 il Pretore ha accolto l’opposizione e annullato il sequestro, ponendo a carico della RE 1 le spese processuali di fr. 600.– e ripetibili di fr. 2'000.– a favore dell’opponente.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 giugno 2024 per ottenerne l’annullamento, la reiezione dell’opposizione al sequestro e la conferma dello stesso. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 5 giugno 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 15 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 17 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
1.2.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a) fino all’inizio delle deliberazioni (DTF 142 III 413 consid. 2.2.5; sentenza della CEF 14.2022. 141 del 23 giugno 2023 consid. 1.2.2). I fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e – qualora siano sorti prima del giudizio impugnato (pseudonova) – se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 324 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 636 consid. 4.3 pag. 639). L’ac-certamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Tutte le parti possono addurre nova, autentici e non, senza restrizioni fino alla fine dell’udienza o della chiusura del primo scambio di allegati, eccezionalmente fino alla fine del secondo scambio di allegati ordinato dal giudice; successivamente sono ammessi nova solo alle condizioni dell’art. 229 cpv. 1 CPC (DTF 146 III 237 consid. 3.1). Il giudice deve riesaminare il caso nella sua interezza e tenere conto della situazione esistente al momento della decisione sull’opposizione (DTF 140 III 466 consid. 4.2.3). La sua disamina è sommaria sia in fatto che in diritto, ciò che gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenze della CEF 14.2022.138 del 9 giugno 2023 consid. 2.2 e 14.2022.56 del 16 novembre 2022 consid. 4.4.1, massimata in RtiD 2023 II 728 n. 43c).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha premesso che i presupposti del sequestro relativi all’esistenza di una causa di sequestro e di beni appartenenti al debitore sono indubbi e incontestati. Egli ha invece considerato che fa difetto, già a un esame sommario, il presupposto relativo all’esistenza di un credito attualmente esigibile, giacché al punto 4 della convenzione le parti hanno previsto una specifica data ultima per il pagamento dei fr. 136'480.–, stabilita nel 1° luglio 2025, onde l’inesigibilità del credito (art. 75 CO a contrario). Il primo giudice non ha seguito la tesi della sequestrante secondo cui il recesso dalla convenzione comunicato da CO 1 il 25 agosto 2023 ha lasciato immutato il riconoscimento di debito, facendo però decadere la scadenza del 1° luglio 2025 e provocando l’immediata esigibilità del credito. Egli ha in effetti rilevato che una tale soluzione non risulta, già a un esame di verosimiglianza, né dal tenore letterale della convenzione, né dal suo spirito, che si fonda invero su di una serie di obblighi e diritti reciproci e appare dunque avere carattere sinallagmatico. D’altronde, ha continuato il Pretore, ove il recesso fosse per ipotesi fondato e giustificato, CO 1 sarebbe liberato da detta convenzione in tutti i suoi punti, per modo che la stessa non potrebbe più valere quale titolo per il credito di fr. 136'480.–; al contrario, ove il recesso fosse ingiustificato, le parti sarebbero ancora vincolate da diritti e obblighi derivanti dalla convenzione, sicché CO 1 sarebbe debitore di una pretesa di fr. 136'480.–, tuttavia esigibile unicamente dal 1° luglio 2025.
Nel reclamo la RE 1 ribadisce invece che nell’ambito della convenzione CO 1 si è riconosciuto debitore nei suoi confronti per fr. 136'480.– con dichiarazione unilaterale, senza riserve né condizioni. Essa precisa che tale credito è maturato nella pregressa collaborazione commerciale, come risulta dal riferimento al conteggio del 27 giugno 2023 “relativo ai compensi derivanti dalla collaborazione commerciale”, ed essa ha già eseguito la propria controprestazione, fornendo per diverso tempo i propri servizi nonché la propria consulenza. Per contro la scadenza del 1° luglio 2025 era frutto di una pattuizione delle parti che teneva conto dei reciproci diritti e obblighi stabiliti nella convenzione, tant’è che proprio per questo motivo si sono riservate la possibilità di adeguare l’importo riconosciuto da CO 1 con eventuali spese e costi connessi all’attività __________ future che sarebbero potute intervenire dalla sottoscrizione della convenzione alla scadenza concordata. Il 25 agosto 2023 CO 1 ha rescisso in modo straordinario e ingiustificato la convenzione, disattendendo ai suoi obblighi con effetto immediato, tra cui figura quello di pagare il debito entro il termine concordato. La RE 1 ripete quindi che con tale recesso è venuta meno la scadenza pattuita, sicché il credito è divenuto immediatamente esigibile, senza tuttavia influire in alcun modo sulla dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito. In presenza di un credito esigibile, il sequestro doveva quindi essere concesso.
In realtà, come rettamente rilevato dal Pretore, la convenzione del 28 giugno 2023 (doc. C, inc. SO.2023.830), tesa a regolare le conseguenze della cessazione dei rapporti contrattuali delle parti, prescrive per ognuna di loro una serie di obblighi e diritti. Né il testo né lo spirito – ovviamente transattivo – della convenzione permette di considerare il riconoscimento di debito del punto 4 come slegato dalle altre pattuizioni e in particolare dalla scadenza del 1° luglio 2025. L’accordo è inteso a risolvere i rapporti delle parti sia per il futuro sia per il passato, compreso per quanto attiene alle prestazioni della reclamante indicate nel conteggio del 27 giugno 2023. Lo conferma la clausola 9 secondo cui “con la corretta esecuzione degli impegni previsti nel presente accordo le parti danno atti[o] di essere reciprocamente tacita[te] per ogni loro vicendevole pretesa relativa agli accordi commerciali tra loro intercorsi”. Tra tali impegni figura sia quello di CO 1 volto a versare i fr. 136'480.– sia quello delle parti “a[d] adeguare l’importo a dipendenza dell’evoluzione delle spese e dei costi connessi con le attività __________” (clausola n. 4). Non si può pertanto ragionevolmente reputare che l’impegno in discussione esuli dalla transazione. Finché la convenzione non è modificata o abrogata convenzionalmente, tanto i fr. 136'480.– quanto eventuali successivi adeguamenti risultano esigibili solo dal 1° luglio 2025. La conclusione del Pretore è pertanto condivisibile e in ogni caso rientra nel potere d’apprezzamento da riconoscergli in seconda sede (sopra consid. 2.2).
Che CO 1 abbia rescisso la convenzione (recte: comunicato di ritenersi liberato dai propri obblighi in ragione dell’inadempimento di quelli posti a carico della reclamante) non muta tale conclusione. Non se ne può certamente concludere ch’egli abbia così acconsentito a pagare anticipatamente – ossia immediatamente – quanto dovuto alla RE 1. Comunque sia, la reclamante medesima considera ingiustificata la pretesa rescissione (reclamo, pag. 8), sicché non se ne può logicamente dedurre la decadenza della pattuizione relativa alla scadenza del 1° luglio
Il fatto poi che CO 1 abbia dichiarato di non voler eseguire la convenzione non ne modifica il contenuto e dunque non autorizza la reclamante, in assenza di una clausola in tal senso, a esigere il pagamento immediato dei fr. 136'480.–, specie nella misura in cui essa non allega nemmeno di aver adempiuto gli obblighi che la convenzione pone a suo carico. La decisione impugnata resiste pertanto alla critica, di modo che il reclamo va respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 136'480.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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