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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.109
Data decisione, Autorità: 11.11.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2024.109
Lugano 11 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.734 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 luglio 2024 da
CO 1 (rappresentata dall’RA 3 , __________)
contro
RE 1 (rappresentata da RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2024 presentato dalRE 1 la decisione emessa il 10 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'833.30 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 20 agosto 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 10 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento delRE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo del resto la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alRE 1 al più presto l’11 settembre 2024, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di sabato 21 settembre, per cui la scadenza è stata riportata al più presto lunedì 23 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 12 settembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha accluso al reclamo una conferma di pagamento della PostFinance, da cui risulta il pagamento di fr. 6'114.50 sul conto dell’Ufficio d’esecuzione a saldo del credito posto in esecuzione dall’istante. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale bonifico, tenuto conto di un precedente acconto di fr. 804.75 versato dalla reclamante il 3 giugno 2024 direttamente all’istante, ha permesso di estinguere l’esecuzione, comprese le spese processuali della procedura di fallimento, lo stesso giorno in cui il fallimento è stato pronunciato.
2.2.1 Il fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché la stessa sia stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con rinvii). Per legge determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure per l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il momento dell’estinzione del credito, che avviene già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio d’esecuzione (art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.192 del 6 novembre 2015 consid. 2). Come in caso di pagamento allo sportello postale, anche in caso di versamento mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è quello dell’accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello del suo accredito interno sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.208 dell’8 gennaio 2020 consid. 2.3/a). Se non è dato di sapere se il pagamento è avvenuto prima dell’ora in cui il fallimento è stato aperto – circostanza che incombe al debitore reclamante di provare – la domanda di annullamento del fallimento va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF e non dell’art. 174 cpv. 1 LEF, con la conseguenza che l’annullamento è vincolato alla condizione che sia resa verosimile la solvibilità della fallita (sentenza della CEF 14.2020.18 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.1 e i rinvii).
2.2.2 Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla reclamante non è possibile determinare se l’accredito (esterno) nella contabilità della Posta del bonifico effettuato l’11 settembre 2024 è avvenuto prima o dopo le ore 10:00 in cui il fallimento è stato decretato. La domanda di annullamento del fallimento va pertanto esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF e non dell’art. 174 cpv. 1 LEF, sicché può essere accolta solo se la reclamante ha reso verosimile la propria solvibilità.
2.3 Al riguardo, la reclamante si è limitata ad allegare di aver pagato altre sei esecuzioni (n. __________26, __________14, __________19, __________49, __________42 e __________04) per poco più di fr. 5'641.90 complessivi, la prima il 5 luglio 2024 (ad eccezione dei “costi operativi diretti ancora aperti, in fase di chiarimento”) e le altre cinque il 12 settembre 2024, e a produrre i alcuni giustificativi, precisando di essere in contatto con i restanti creditori per concordare pagamenti parziali.
2.3.1 In sede di esame della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, la Camera ha accertato d’ufficio che a carico della reclamante rimanevano pendenti nove esecuzioni per quasi fr. 43'000.– complessivi, di cui ben quattro erano giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________, __________26, __________ e __________) e una dell’avviso di pignoramento (n. ), rilevando che l’attestazione della Banca Migros acclusa al reclamo non indicava che il versamento di fr. 2'500.– del 5 luglio 2024 a favore di “” si riferisse all’esecuzione n. __________26. Ha nondimeno accolto par-zialmente la domanda, considerando che la reclamante era ancora in tempo, fino alla scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295 consid. 3.2), il 23 settembre 2024, per pagare le esecuzioni in questione o perlomeno per rendere verosimile, con documenti, di disporre delle risorse finanziarie necessarie al loro pagamento a breve termine.
2.3.2 Ebbene, la reclamante non ha inoltrato alcuna motivazione complementare entro la scadenza del termine d’impugnazione e la sua situazione esecutiva è rimasta immutata (fatto salvo l’aumento degl’interessi di mora). In tali circostanze, si deve considerare che la reclamante non ha sufficientemente reso verosimile la propria solvibilità, ovvero la disponibilità di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni, se non solo per pagare all’ultimo momento i debiti più esigui, come le esecuzioni n. __________49 (di fr. 90.20), allora giunta allo stadio del pignoramento, n. __________14 (di fr. 143.–), oppure n.__________19 (di fr. 533.70), __________42 (di fr. 475.90) e __________04 (di fr. 328.15), allora tutte pervenute allo stadio della comminatoria di fallimento. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento delRE 1 confermato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento delRE 1 dal giorno martedì 12 novembre 2024 alle ore 09.00.
3.. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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