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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.95
Data decisione, Autorità: 08.11.2024, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni emesso quasi dieci anni prima. Difficoltà finanziarie invocate dall’escusso
Incarto n. 14.2024.95
Lugano 8 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ SOMM. (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 11 giugno 2024 dall’
CO 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2024 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'049.50 (indicando quale causa del credito l’“[…] Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento del 23.10.2015 […] __________, Importo ACB CHF 4049.50 […]”) e fr. 85.– (per “Diverse Auslagen”);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 giugno 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio, limitatamente al primo credito posto in esecuzione, istanza alla quale l’escussa ha risposto il 19 giugno 2024, chiedendo una “decisione definitiva […] adeguata alla [sua] situazione”;
che statuendo con decisione del 10 luglio 2024, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 luglio 2024, rimettendosi a suo giudizio per “rivalutare una decisione in merito”;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nella decisione impugnata, “considerati i mezzi di prova prodotti; P.E. No. __________ dell’UEF di Mendrisio – Doc. 1 – attestato di carenza di beni del 23 ottobre 2015 – Doc. 2” e “visti l’art. 82 LE e 149 cpv. 2 LEF”, il Giudice di pace ha integralmente accolto l’istanza, rigettando in via provvisoria l’opposizione;
che nel reclamo RE 1 rileva che le sono stati riconosciuti vari aiuti dallo Stato, siccome grande invalida, e ch’ella e il marito devono vivere con mezzi scarsi, sicché ritiene “non motivato che [le] si venga a richiedere dei soldi per un Attestato di Carenza Beni del 2015” e pertanto si rimette alla Camera per “rivalutare una decisione in merito”;
che nella procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 e 84 LEF) la competenza del giudice si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito o atto pubblico nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, attestato di carenza di beni giusta l’art. 149 cpv. 2 LEF) e, occorrendo, valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1);
che nel caso in esame il Giudice di pace ha quindi correttamente considerato l’attestato di carenza beni del 23 ottobre 2015, in virtù dell’art. 149 cpv. 2 LEF, come un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla reclamante;
che secondo la legge non gli spettava invece valutare se la situazione economica della reclamante e del marito permetta loro di pagare il debito posto in esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di rigetto secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il credito accertato nell’attestato di carenza di beni (ACB);
che dei loro limitati mezzi finanziari si terrà conto se del caso in sede di pignoramento, per quanto attiene ai redditi dell’escussa limitandolo alla parte eccedente quanto necessario a garantire il loro minimo esistenziale (art. 93 LEF) oppure dilazionando la vendita dei beni mobili o immobili pignorati dietro il pagamento del debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);
che seppur rilasciato nel 2015, l’ACB prodotto dall’istante è tuttora valido, ricordato che i crediti accertati in un ACB si prescrivono in venti anni dal loro rilascio (art. 149a cpv. 1 LEF) e che ogni atto esecutivo fa scattare un nuovo termine di prescrizione di venti anni (art. 135 n. 2 e 138 cpv. 2 CO; sentenza della CEF 15.2019.16 del 25 aprile 2019 pag. 2);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'049.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – RA 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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