AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2021.228
Data decisione, Autorità: 23.12.2021, TRAM
Ricorso: TF STF 2D_5/2022 DEL 13.2.2024
Titolo: Commessa pubblica. Legittimazione. Referenza quale criterio di idoneità. Referenza del subappaltatore
Incarto n. 52.2021.228
Lugano 23 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2500) del Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato alla CO 1 la fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 novembre 2020 il Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno. Comprese nelle prestazioni oggetto dell'appalto vi erano pure la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica per tutto quanto non coperto da garanzia per i primi 5 anni di servizio dei due natanti (cfr. FU 90/2020, pag. 9382 segg.).
Il capitolato d'appalto ammetteva il consorzio e il subappalto alle seguenti condizioni (pag. 7 punto 3 segg.).
3.1. Il consorzio è ammesso. L'offerente (allestitore) è la ditta capofila e primo referente per il progetto nei confronti del committente. In caso di costituzione del consorzio, l'offerente deve inoltrare copia dell'atto di costituzione. Le ditte formanti un consorzio non possono far parte di altri consorzi pena l'annullamento di entrambe le offerte pervenute.
3.2.
Il consorzio può essere formato al massimo dalle seguenti ditte:
· Allestitore del natante (offerente): Ditta prima responsabile verso il committente per quanto attiene il prodotto offerto rispettivamente le relazioni amministrative e finanziarie nei confronti del committente. L'allestitore, sulla base dei piani elaborati dall'ingegnere progettista assicura la costruzione a regola d'arte dello scafo ed allestisce il natante con tutte le componenti richieste. È responsabile per quanto attiene le certificazioni, i controlli, i collaudi e la messa in servizio finale.
· Ingegnere progettista: Esegue tutte le calcolazioni e progetta il natante in modo da assicurare tutte le caratteristiche prestazionali richieste a capitolato. Realizza e firma tutti i piani esecutivi e d'officina. Dispone dei diplomi e di tutte le abilitazioni necessarie ad operare come progettista di imbarcazioni.
3.3.
Il subappalto è ammesso unicamente per la costruzione dello scafo, per la progettazione e fornitura dell'impianto di spegnimento nonché per la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica.
3.4. Per le ditte consorziate e subappaltatrici valgono le medesime condizioni ai sensi del RLCPubb/CIAP.
Il bando di concorso poneva tra i criteri di idoneità il possesso di una referenza relativa a una commessa di fornitura conclusa di almeno un natante in alluminio di dimensioni e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi pompieri nel periodo 2000-2020 (capitolato, punto n. 13.1).
Oltre a questo criterio di idoneità, il committente ha richiesto l'idoneità tecnica del modello di natante offerto, ossia il rispetto di parametri tecnici obbligatori e di almeno undici requisiti tecnici facoltativi (punto 13.2). I concorrenti dovevano ancora dimostrare l'idoneità della ditta designata della manutenzione ordinaria e dell'assistenza tecnica (punto 13.3), una durata minima della garanzia per le parti d'opera specificate (punto 13.4) e il possesso di una copertura assicurativa (punto 13.5).
L'avviso di gara (punto 10), così come il capitolato d'appalto (punto 15) annunciavano che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
criterio
Punti max.
%
15.1 Prezzo
30
30%
15.2. Valutazione tecnica
30
30%
suddiviso nei seguenti sottocriteri:
15
15%
15.2.a) Rispetto delle prescrizioni facoltative
3
3
15.2.b) Layout cabina
3
3
15.2.c) Aperture laterali
3
3
15.2.d) Impianto di spegnimento e lotta contro gli idrocarburi
3
3
15.2.e) Manovrabilità
3
3
15.2.f) Traino
3
3
15.3. Garanzie
10
10%
15.4. Manutenzione ordinaria e assistenza post- vendita
10
10%
suddiviso nei seguenti sottocriteri:
15.4.a) Tempistiche
8
8%
15.4.b) Capacità di trasporto su strada
2
2%
15.5. Durata lavori
15
15%
15.6. Team di progetto / qualifiche
5
5%
TOTALE
100
100%
B. Entro il termine utile sono giunte al committente le offerte della CO 2, di fr. 1'298'999.90, della CO 1, di fr. 1'295'868.- e della RI 1, di fr. 1'299'000.-.
C. a. Con decisione del 12 maggio 2021 (n. 2416) il Consiglio di Stato ha escluso la RI 1 dalla procedura di concorso. Il committente ha innanzitutto ritenuto le referenze presentate non rispondenti ai requisiti posti. Inoltre, ha considerato l'offerta inidonea dal profilo tecnico per il mancato soddisfacimento di quattro prescrizioni minime inserite nel capitolato.
b. Con risoluzione governativa del medesimo giorno (n. 2500), valutate le due offerte rimaste in gara, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in graduatoria con 85.10 punti, contro i 69.02 della CO 2.
D. Contro quest'ultima decisione la RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'esclusione dalla gara d'appalto delle offerte della CO 1 e della CO 2 e il conseguente annullamento dell'intero concorso. La ricorrente ritiene di poter chiedere che le altre due offerte siano escluse al pari della sua, per ragioni deducibili dalla parità di trattamento. Essa si stima legittimata a ricorrere siccome in caso di estromissione di entrambe le offerte la gara andrebbe ripetuta, ciò che le darebbe la possibilità di partecipare a un nuovo concorso. Sostiene di essere l'unica ditta che dispone in Ticino di un sistema di traino e rimorchio omologato per estrarre dall'acqua e trasportare imbarcazioni di peso superiore alle 4.5 tonnellate, come quelle oggetto della commessa. Di conseguenza, gli altri offerenti o i loro subappaltatori non potrebbero garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di circolazione stradale e andrebbero esclusi. Le due concorrenti non potrebbero nemmeno vantare referenze valide. Oltre a ciò, il committente, nel verbale di apertura delle offerte, ha segnalato che la CO 2 non ha prodotto gli allegati relativi alla manutenzione. Questa, in quanto incompleta, doveva quindi essere esclusa dal concorso. Infine, insinua che le azioni della CO 1, in quanto filiale di S__________, potrebbero essere in mano pubblica, rispettivamente la ditta potrebbe percepire direttamente o indirettamente sovvenzioni federali e cantonali per il trasporto di passeggeri, ciò che potrebbe condurre al mancato rispetto del principio della neutralità della concorrenza.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposta la SPAAS, che evidenzia innanzitutto che non avendo contestato la propria esclusione dalla gara, in caso di accoglimento del gravame la ricorrente non potrebbe ottenere la commessa. Sostiene in ogni caso che le offerte delle altre due concorrenti non meritino l'esclusione. Innanzitutto, rileva che il possesso di mezzi propri per movimentare il natante da parte della ditta incaricata della manutenzione costituiva un criterio di aggiudicazione, il cui mancato soddisfacimento da parte delle concorrenti ha portato alla valutazione con la nota zero, ma non l'estromissione dell'offerta. Difende inoltre la conformità delle referenze presentate dalle due concorrenti, che presentano sufficiente analogia con l'oggetto della commessa. Per quanto attiene alla mancanza di documentazione segnalata nel verbale di apertura delle offerte in relazione alla CO 2, il committente rende noto che questa carenza è stata sanata dopo richiamo, modalità messa in atto nei riguardi di tutte e tre le concorrenti. Da respingere sarebbe infine la censura concernente la violazione del principio della neutralità concorrenziale.
F. a. L'aggiudicataria ha preso posizione precisando di non ricevere finanziamenti pubblici ed esponendo l'organigramma della società madre S__________.
b. Dal canto suo, la CO 2 ha ammesso che nell'offerta non erano allegate le informazioni sul veicolo trainante e sul rimorchio, al contrario dei documenti necessari. Ciò ha comportato l'attribuzione di un punteggio inferiore all'offerta.
G. Con la replica, la ricorrente ha ribadito le proprie tesi con precisazioni che saranno riportate, per quanto necessario, in appresso.
H. Con una duplica, l'aggiudicataria ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile, rispettivamente di respingerlo, eccependo la carenza di legittimazione della ricorrente. Delle altre argomentazioni, così come delle ulteriori prese di posizioni delle parti si dirà, ove occorra, nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1.2. Per quanto attiene alla legittimazione della ricorrente a impugnare la decisione di aggiudicazione in favore della CO 1, si rileva quanto segue. Secondo la prassi del Tribunale federale, un offerente estromesso dalla gara non ha un interesse degno di protezione a ricorrere contro la delibera se, in caso di accoglimento del suo ricorso, non può vedersi attribuire la commessa. La legittimazione ricorsuale gli viene invece riconosciuta se domanda che venga indetto un nuovo concorso, dopo che la procedura sia stata invalidata. In tale caso egli può infatti partecipare al nuovo concorso e presentare una nuova offerta e possiede quindi un'effettiva possibilità di ottenere la commessa (DTF 141 II 14 consid. 4.7). Nel caso concreto, l'insorgente, escluso dalla procedura di aggiudicazione con una decisione rimasta incontestata, sostiene che sia l'aggiudicataria sia la sola altra concorrente avrebbero meritato l'estromissione dal concorso. Chiede quindi che la procedura, in assenza di offerte valide, sia annullata. In caso di accoglimento delle sue tesi, che da un esame prima facie dell'incarto non appaiono del tutto prive di fondamento e meritano quindi di essere esaminate nel merito, essa avrebbe in effetti la possibilità di presentare un'offerta nell'ambito di un nuovo concorso. In siffatte circostanze, la sua legittimazione a ricorrere deve di conseguenza essere ammessa (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti, tra cui il carteggio completo trasmesso dal committente, permette al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa. Non occorre acquisire particolari documenti contabili dell'aggiudicataria né esperire una perizia tecnica intesa ad accertare la compatibilità della soluzione di trasporto proposta dalle concorrenti con i requisiti di sicurezza stradale e con la legislazione in materia di circolazione stradale. Simili atti istruttori, come meglio si vedrà, non condurrebbero all'accertamento di elementi utili ai fini del giudizio.
2.1. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. Spesso, gli enti banditori pongono il possesso di determinate referenze quale criterio di idoneità.
2.2. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla qualità dell'offerta. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, IX ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.). L'ammissibilità e le modalità di valutazione delle referenze, intese quale parametro di valutazione della qualità delle offerte, sono disciplinate in primo luogo dalle prescrizioni di gara. Ammissibili sono, anzitutto, le referenze per lavori eseguiti dal concorrente stesso, per un valore superiore a un determinato importo, entro determinati limiti temporali. Se la prestazione indicata dal concorrente come referenza è stata fornita nell'ambito di un consorzio, la sua ammissibilità può essere fatta dipendere dalla dimostrazione del contributo effettivo che questi ha concretamente fornito. Anche i subappaltatori possono essere sollecitati a presentare referenze. Non soltanto per comprovare la loro idoneità, ma eventualmente anche per corroborare le capacità del concorrente che subappalta loro parte della commessa. A determinate condizioni, segnatamente qualora il subappalto sia definito in modo vincolante, le referenze del subappaltatore possono integrare quelle del subappaltante. Decisiva ai fini della valutazione è infatti l'esperienza maturata dall'operatore economico che eseguirà effettivamente una determinata opera (STA 52.2016.75 del 4 maggio 2016 consid. 2.3). Secondo la dottrina, nella misura in cui solo il subappaltatore si occuperà di una certa prestazione, per l'esecuzione della quale è idoneo secondo un criterio specifico, l'idoneità dell'offerente stesso va ammessa grazie alla collaborazione con il subappaltatore. Tuttavia, questo vale solo per i criteri di idoneità riferiti a specifiche prestazioni parziali, e non ad esempio in caso di criteri di idoneità di carattere generale che devono essere soddisfatti da tutti i partecipanti (Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/ Ginevra, 2012, n. 1659 segg.).
2.3. Come esposto in narrativa, per accedere alla gara ai concorrenti era richiesto il possesso di una referenza concernente la fornitura di almeno un'imbarcazione simile alle due oggetto di gara, destinata a corpi pompieri. Il bando di concorso ammetteva il consorzio tra l'allestitore del natante, quale capofila, e un ingegnere progettista. Al primo incombe la responsabilità di assicurare la costruzione a regola d'arte dello scafo sulla base dei piani elaborati dal secondo e di allestire il natante con tutte le componenti richieste. Il subappalto era ammesso per la costruzione dello scafo, per la progettazione e fornitura dell'impianto di spegnimento nonché per la manutenzione ordinaria e l'assistenza tecnica (cfr. supra, consid. A.). Ne segue che la progettazione del natante, il suo allestimento con tutte le componenti richieste, i collaudi e la messa in servizio finale incombono all'offerente senza facoltà di subappalto.
2.4. L'aggiudicataria ha dichiarato di subappaltare la costruzione dello scafo e l'allestimento dell'impianto di spegnimento alla ditta finlandese W__________. A questo proposito vale la pena premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, il subappalto a una ditta con sede estera non è, nel caso concreto, inammissibile. Infatti, come giustamente rilevato dalla committenza, la clausola nazionale di cui all'art. 19 LCPubb, e pertanto la sua estensione al subappaltatore (art. 24 cpv. 3 lett. a LCPubb) non è applicabile alle commesse, come quella in oggetto, superiori ai valori soglia per il settore dei trattati internazionali di cui all'allegato I del CIAP (cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb, pag. 3, punto 3.1). Ciò si porrebbe infatti in contrasto con il divieto di discriminazione derivante dall'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422, cfr. art. IV AAP e art. 4 cpv. 4 LCPubb). Posta questa premessa, l'aggiudicataria ha presentato referenze relative alla fornitura di imbarcazioni eseguite dalla subappaltatrice. Il committente ha ritenuto adempiuto il criterio di idoneità da parte dell'aggiudicataria, giudicando valida una referenza concernente la fornitura di un'imbarcazione (__________ __________) a un corpo pompieri in Finlandia. Secondo l'ente appaltante, la referenza attesterebbe l'idoneità della concorrente, siccome le parti d'opera affidate alla subappaltatrice costituiscono gli elementi principali di paragone nell'ambito delle referenze per l'utilizzatore a cui l'imbarcazione è destinata. La tesi non può essere seguita. Infatti, se è vero che la costruzione dello scafo e l'allestimento dell'impianto di spegnimento costituiscono opere di notevole importanza nell'ambito della commessa a concorso, è pur vero che esse non possono essere ritenute le prestazioni caratteristiche, altrimenti il committente non avrebbe permesso che fossero delegate a terzi (cfr. art. 24 cpv. 3 lett. b LCPubb). Come sopra ricordato, al concorrente incombe l'esecuzione in proprio di mansioni di rilievo, in primo luogo la progettazione del natante a opera di un ingegnere abilitato. In difetto di specifiche regole di gara in proposito, la referenza deve comprendere prestazioni che nel loro insieme possano permettere di attribuire al concorrente, eventualmente coadiuvato dai subappaltatori, la necessaria esperienza nell'ambito della fornitura di imbarcazioni con caratteristiche simili a quelle oggetto del concorso. Il committente non poteva pertanto accontentarsi di una referenza concernente una fornitura eseguita interamente dalla subappaltatrice senza il minimo concorso dell'aggiudicataria. In questo modo ha omesso di verificare che quest'ultima abbia la necessaria, propria, esperienza nell'ambito della commessa. Indipendentemente dall'ammissibilità del subappalto, la delibera alla CO 1 è quindi lesiva del diritto nella misura in cui questa non ha dimostrato la sua idoneità a concorrere secondo le regole di gara. La decisione di aggiudicazione va quindi annullata senza che occorra esaminare le ulteriori censure dell'insorgente. Resta ora da esaminare se anche la CO 2 meritasse l'esclusione dal concorso.
Come detto, il capitolato d'appalto poneva quale requisito di idoneità una referenza attestante la fornitura di uno o più natanti in alluminio di dimensioni e capacità simili a quelli oggetto del concorso, consegnati a corpi pompieri nel periodo 2000-2020. La CO 2 ha presentato quale referenza un'imbarcazione in alluminio delle dimensioni di 6.03 m x 2.40 m, atta al trasporto di 8 persone, consegnata al corpo pompieri della regione di __________ nel 2015. Questo natante corrisponde quindi senz'altro alle esigenze in termini di materiali utilizzati (alluminio), utenza finale (corpi pompieri) e data di consegna. Lo stesso è effettivamente di dimensioni più ridotte rispetto a quelli oggetto del concorso, che devono avere una lunghezza compresa tra 9.0 e 10.5 m, una larghezza massima di 3 m ed essere abilitati al carico di 12 persone. Ciò non basta tuttavia per censurare la valutazione del committente, che ha ritenuto sussistere sufficiente analogia tra le imbarcazioni. Il bando non poneva del resto esigenze troppo severe, limitandosi a richiedere imbarcazioni di dimensioni e capacità simili. Del resto, la particolarità della commessa e la ristretta cerchia di concorrenti specializzati nel settore lasciano spazio a una valutazione non eccessivamente rigida circa le dimensioni e la capacità dell'imbarcazione addotta quale referenza laddove questa presenta le proprietà principali e caratterizzanti la commessa, in particolare la conformità all'uso per i corpi pompieri. Il giudizio del committente su questo aspetto è pertanto pienamente sostenibile.
4.1. Le regole di gara prevedevano la possibilità di subappaltare il servizio di manutenzione e di assistenza tecnica. I requisiti di idoneità posti in capo alla ditta incaricata di tali prestazioni erano il possesso di uno spazio idoneo per il rimessaggio al chiuso di un natante, l'offerta di un servizio di picchetto su chiamata, l'iscrizione a registro di commercio e il riconoscimento ufficiale quale centro di assistenza per la marca di motori in offerta (cfr. capitolato, punto 10.6). Il possesso di mezzi propri (veicolo e carrello) per il trasporto del natante su strada era invece preso in considerazione quale criterio di aggiudicazione, il cui rispetto valeva due punti su cento (capitolato, punto 10.7 e 15.4 lett. b). A tale scopo, il committente ha richiesto di allegare la licenza di circolazione del veicolo trattore e del rimorchio, precisando che in caso di assenza degli allegati richiesti all'offerente sarebbe stato attribuito il punteggio di zero punti per il criterio. Medesima sanzione era prevista in caso di intestazione non corretta o data di rilascio posteriore alla data di pubblicazione del concorso di uno o dell'altro mezzo (capitolato, punto 15.4 lett. b).
4.2. Dalle predette disposizioni di gara emerge innanzitutto che la mancata presentazione delle licenze di circolazione contestualmente all'offerta non costituiva un motivo di esclusione dalla gara. Il fatto che la ricorrente le abbia trasmesse solo in un secondo tempo, su richiesta del committente, non permette quindi di concludere che l'offerta della CO 2 non potesse entrare in considerazione. È altresì inequivocabile che, secondo le disposizioni del concorso, l'offerente, così come il subappaltatore incaricato della manutenzione, poteva ricorrere a veicoli di terzi per il trasporto dell'imbarcazione. Il fatto che la CO 2 non disponga di mezzi propri adatti a questo scopo non le doveva pertanto costare l'estromissione dalla gara, bensì, come correttamente avvenuto, l'assegnazione di nessun punto per il criterio di aggiudicazione capacità di trasporto su strada. Riguardo al rispetto delle norme della circolazione stradale, che a dire dell'insorgente la CO 2 non sarebbe in grado di rispettare con i mezzi di cui intende servirsi, si rileva che la ricorrente, una volta preso atto delle licenze di circolazione prodotte dalla CO 2 nulla ha eccepito al riguardo, di modo che le sue doglianze appaiono carenti della necessaria motivazione e non meritano approfondimento. La ricorrente non avanza motivi che permettano di dubitare che i mezzi annunciati non siano atti al trasporto di imbarcazioni di questo tipo. Non vi sono quindi ragioni che permettano di concludere che la CO 2 non potesse prendere parte al concorso.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata annullata. Non avendo le parti addotto alcun motivo ostante alla delibera dell'appalto alla CO 2, questo Tribunale dispone di sufficienti elementi per aggiudicare la commessa direttamente in suo favore, sulla base della sua offerta, valutata dalla committenza e giunta seconda in classifica.
Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'ente appaltante, della CO 1 e dell'insorgente, secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La committente e la CO 1 verseranno inoltre ripetibili ridotte a favore della ricorrente, patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 12 maggio 2021 (n. 2500) con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato alla CO 1 la fornitura di due natanti per la lotta contro il fuoco e gli inquinamenti occorrenti ai corpi pompieri di Lugano e Locarno è annullata;
1.2. la commessa è aggiudicata alla CO 2.
La tassa di giustizia di fr. 4'500.- è posta a carico della ricorrente, della CO 1 e dello Stato in ragione di fr. 1'500.- ciascuno. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato in eccesso. La CO 1 e lo Stato verseranno alla RI 1 fr. 500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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