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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.82
Data decisione, Autorità: 18.10.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo tardivo
RE 1
Incarto n. 14.2024.82
Lugano 18 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.493 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 aprile 2024 dal
CO 1, __________
contro
RE 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 gennaio 2024 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il Comune di __________ (CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 123'822.20 oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 3 giugno 2024 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza presentata dal CO 1 il 24 aprile 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 giugno 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, il reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 4 giugno 2024;
che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) ed è pertanto scaduto venerdì 14 giugno;
che consegnato alla posta solo il 17 giugno 2024 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e ridotta per tenere conto dell’esito, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 123'822.20, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 600.–, gli è restituita.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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