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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.114
Data decisione, Autorità: 18.10.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Mancato ritiro da parte del convenuto traslocato dell’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza. Tasse e ripetibili
RE 1
Incarto n. 14.2024.114
Lugano 18 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.708 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 giugno 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 24 giugno 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'648.32 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal primo giudice, il convenuto non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 12 settembre 2024 il Pretore aggiun-to ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito. Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 settembre 2024 (secondo le sue stesse allegazioni), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 23 settembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Nel caso in esame, il reclamante non ha invero contestato immediatamente il modo scelto dal Pretore aggiunto per garantire il contraddittorio, ma ha rilevato nel reclamo di non aver ricevuto l’invito a presentare osservazioni scritte all’istanza o a chiedere la tenuta di un’udienza, verosimilmente perché ha traslocato nei Grigioni (a __________) a fine del 2023. Nell’incarto pretorile figurano del resto le fotocopie delle buste con cui sono state spedite in posta raccomandata il citato invito e la decisione impugnata, con la menzione dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato (ovvero __________), rispettivamente del suo trasloco e della scadenza del termine di rispedizione. Non si evince dall’incarto che la Pretura abbia fatto ricerche per determinare il nuovo indirizzo del convenuto, avvalendosi semmai dell’assistenza dell’istante, né che abbia pubblicato l’invito sul Foglio ufficiale. Ad ogni modo già la sola violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta che determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente ricordato dalla Camera (sopra consid. 2).
2.2 Il reclamo va pertanto parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC) previa convocazione delle parti a un’udienza (art. 168 LEF). La domanda di reiezione dell’istanza non può invece essere accolta poiché il reclamante non invoca alcuno dei motivi elencati all’art. 172 LEF. Non poteva limitarsi a ipotizzare il pagamento dell’esecuzione avviata dall’istante, ma avrebbe dovuto informarsi presso l’Ufficio d’esecuzione indicando il numero dell’esecuzione che figura sulla decisione di fallimento e nulla gli avrebbe impedito di pagare la somma posta in esecuzione per evitare un rinvio della causa al primo giudice (come peraltro accennato nella decisione di concessione dell’effetto sospensivo).
2.3 Visto che il giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il primo giudice statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del Tribunale federale 6B_432/ 2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2; sentenza della CEF 14.2023.116 del 1° dicembre 2023 e citata 14.2022.24).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 settembre 2024 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza.
La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata da RE 1, è posta a suo carico per metà. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’altra metà gli è restituita. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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