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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.111
Data decisione, Autorità: 16.10.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Produzione della conferma dell’ordine di pagamento e bonifico della somma dovuta all’istante sul conto dell’ufficio d’esecuzione un giorno dopo la scadenza del termine di reclamo
RE 1
Incarto n. 14.2024.111
Lugano 16 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.3053 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 giugno 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (titolare dell’ex impresa individuale __________)
giudicando sul reclamo del 12 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 7 giugno 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'905.75 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 4 settembre 2024 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione dello stesso 4 settembre il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 settembre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 16 settembre 2024 il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il 25 settembre 2024 il presidente della Camera ha respinto la richiesta presentata dal reclamante con scritto del 24 settembre volta a rivalutare la decisione del 16 settembre. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 al più tardi il 12 settembre 2024, ossia alla data del reclamo, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 settembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 23 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 settembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame, con il reclamo RE 1 non ha prodotto alcuna prova documentale a sostegno dell’allegazione secondo cui egli sarebbe riuscito a pagare il credito dell’istante. Soltanto il 24 settembre 2024, egli ha prodotto un’attestazione della Banca __________ di __________, dalla quale si evince ch’egli, il 23 settembre 2024, ha dato l’ordine (e-banking) di versare fr. 1'924.– all’Ufficio d’esecuzione. Sennonché entrambi i presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2 LEF – in particolare l’estinzione del credito fatto valere dall’istante (n. 1) – devono essere dimostrati e realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 294 consid. 3.2), come già ricordato nella prima decisione di reiezione della domanda di effetto sospensivo. Ora, nella fattispecie il termine di reclamo è scaduto al più tardi il 23 settembre 2024 (sopra consid. 1). E il reclamante ha prodotto la conferma dell’ordine di pagamento solo il giorno successivo, ovvero tardivamente, sicché non se ne può tenere conto ai fini del giudizio. La Camera ha d’altronde accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma di fr. 1'924.– è stata bonificata sul conto dell’Ufficio pure il 24 settembre 2024, sicché il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non può ritenersi (tempestivamente) adempiuto, ricordato che in caso di versamento dell’importo dovuto all’istante mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è quello dell’accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello della stampa dell’ordine di pagamento (sentenza 14.2020.18 del 17 giugno 2020 consid. 2.2.2 e i rinvii).
2.3 Il reclamo va respinto anche perché RE 1 non ha reso verosimile la propria solvibilità – secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF – con indizi oggettivi e concreti, limitandosi ad affermare di aver trovato negli ultimi due anni “un posto di lavoro fisso e solido” e di essere proprietario di un appartamento che sarebbe sul punto di vendere. La Camera ha d’altronde già accertato nella prima decisione di reiezione della domanda di effetto sospensivo che nei confronti del reclamante erano pendenti 17 esecuzioni per oltre fr. 47'000.– in totale, di cui in particolare due si trovavano già (e si trovano tuttora) allo stadio della comminatoria di fallimento e due del pignoramento.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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