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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.39
Data decisione, Autorità: 12.08.2024, IIICC
Titolo: Reclamo contro reiezione di una domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio in procedura di conciliazione. Rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile.
Incarto n. 13.2024.39
Lugano 12 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente, nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG), per statuire nella causa inc. n. CM.2023.79 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza di conciliazione 3 agosto 2023 da
RE 1
contro
CO 1
e ora sul reclamo 18 giugno 2024 di RE 1 contro la decisione 3 giugno 2024 con cui il Pretore ha respinto la sua domanda di nominargli un rappresentante d’ufficio in applicazione dell’art. 69 CPC;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 3 agosto 2023 RE 1 ha convenuto l’avvocato CO 1 per chiederne la condanna ad allestire un rendiconto del suo operato ex art. 400 CO, a riferire i motivi per cui avrebbe omesso di continuare le procedure giudiziarie avverso la decisione del TRAM del 2 agosto 2016 e a risarcire il relativo danno patrimoniale - la cui entità è da definire - conseguente alla chiusura dell’esercizio pubblico della M__________, rispettivamente alla cessazione dell’attività commerciale gestita dalla R__________. L’istanza è stata sottoscritta da RE 1 personalmente, il quale ha pure indicato quali suoi rappresentanti __________, __________ e l’avv. __________ che hanno anch’essi firmato l’atto.
B. Con decisione 9 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza perché, come presentata, costituiva un tentativo di elusione delle norme sulla rappresentanza professionale in giudizio.
Con appello 7 dicembre 2023 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione, sostenendo di aver presentato personalmente l’istanza di conciliazione, ma di volersi fare assistere da un avvocato italiano e dai suoi figli come persone di fiducia.
Con sentenza del 30 aprile 2024 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello (II CCA) ha annullato la decisione in questione e rinviato gli atti al Pretore per procedere come previsto dagli art. 202 seg. CPC, in particolare citando le parti all’udienza di conciliazione. La Camera ha rilevato che l’art. 204 CPC contempla espressamente la possibilità per le parti di farsi assistere nell’ambito della procedura conciliativa da persone di fiducia. Ha poi ritenuto che il fatto di farsi assistere, quale persona di fiducia, da legale italiano, anche se non legittimato alla rappresentanza professionale in Svizzera, non comportava ipso iure l’irricevibilità dell’istanza, a condizione che il suo ruolo non assurga a quello di patrocinatore. La Camera ha poi precisato che qualora il Pretore dovesse ritenere che l’istante non è in grado di condurre la propria causa, potrà procedere in applicazione dell’art. 69 CPC e ingiungergli di far capo a un rappresentante, rispettivamente designargliene uno d’ufficio.
C. Con ordinanza 2 maggio 2024 il Pretore ha citato le parti per l’udienza di conciliazione.
Con scritto 29 maggio 2024 RE 1 ha chiesto al Pretore di designargli un patrocinatore d’ufficio e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio, adducendo di non essere in grado di condurre in modo autonomo la procedura nei confronti dell’avv. CO 1.
D. Con decisione 3 giugno 2024 il Pretore ha respinto l’istanza. Il primo giudice ha ritenuto che la rappresentanza legale dell’istante in sede di conciliazione non fosse necessaria, rilevando peraltro che, sulla scorta dell’istanza di conciliazione da esso inoltrata, l’istante appariva in grado di condurre la propria causa. Ha poi rilevato che la designazione di un rappresentante d’ufficio entrava in considerazione solo nel caso in cui la parte non ottemperava all’ingiunzione di munirsi di un rappresentante.
E. Con reclamo non datato ma rimesso alla posta il 18 giugno 2024, RE 1 chiede l’annullamento di quest’ultima decisione e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché si pronunci sull’istanza di nomina di un patrocinatore d’ufficio e di ammissione al gratuito patrocinio.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha respinto la richiesta dell’istante di nominargli un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 12 giugno 2024 sicché il gravame, non datato ma rimesso alla posta il 18 giugno 2024 è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio.
Nel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Ritenuta la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
Comunque sia, va poi rilevato che se il reclamante non si ritiene in grado di condurre personalmente la causa egli può incaricare personalmente un patrocinatore che lo assista.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 18 giugno 2024 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 18 giugno 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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