AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.26
Data decisione, Autorità: 26.06.2024, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile non è dato dal timore di un giudizio di merito negativo. Audizione testi. Spese processuali e causa di diritto del lavoro con valore fino a fr. 30'000.-.
Incarto n. 13.2024.26
Lugano 26 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2022.15 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con petizione 9 dicembre 2022 da
CO 1 rappr. da RA 1
contro
RE 1, patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 2 maggio 2024;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 9 dicembre 2022 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 4'533.24 oltre accessori a titolo di arretrati salariali.
B. Con osservazioni 6 febbraio 2023 la convenuta si è opposta alla petizione.
Con gli ulteriori allegati entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Con ordinanza 2 maggio 2024 il Giudice di pace ha ammesso tutti i mezzi di prova proposti dalle parti.
D. Con reclamo 23 maggio 2024 RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che la testimonianza di __________ e __________ sia annullata.
Non sono state chieste osservazioni alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Giudice di pace ha statuito sull’ammissibilità delle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 13 maggio 2024. Rimesso alla posta il 23 maggio 2024 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. L’esistenza di siffatto rischio va ammessa con cautela ritenuto che l’esclusione del reclamo è la regola, la sua ammissibilità l’eccezione.
3.1 L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il primo giudice potrebbe accogliere la pretesa attorea sulla scorta delle deposizioni testimoniali qui contestate non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge.
Comunque sia, sarà al momento dell’interrogatorio che il Giudice di pace dovrà verificare se i testimoni abbiano un interesse nella lite. Siffatto interesse peraltro ancora non sarebbe motivo per rifiutarne l’audizione, ma sarà semmai da considerare nell’ambito della valutazione delle prove.
3.2 In mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile.
Pro futuro va ricordato che giusta l’art. 113 cpv. 2 lett. d CPC nella procedura di conciliazione per le controversie derivanti da un rapporto di lavoro non si possono prelevare spese processuali. In tal senso l’ordinanza 8 settembre 2022 con cui è stata imposta una tassa di giustizia di fr. 100.- (incarto CM.2022.67) è manifestamente priva di base legale.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 23 maggio 2024 di RE 1 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente al reclamo 23 maggio 2024 alla controparte) a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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