AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.23
Data decisione, Autorità: 18.06.2024, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di prove. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile.
Incarto n. 13.2024.23
Lugano 18 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2023.49 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 27 febbraio 2023 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
chiedente lo scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio;
e ora sul reclamo 22 aprile 2024 di RE 1 contro la decisione 12 aprile 2024 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 27 febbraio 2023 CO 1 ha chiesto lo scioglimento del matrimonio in essere tra lei e RE 1 nonché la regolamentazione delle conseguenze accessorie del divorzio.
Con risposta datata 23 agosto 2023 RE 1 ha aderito alla domanda di divorzio postulando però una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie.
B. Esperito il dibattimento, con ordinanza 12 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove, respingendone una parte.
C. Con reclamo 22 aprile 2024 RE 1 chiede la revisione della decisione impugnata dovendosi a suo dire “aggiornare la richiesta di edizione di tutte le spese legali sostenute dal 2016 ad oggi per rendersi conto del reale tenore di vita della moglie …”.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 15 aprile 2024. Consegnato alla cancelleria del Tribunale d’appello il 24 aprile 2024, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
2.1 L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
Nel caso in esame il reclamante non ha neppure sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile sicché non è da entrare nel merito delle censure sollevate dall’interessato. In particolare, non è necessario esaminare la pertinenza della richiesta avanzata dal reclamante in punto all’edizione dalla moglie della documentazione attinente le spese legali da lei sostenute dal 2016 ad oggi e finalizzata a provarne il reale tenore di vita, edizione che il Pretore aggiunto ha giudicato irrilevante e ha, conseguentemente, respinto.
Le spese processuali del presente giudizio sono fissate in fr. 300.–, in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), e sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 22 aprile 2024 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 22 aprile 2024 alla controparte):
;
.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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