AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.24
Data decisione, Autorità: 28.05.2024, IIICC
Titolo: Reclamo. Annullamento del termine per la risposta e fissazione di un termine all'attore per designare un patrocinatore.
Incarto n. 13.2024.24
Lugano 28 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2024.3 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa in data 28 marzo 2024 da
RE 1
contro
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 tutti patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 25 aprile 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 16 aprile 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ha condotto in locazione un appartamento sito a __________ di proprietà di __________, al quale sono poi subentrati gli eredi CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4.
B. Terminato il contratto di locazione è nato tra le parti un contenzioso avente per oggetto da una parte la richiesta di pagamento di canoni arretrati da parte dei proprietari dell’appartamento, dall’altra le pretese di RE 1 per lavori di miglioria da lui effettuati nell’ente locato.
C. Adito da RE 1, in data 21 novembre 2023 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ ha rilasciato al medesimo l’autorizzazione ad agire per chiedere il rimborso delle spese sostenute per lavori di miglioria per un ammontare di “circa” fr. 90'000.-.
D. RE 1 ha quindi inviato in data 21 dicembre 2023 uno scritto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia che gli è stato ritornato “… in quanto non rispetta le regole procedurali e non è neppure di facile comprensione …”, con l’invito a riformularlo e a rivolgersi ad un legale.
Con petizione 28 marzo 2024 RE 1 ha convenuto in causa CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4. Per quanto riguarda le domande di causa, l’unica formulata in modo esplicito e comprensibile era “… che l’affitto non pagato venisse compensato con i tanti investimenti”.
Con ordinanza 11 aprile 2024 il Pretore ha notificato la petizione fissando ai convenuti un termine di 30 giorni per inoltrare la risposta di causa.
Con scritto 11 aprile 2024 RE 1 ha formulato delle aggiunte al suo precedente atto chiedendo, oltre alla compensazione dei canoni arretrati, la somma di fr. 70'000.- per gli investimenti fatti e fr. 5'000.- di spese.
Con ordinanza 16 aprile 2024 il Pretore ha annullato il termine assegnato ai convenuti per inoltrare la risposta e ha fissato ad RE 1 un termine per munirsi di un patrocinatore.
E. Con “ricorso” 25 aprile 2024 RE 1 sostiene che l’annullamento del termine “non è giusto.”
Con ulteriore scritto 26 aprile 2024 egli propone poi ulteriori considerazioni ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha annullato il termine fissato alla parte convenuta per inoltrare la risposta di causa è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 222 CPC). In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è stata notificata all’interessato il 17 aprile 2024 sicché il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 25 aprile è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2.1 Il CPC non prevede espressamente l'impugnabilità della decisione qui impugnata. Il reclamante doveva quindi perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. In concreto il reclamante neppure ha sostenuto l’esistenza di siffatto pregiudizio, sicché già per questo motivo il reclamo è inammissibile.
3.1 Il gravame si limita invero a generiche e confuse considerazioni, rilevando che l’annullamento del termine non è giusto “… perché ho mandato la mia letter al quarto giorno dopo il 11 aprile 2024”.
L’argomento è inconferente. Il primo giudice ha annullato il termine per la risposta proprio perché lo scritto 11 aprile 2024 dell’attore testimonia delle difficoltà di RE 1 a procedere nei modi e nelle forme prescritti dal codice di procedura civile, sicché ha ritenuto necessario che, nel suo stesso interesse, egli si munisca di un patrocinatore. Con questi argomenti del primo giudice il reclamante in realtà non si confronta. Il reclamo, non sufficientemente motivato, è quindi anche per questo inammissibile.
Il reclamo, manifestamente inammissibile, è deciso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 25 aprile 2024 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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