AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.39
Data decisione, Autorità: 28.08.1995, TRAM
Incarto n. 52.94.00039 DP 353/94 leo
Lugano 28 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 dicembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 novembre 1994 (no. 10198) con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 maggio 1994 del Municipio di __________ che gli ha inflitto una multa di fr. 10'000.-- per abuso edilizio in relazione ai lavori eseguiti senza autorizzazione nel rustico situato al mappale no. __________ di __________, di sua proprietà;
viste le risposte:
20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
3 gennaio 1995 del Municipio di __________;
23 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 15 giugno 1993 il municipio di __________, seguendo la procedura della semplice notifica, ha __________ ad eseguire i lavori di riparazione del tetto del suo rustico sito al mappale no. __________ di __________. Nel permesso veniva inoltre fatto esplicito divieto al beneficiario di effettuare "qualsiasi cambiamento di destinazione o sistemazione interna" del manufatto.
Accortosi che nel rustico in questione venivano eseguiti dei lavori di ristrutturazione non autorizzati l'esecutivo comunale, in ben due occasioni, ha ordinato la sospensione dei lavori, ma senza successo.
Con decisione 10 gennaio 1994 il municipio di __________, preso atto dell'opposizione del Dipartimento del territorio alla domanda in sanatoria presentata nel frattempo da __________ per l'esecuzione dei suddetti lavori abusivi, ha negato il rilascio della licenza edilizia e ha dato avvio ad una procedura contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 10'000.--.
Con decisione 29 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento asserendo che la natura materiale delle violazioni di legge avrebbe dovuto comportare l'emanazione di un ordine di demolizione od eventualmente una sanzione pecuniaria, cumulati se del caso con una multa, siccome la sola decisione di multa é riservata unicamente ai casi di violazione formale.
B. In data 6 aprile 1994 __________ ha presentato una domanda di costruzione in sanatoria, corredandola di una perizia idrogeologica.
Successivamente il 12 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha approvato la variante di PR del comune di __________ concernente l'inventario dei rustici situati fuori zona edificabile e meritevoli di conservazione. Fra questi figura anche quello dell'istante.
C. Con decisione 10 maggio 1994 il Municipio di __________, senza attendere l'esito della nuova domanda di costruzione, ha nuovamente inflitto una multa di fr. 10'000.-- a __________.
Contro la stessa il multato ha interposto nuovamente ricorso al Consiglio di Stato postulandone l'annullamento, subordinatamente la riduzione a fr. 500.--.
D. Con risoluzione 22 novembre 1994 l'esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa confermando la censurata risoluzione.
Assodata la natura formale della violazione, l'autorità governativa ha sostanzialmente ritenuto che la multa inflitta, benché improntata a criteri di severità, fosse ancora adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione come pure al grado di colpa del trasgressore e che l'esecutivo comunale avesse dunque agito nel rispetto del potere discrezionale conferitogli dall'art. 46 LE.
E. __________ impugna ora la predetta risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo ribadendo sostanzialmente quanto già sollevato, senza successo, davanti all'autorità di prime cure.
Afferma in particolare di aver eseguito i contestati lavori in perfetta buona fede, contando sul fatto che gli stessi erano noti all'esecutivo comunale e che comunque costituivano ben poca cosa in aggiunta all'intervento, autorizzato, riguardante il rifacimento del tetto. Ritiene che i lavori eseguiti debbano sottostare alla procedura della semplice notifica. Contesta l'avvenuto cambiamento di destinazione del rustico asserendo di aver semplicemente migliorato la qualità abitativa dell'edificio. Giudica inadeguato e sproporzionato l'ammontare della multa poiché non tiene conto della natura unicamente formale delle violazioni ascrittegli.
Rivendica infine l'applicazione della medesima prassi adottata dall'esecutivo comunale nei confronti di casi analoghi.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio senza formulare osservazioni, il Municipio di __________, che perviene alla medesima conclusione riconfermandosi nell'allegato di risposta presentato davanti alla precedente istanza.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 46 LE 1991, 147 e 148 LOC e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE, le infrazioni della LE, dei PR e dei RE sono punite dal Municipio:
con la multa sino a fr. 5'000.- se é stata omessa una domanda di costruzione sottoposta a procedura ordinaria;
con l'ammonimento o con la multa sino a fr. 500.- se é stata omessa una notifica;
con la multa sino a fr. 10'000.- negli altri casi.
Se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro l'esecutivo comunale non é vincolato dai suddetti massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La procedura é disciplinata dagli art. 147 e 148 LOC.
2.1. Nel proprio assunto ricorsuale l'insorgente sostiene di aver eseguito unicamente dei lavori di manutenzione soggetti a semplice notifica, senza modificare la destinazione del rustico, migliorandone invece "la qualità abitativa".
L'assunto difensivo non può essere accreditato.
Infatti, se l'esecuzione di due aperture e di una nuova canna fumaria potrebbe al limite ancora far parte dei lavori di rinnovazione soggetti a semplice notifica (art. 6 lett. b) cifra 1 RLE) altrettanto non può dirsi dei rimanenti interventi quali l'allacciamento alla rete consortile dell'acqua potabile la costruzione di un pozzo perdente per lo smaltimento delle acque residuali, solo per citarne alcuni, eseguiti all'evidente scopo di rendere il rustico abitabile, modificandone di conseguenza la destinazione. A torto l'insorgente sostiene che i lavori eseguiti avrebbero semplicemente migliorato la qualità abitativa dell'edificio. Il rustico prima dei suddetti interventi non era né abitato, né tantomeno abitabile. Lo comprova la scheda descrittiva dell'edificio, allestita prima dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dell'inventario dei rustici meritevoli di conservazione situati fuori delle zone edificabili, che riporta il rustico del ricorrente quale "stalla/fienile fuori uso".
Considerato che la trasformazione di un edificio agricolo (stalla/fienile) in casa di abitazione non connessa all'esercizio dell'agricoltura configura un cambiamento totale di destinazione, già solo per questo motivo la domanda di costruzione in sanatoria per lavori eseguiti abusivamente dall'insorgente sul suo rustico deve essere assoggetta alla procedura ordinaria (art. 5 RLE e 6 lett. b) cifra 1 RLE).
2.2. Essendo stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, le contravvenzioni ascritte al ricorrente possono essere punite con una multa fino a fr. 5'000.-- (art. 46 cpv. 1 LE), importo che può essere superato se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro (art. 46 cpv. 2 LE).
Ora, nel caso concreto non può passare inosservata la palese e manifesta intenzionalità dell'agire dell'insorgente. Questi, noncurante di ben due ordini di sospensione dei lavori ha continuato imperterrito nei propri intendimenti edificatori fino ad ultimazione dei lavori. Dal profilo oggettivo deve inoltre essere evidenziata l'entità, tutt'altro che trascurabile, degli interventi eseguiti senza autorizzazione, la cui realizzazione, come si é detto, ha determinato un cambiamento di destinazione dell'edificio.
Inoltre, il fatto che le suddette opere abusive siano state realizzate fuori zona edificabile, dove, notoriamente, l'attività edilizia può essere autorizzata solo a titolo eccezionale, impone maggior rigore nella valutazione delle violazioni del principio secondo cui qualsiasi intervento edilizio, prima di essere attuato deve essere preventivamente autorizzato (cfr. STA 1. febbraio 1989 in re H.).
D'altro canto bisogna però riconoscere che, salvo per l'esecuzione delle due aperture, in parte già preesistenti, e della canna fumaria, i rimanenti interventi riguardano essenzialmente la parte interna del rustico, dimodoché l'architettura esterna dell'edificio non ha subito interventi rilevanti dal profilo edificatorio.
Orbene, nelle menzionate circostanze, pur tenendo conto dell'ampia latitudine di giudizio di cui gode l'autorità municipale nella fissazione dell'importo della multa, gli abusi edilizi rimproverati all'insorgente, di natura puramente formale, non giustificano, a mente di questo tribunale, l'inflizione di una multa tanto severa.
La severità che é d'uso in questi frangenti per scoraggiare il contravventore e stimolare il rispetto della legge nell'interesse della collettività (DTF 100 Ia 36) non deve infatti eludere il principio di adeguatezza e proporzionalità a cui l'ente pubblico é vincolato nella fissazione dell'ammenda.
Anche se le infrazioni commesse non sono di trascurabile entità, la misura della sanzione non é più adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'abuso rimproverato al contravventore ed alla sua colpa effettiva.
Così stando le cose una riduzione della multa a fr. 4'000.-- appare senz'altro più adeguata e maggiormente rispettosa dei criteri di commisurazione testé ricordati.
Per il che il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 147 e 148 LOC; 46 LE; 5 e 6 RLE; 24 LPT; 71 e 72 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, le decisioni 22 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 10198) e 10 maggio 1994 del Municipio di __________ sono annullate e riformate nel senso che la multa é ridotta a fr. 4'000.-- (quattromila).
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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