AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.40
Data decisione, Autorità: 12.08.2024, IIICC
Titolo: Reclamo. Diniego di sospensione termine per pagamento anticipo spese e di rateizzazione dell'anticipo.
Incarto n. 13.2024.40 13.2024.41
Lugano 12 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2023.16 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 9 giugno 2023 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 20 giugno 2024 di RE 1 contro la decisione 7 giugno 2024 con la quale il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di sospendere il termine per pagare l’anticipo delle spese di causa e di rateizzare l’anticipo medesimo;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è stato coinvolto il 23 dicembre 2019 in un incidente della circolazione a __________, dove, in sella alla sua bicicletta, è entrato in collisione lateralmente con il veicolo guidato da __________.
B. Con petizione 9 giugno 2023 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di “almeno CHF 265'417.85 …” - di cui CHF 50'000.- quale risarcimento del torto morale - oltre accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. Egli ha postulato nel contempo l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con l’assistenza dell’avv. PA 1.
C. Con risposta 28 luglio 2023 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale della petizione.
Con i successivi allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.
D. Con decisione 5 aprile 2024 il Pretore aggiunto ha accolto la domanda di gratuito patrocinio di RE 1 limitatamente alle pretese risarcitorie per costi dell’ambulanza (fr. 425.-), di riparazione della bicicletta (fr. 3'526.80) e di sostituzione dei vestiti (fr. 318.-). Ha invece ritenuto che le ulteriori richieste non fossero sorrette dalla probabilità di esito favorevole della lite e in relazione alle stesse non ha concesso il gratuito patrocinio.
E. Con ordinanza 30 aprile 2024 il primo giudice ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per versare l’importo di fr. 13'000.- a titolo di anticipo delle spese di causa per le pretese escluse dal gratuito patrocinio.
Con istanza 7 maggio 2024 RE 1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio postulando contestualmente la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle spese.
Con decisione 27 maggio 2024 l’istanza è stata respinta e così la richiesta di sospensione del termine per il versamento dell’anticipo.
Con reclamo 6 giugno 2024 RE 1 ha chiesto di riformare la decisione 27 maggio 2024 nel senso di ammettere “la domanda di sospensione dell’anticipo di causa di CHF 13'000.- rispettivamente la sua dilazione”. Il reclamante ha poi esteso il reclamo “per attrazione” alla decisione 5 aprile 2024 - con cui il Pretore aggiunto aveva ammesso solo parzialmente il gratuito patrocinio - che chiede di riformare nel senso di ammettere la domanda di gratuito patrocinio “… per la totalità delle pretese di causa”. Ha altresì postulato d’essere posto al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo.
Questo reclamo è oggetto di separato giudizio.
F. Nel frattempo, e meglio con scritto 4 giugno 2024, l’attore ha chiesto la sospensione del termine per il pagamento dell’anticipo delle spese, rispettivamente di concedergli di pagare l’anticipo in 26 rate di fr. 500.- ciascuna.
Con ordinanza 7 giugno 2024 il Pretore aggiunto ha respinto sia la domanda di sospensione, sia quella di rateizzazione.
G. Con reclamo 20 giugno 2024 RE 1 chiede di riformare la decisione 7 giugno 2024 nel senso di ammettere il pagamento rateale dell’anticipo delle spese di causa.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC) da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la decisione è pervenuta al reclamante il 10 giugno 2024 sicché il reclamo, rimesso alla posta il 20 giugno 2024, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC). Le tariffe per le spese giudiziarie sono fissate dai Cantoni (art. 96 CPC), i quali devono attenersi ai principi costituzionali, segnatamente il principio della copertura dei costi, per il quale le entrate totali di una tassa non possono essere superiori ai costi totali della relativa attività statale o possono al più superarli di poco, e il principio dell’equivalenza - che concretizza i principi della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.) e del divieto d’arbitrio (art. 9 Cost.) - secondo cui la tassa non può essere sproporzionata rispetto all’oggettivo valore della prestazione e deve rientrare entro limiti ragionevoli. Entro i limiti di questi principi, l’autorità giudicante dispone di un ampio potere di apprezzamento, su cui l’istanza superiore, chiamata a verificarne la legittimità, può intervenire solo in caso di un suo eccesso o abuso.
Il Pretore aggiunto ha ritenuto che la rateizzazione sia di principio possibile, ma ha respinto la domanda dell’attore considerando la stessa tardiva in quanto presentata solo dopo che gli era già stato assegnato il termine suppletorio per versare l’anticipo.
Il reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di aver violato il principio dell’affidamento e il divieto di formalismo eccessivo. Rileva che il primo giudice ha dapprima ammesso la possibilità di rateizzare l’anticipo delle spese, ma ha poi respinto la sua richiesta di rateazione, ciò che costituisce un venire contra factum proprium.
La censura è manifestamente inconsistente e va respinta.
Il Pretore aggiunto ha dapprima ritenuto che, di principio, riteneva possibile la rateizzazione dell’anticipo delle spese. Ha in seguito esaminato se, nel caso concreto, fossero dati gli estremi per concederla, concludendo che ciò non era il caso. Non è dato di vedere dove egli sia incorso in una lesione del principio dell’affidamento.
Per quanto concerne il rimprovero di eccessivo formalismo, il reclamante neppure si confronta con l’argomentazione del primo giudice che ha ritenuto tardiva la domanda perché presentata solo dopo che era stato assegnato il termine ultimo per provvedere al versamento. Su questo punto il reclamo, privo di motivazione, è irricevibile.
Per quanto riguarda la domanda di gratuito patrocinio per il reclamo, la stessa va respinta, il gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate in fr. 200.–. Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Poiché il reclamo non pone questioni di principio, lo stesso è evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 20 giugno 2024 di RE 1 è respinto.
La domanda di gratuito patrocinio 20 giugno 2024 di RE 1 è respinta.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 20 giugno 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster