AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.38
Data decisione, Autorità: 22.02.1995, TRAM
Incarto n. 52.94.00038 DP 354/94 leo
Lugano 22 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 novembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 10188), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 novembre 1994 con cui il Municipio di __________ si rifiuta di rilasciargli il permesso di "ristrutturare" una stazione di benzina in località __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
20 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
11 gennaio 1995 di __________;
11 gennaio 1995 di __________;
11 gennaio 1995 di __________;
23 gennaio 1995 del Municipio di __________;
24 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio;
30 gennaio 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario della part. n. __________ RFD sulla quale sorgono un stabile a due piani ed una vecchia pensilina. Il primo piano dello stabile è utilizzato come abitazione. Al pianterreno vi sono invece locali commerciali vuoti da anni. La pensilina rappresenta infine quanto resta di una stazione di benzina dismessa nel 1980.
Il fondo è incluso nella zona alberata (ZA) del PR.
B. Il 22 agosto 1989 il Municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente il permesso di rimettere in servizio la vecchia stazione di benzina, posando un nuovo serbatoio e tre colonne di distribuzione.
Il permesso è scaduto inutilizzato.
C. Il 26 agosto 1993 __________ ha chiesto un nuovo permesso per ripristinare il distributore in disuso, posando tre nuovi serbatoi con una capienza totale di 40'000 l e tre colonne di distribuzione.
Alla domanda si sono opposti i resistenti __________, __________, __________, __________ e __________.
D. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 24 novembre 1994 il Municipio di __________ si è rifiutato di rilasciare la licenza richiesta, ritenendo che le prescrizioni della zona alberata escludessero la possibilità di ripristinare la vecchia stazione di benzina.
E. Con giudizio 22 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________.
Respinte le eccezioni di natura formale sollevate dall'insorgente, il Governo ha sostanzialmente condiviso l'assunto dell'autorità comunale.
F. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Puntualizzati alcuni aspetti della fattispecie, il ricorrente ricorda che l'intervento era già stato autorizzato. Nega che la posa di nuovi serbatoi e di tre colonne di distribuzione configuri un intervento soggetto a licenza edilizia. A suo avviso, si tratterebbe di una semplice rinnovazione, del tutto compatibile con le normative della zona alberata.
G. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal Municipio di __________ e dagli opponenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove testimoniali, genericamente sollecitate dall'insorgente, non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Nulla può dedurre l'insorgente dal permesso di costruzione ottenuto nel 1989 e scaduto per mancata utilizzazione. Tale atto non limita minimamente il potere d'esame dell'autorità amministrativa. In particolare, non la obbliga a rilasciargli un nuovo permesso. Nemmeno l'insorgente, in fondo, lo pretende. Non occorre quindi soffermarsi ulteriormente su tale aspetto.
Il ripristino di una stazione di benzina dismessa e smantellata quindici anni orsono, configura, a non averne dubbio, una nuova costruzione. La posa di nuovi serbatoi e di nuove colonne di distribuzione non può in nessun caso essere considerata alla stregua di un semplice intervento di manutenzione di un impianto temporaneamente disattivato. Attualmente la stazione di servizio non esiste. Il serbatoio interrato non è più riutilizzabile. Gli erogatori sono stati rimossi anni orsono. V'è solo una vecchia pensilina bisognosa di interventi di risanamento talmente importanti da giustificare il dubbio che possa effettivamente essere rimessa in sesto. Persino il piazzale, ridotto a semplice sterrato, dovrà essere completamente rifatto.
Del tutto infondate sono quindi le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento agli art. 1 cpv. 3 lett. b LE e 3 cpv. 1 lett. b RLE, che esimono i lavori di ordinaria manutenzione dall'obbligo del permesso. L'intervento in discussione non può essere qualificato né come un lavoro di ordinaria manutenzione, né come un lavoro di manutenzione straordinaria.
Non si tratta nemmeno di una rinnovazione giusta gli art. 21 e 74 LALPT come, a torto, pretende l'insorgente in via subordinata. La rinnovazione presuppone l'esistenza di una sostanza edilizia da restaurare. Deve trattarsi di un intervento limitato dal profilo qualitativo, essenzialmente volto a ripristinare la funzionalità originaria di opere edilizie (edifici o impianti), esistenti fuori delle zone edificabili, eliminando i difetti conseguenti all'usura del tempo ed apportandovi le migliorie suggerite dal progresso tecnico. Condizioni, queste, che in concreto non si verificano, non tanto perché il fondo non è situato fuori della zona edificabile (cfr. art. 48 cpv. 3 NAPR, che dichiara computabile nel calcolo degli indici la superficie delle zone alberate), quanto piuttosto perché la stazione di benzina è scomparsa da tempo.
4.1. Secondo l'art. 48 NAPR, le zone indicate come fasce alberate sono da considerare come zone libere da costruzioni, destinate alla piantagione di alberi ad alto fusto. Le aree colpite dal vincolo di verde di protezione sono computate come area edificabile al fine del calcolo degli indici, a condizione che la superficie edificata risultante non intacchi o diminuisca la fascia verde di protezione segnata sul piano delle zone.
4.2. Il vincolo succitato ed il corrispondente obbligo di mantenere le zone alberate libere da costruzioni precludono inevitabilmente all'insorgente qualsiasi possibilità di ottenere il permesso per ripristinare la stazione di servizio in disuso.
In quanto assimilabile a nuova costruzione, l'intervento si pone infatti in contrasto palese con il divieto sancito dall'art. 48 NAPR.
La garanzia della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite non soccorre l'insorgente, poiché l'intervento travalica manifestamente il imiti posti dall'art. 70 LALPT. Questa norma assicura in effetti soltanto la possibilità di conservare le costruzioni esistenti nelle zone edificabili in contrasto con la funzione prevista con la zona di utilizzazione.
Né sono dati i presupposti per concedere un permesso eccezionale in base alla facilitazione prevista dall'art. 70 cpv. 2 LALPT per ampliamenti e migliorie tecniche del processo produttivo di opere non conformi alla destinazione di zona esistenti all'interno delle zone edificabili. La vecchia tettoia rimasta sul posto dopo lo smantellamento della stazione di benzina non è evidentemente atta a giustificare il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata su tale norma.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 70 LALPT; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'200.-- (milleduecento) sono a carico del ricorrente che rifonderà fr. 1'800.-- (milleottocento) al Comune di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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