AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.25
Data decisione, Autorità: 28.05.2024, IIICC
Titolo: Condono delle spese processuali fissate in una procedura di reclamo.
Incarto n. 13.2024.25
Lugano 28 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 11 aprile 2024 di
IS 1
chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la decisione su reclamo di cui all’inc. n. 13.2023.94/95, emessa il 20 novembre 2023 dalla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con decisione 20 novembre 2023 la terza Camera civile del Tribunale d’appello (III CCA) ha respinto il reclamo del 18 settembre 2023 di IS 1 contro la decisione del 6 settembre 2023 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 4 settembre 2023;
che, contestualmente, questa Camera ha posto a carico del reclamante le relative spese processuali di fr. 300.-;
che con istanza 11 aprile 2024, inviata alla Pretura di Locarno-Campagna, IS 1 ha chiesto il condono delle spese poste a suo carico con la menzionata sentenza;
che la Pretura ha trasmesso la richiesta alla III CCA per competenza;
che la dilazione (posticipo della scadenza di un debito o pagamento rateale) e il condono (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC sono possibili una volta chiusa la procedura;
che l’art. 112 CPC conferisce una facoltà al giudice di concedere la dilazione o il condono delle spese processuali, ma non instaura un diritto del richiedente a ottenerli;
che, laddove mancano specifiche disposizioni di legge, si può ritenere che nel Cantone Ticino sia l’autorità che ha fissato le spese processuali a essere competente per deciderne il condono (sentenza III CCA del 14 luglio 2015, inc. n. 13.2015.45), nel caso concreto quindi la III CCA;
che il condono esige la prova di uno stato di indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente – inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 112);
che il richiedente non va, infatti, favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – assoggettato per legge all’obbligo di rimborso (art. 123 CPC) – permettendogli di aggirare un precedente diniego di quell’aiuto;
che IS 1 giustifica la sua domanda di condono con le sue attuali precarie condizioni economiche che non gli consentirebbero di far fronte al pagamento;
che va ricordato che la domanda di gratuito patrocinio presentata nella procedura di reclamo davanti a questa Camera – che per finire ha condotto alla decisione 20 novembre 2023 – è stata respinta segnatamente anche per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (sentenza III CCA 20 novembre 2023, inc. 13.2023.94/95), e senza peraltro che fossero ravvisati motivi per soprassedere al prelievo di spese processuali;
che il solo fatto che IS 1 possa attualmente versare in precarie condizioni economiche non basta per rendere verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a lungo termine;
che, in assenza di altri elementi, nulla comprova un suo stato di indigenza permanente e duraturo tale da giustificare il condono delle spese processuali, sicché la richiesta è da respingere;
che eccezionalmente si prescinde dal prelevare spese processuali per questa procedura;
che la domanda di condono non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza 11 aprile 2024 di IS 1 chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con la sentenza 20 novembre 2023 della III CCA è respinta.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore di causa è di fr. 300.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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