AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.34
Data decisione, Autorità: 23.02.1995, TRAM
Incarto n. 52.94.00034 DP 349/94 leo
Lugano 23 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 1994 di
contro
la decisione 25 novembre 1994 (n. 171/1994) con cui il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza 15 settembre 1994 presentata dall'insorgente intesa ad ottenere una deroga dell'orario di chiusura fino alle ore 01.00 per i giorni di venerdì e sabato;
vista la risposta 15 dicembre 1994 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con istanza 15 settembre 1994, la __________, titolare della patente d'esercizio pubblico relativa all'omonimo locale a __________, ha presentato al Dipartimento delle istituzioni una richiesta tendente all'ottenimento di una deroga agli orari di chiusura fino alle ore 01.00 per i giorni di venerdì e sabato;
che il Dipartimento delle istituzioni con risoluzione 25 novembre 1994 ha respinto l'istanza, preavvisata negativamente dal Municipio, per motivi attinenti la tutela dell'ordine pubblico;
che la __________ impugna ora la predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza l'insorgente afferma che nel corso del 1994 il suo locale non più dato adito ad alcuna lamentela per turbamenti dell'ordine pubblico e ciò grazie soprattutto al cambiamento di gerenza;
che il Dipartimento delle istituzioni postula la conferma della decisione impugnata, riconfermandosi negli argomenti ivi addotti;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 36 LEP:
"Gli esercizi pubblici non possono, di regola, essere aperti prima delle ore 6.00 e devono essere chiusi e sgomberati a mezzanotte al più tardi, ritenuto, per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà di servir loro cibi e bevande a qualsiasi ora. Il Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle esigenze locali e turistiche, d'ufficio o su richiesta, può stabilire o concedere deroghe d'orario per determinati periodi dell'anno.";
che nel caso di specie l'autorità dipartimentale ha negato l'autorizzazione senza nemmeno esaminare se dal profilo dell'avvicendamento l'esercizio della ricorrente potesse beneficiare di una deroga, ritenendo prevalente l'esigenza di tutelare la quiete pubblica;
che affinché possa assurgere a motivo di diniego dell'autorizzazione eccezionale di deroga, le molestie devono essere confortate da sufficienti riscontri (indizi) probatori tali da far apparire come certa o comunque molto verosimile la messa in pericolo della quiete pubblica;
che l'autorità di prime cure ha fondato il proprio giudizio di diniego sulla base di quanto emerge dai rapporti di servizio allestiti dalla polizia comunale di __________;
che tuttavia le molestie riportate nei suddetti rapporti risalgono al 1993, mentre per il 1994 non v'é traccia agli atti che lasci intuire il verificarsi di nuove turbative: situazione del resto confermata anche dal comandante di polizia nel suo scritto 26 gennaio 1995;
che il preavviso negativo formulato dal Municipio non basta a sostanziare le pretese turbative se non é suffragato da sufficienti elementi probatori;
che in concreto il dipartimento ha abusato del proprio potere di apprezzamento nel rifiutare la concessione della proroga d'orario per motivi inerenti la tutela della quiete pubblica siccome questa, come visto, non risulta più minacciata dal ritrovo dell'insorgente;
che di conseguenza la risoluzione dipartimentale impugnata non può essere tutelata;
che il rilascio di un'ulteriore deroga d'orario all'esercizio della ricorrente non costituisce un provvedimento atto a minacciare l'interesse pubblico protetto dall'art. 36 cpv. 1 LEP, né tantomeno si rivela lesivo del principio dell'avvicendamento: il locale dell'insorgente non avendo mai beneficiato di un prolungamento d'orario;
che il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione di diniego della droga e rinviando gli atti al Dipartimento affinché rilasci l'autorizzazione richiesta;
visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18, 18, 28, 60 e 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 novembre 1994 del dipartimento delle istituzioni é annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento affinché rilasci alla ricorrente l'autorizzazione richiesta.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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