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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.122
Data decisione, Autorità: 14.10.2024, CEF
Titolo: Fallimento. Mancata citazione delle parti a un’udienza. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non esaminata
Incarto n. 14.2024.122
Lugano 14 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.828 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 luglio 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 settembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, il 24 luglio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'154.– oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 26 settembre 2024 il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal 27 settembre 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 27 settembre 2024, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 7 ottobre. Presentato già il 3 ottobre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta ripetutamente constatata da questa Camera, da rilevare dunque d’ufficio (sopra consid. 2).
2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento (ricevuta del 30 settembre 2024, doc. D accluso al reclamo), di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa, il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza in virtù dell’art. 172 n. 3 LEF. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; citate 14.2024.79 consid. 2.2, 14.2023.37 consid. 2.3 e 14.2022.157 consid. 2.2).
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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