AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.71
Data decisione, Autorità: 04.10.2024, CEF
Titolo: Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite da due coniugi. Esecuzione diretta solo con il marito per l’integralità delle prestazioni. Identità tra debitore ed escusso
CO 1
Incarto n. 14.2024.71
Lugano 4 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.2071 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 aprile 2024 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 3 giugno 2024 presentato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 21 maggio 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 24 maggio 2022 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha ricalcolato le prestazioni complementari percepite dal 1° agosto 2012 dai coniugi CO 1 e PI 1 e chiesto loro la restituzione di quanto indebitamente percepito, stabilito, in modo distinto, in fr. 18'221.– per ognuno di loro. Il 12 aprile 2024 la Cassa ha trasmesso agli assicurati un estratto conto che, dedotti accrediti di fr. 3'416.–, indica un saldo da pagare di fr. 33'026.– ([2 x fr. 18'221.–] ./. fr. 3'416.–).
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 33'026.–, indicando quale causa del credito la “Decisione di restituzione del 24 maggio 2022 quale prestazione complementare”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 aprile 2024 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 29 aprile 2024.
D. Statuendo con decisione del 21 maggio 2024, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr.14'805.– (anziché fr. 33'026.–) e ponendo le spese processuali di fr. 120.– a carico delle parti metà ciascuno senz’assegnare indennità.
E. Contro la sentenza appena citata la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 giugno 2024 per ottenerne, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via principale l’annullamento e l’accoglimento integrale dell’istanza e in via subordinata l’annullamento e la retrocessione della causa al primo giudice “affinché proceda nei propri incombenti”, protestate spese e ripetibili. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla reclamante il 22 maggio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 3 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG costituisce un valido titolo di rigetto definitivo nei confronti di CO 1 per fr. 18'221.–, ma non per l’ulteriore quota di fr. 18'221.– posta a carico della moglie, per l’incasso della quale l’istante avrebbe dovuto procedere separatamente. Posto che la Cassa indicava di aver ricevuto accrediti per fr. 3'416.– e che il convenuto non aveva sollevato valide eccezioni, in definitiva il primo giudice ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 14'805.– (pari a fr. 18'221.– ./. 3'416.–).
Nel reclamo la Cassa sostiene che l’istanza doveva essere integralmente accolta per fr. 33'026.–, pari alle due quote di fr. 18'221.– ognuna meno gli accrediti di fr. 3'416.–, poiché con la decisione da lei emessa, così come con un sollecito, ha chiesto unicamente a CO 1 la restituzione delle prestazioni complementari annue versate in troppo ai membri della sua famiglia e costui non lo ha mai contestato, tantoché la decisione è passata in giudicato. Rileva che nella decisione il calcolo con cui si giunge al totale di fr. 36'442.– è scisso in due importi di fr. 18'221.– ognuno perché le prestazioni sociali sono state versate per metà su due differenti conti, uno a nome del marito e l’altro della moglie. Evidenzia che CO 1 non ha mai contestato che gli si chiedesse l’inte-gralità della somma indebitamente percepita, avendo anche pagato parte degli acconti, ma ha solamente sollevato obiezioni sul piano di pagamento e sul suo rispetto, avvalendosi di difficoltà economiche. A sua mente “non dovrebbero” esservi dubbi sull’identità tra l’escusso indicato nel precetto esecutivo e il debitore menzionato nella decisione di restituzione, che dev’essere quindi ammessa “senza necessità di particolari interpretazioni”. D’altronde, essa continua, la questione (di merito) di sapere se il marito convenuto è oppure no responsabile per il tutto (quale beneficiario iniziale delle prestazioni complementari, debitore solidale o altro ancora) non dev’essere affrontata in questa sede; in effetti la giurisprudenza di questa Camera ha già definito tali questioni come “delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante”.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Nel caso specifico la decisione del 24 maggio 2022, la cui esecutività non è contestata, costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la somma (di fr. 18'221.–) posta esplicitamente a carico di CO 1. Litigiosa è la questione di sapere se essa vale anche, nei suoi confronti, per la quota posta a carico della moglie.
5.1 In ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3) e, in particolare, se vi è identità tra l’escusso indicato sul precetto esecutivo e il debitore menzionato nel titolo (DTF 142 III 720 consid. 4.1), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).
Il giudice non può completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 564 consid. 4.3.2; 134 III 656 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (già citata DTF 143 III 564 consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2021.199 del 30 maggio 2022 consid. 5.3, sentenza della CEF 14.2020.34 del 4 settembre 2020, consid. 5.3.2 e i rinvii).
5.2 Nella fattispecie la decisione della Cassa non indica precisamente chi è il debitore delle prestazioni da restituire, stante la formulazione passiva adottata (“Le prestazioni complementari indebitamente percepite devono essere restituite”, doc. B, n. 4 e 7). Siccome la decisione menziona separatamente sia le prestazioni cui ogni coniuge “ha diritto” (n. 1 e 2), sia le richieste di restituzione (n. 3 e 6), secondo il principio dell’affidamento il senso oggettivo più evidente da darle è che ogni coniuge è debitore delle prestazioni versategli in più di quanto gli spettava singolarmente. Non è invero esclusa l’altra interpretazione proposta dalla reclamante, ma non incombe al giudice del rigetto completare una decisione imprecisa (sopra consid. 5.1). Spetta semmai alla Cassa emettere una nuova decisione che indichi chiaramente che il debitore dell’intero importo da restituire è CO 1.
5.3 Che il convenuto non abbia sollevato contestazioni sulla richiesta di restituzione a lui indirizzata non è di rilievo ai fini del giudizio, non solo perché a tenore della decisione della Cassa egli poteva capire in buona fede, come appena rilevato, di essere debitore solo di fr. 18'221.–, sicché non aveva motivo di sollevare obiezioni, ma anche perché il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio l’identità tra il debitore indicato sul precetto esecutivo e quello menzionato nella decisione invocata quale titolo di rigetto a prescindere dalle allegazioni delle parti (sopra consid. 5.1). La decisione impugnata non presta dunque il fianco alla critica.
6.1 Come già rilevato, il Pretore ha correttamente rilevato d’ufficio il difetto d’identità applicando d’ufficio il diritto (art. 57 CPC). La reclamante è malvenuta a dolersi di argomenti “solo ipotizzabili, imprevedibili e incomprensibili”, mentre ha essa stessa redatto la sua decisione in modo errato (se intendeva davvero obbligare il solo CO 1 a restituire anche le prestazioni indebitamente percepite dalla moglie) o perlomeno ambiguo e avrebbe dovuto accorgersene se avesse preparato seriamente l’istanza di rigetto del-l’opposizione. Non poteva ignorare che il Pretore avrebbe esaminato la sua istanza alla luce dell’art. 80 LEF e avrebbe verificato, come detto d’ufficio, che la decisione da essa invocata quale titolo di rigetto obbliga l’escusso a restituire anche le prestazioni indebitamente percepite dalla moglie. Non sussiste pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
6.2 La procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura esclusivamente formale, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Non è pertanto dato di capire perché il fatto che il Pretore abbia rilevato una violazione d’ordine solo formale (la nota mancata identità) dovrebbe giustificare un rinvio della causa per nuovo giudizio.
Se la via alternativa indicata dal Pretore – procedere separatamente contro la moglie, ovvero promuovendo un’esecuzione separata contro di lei per l’incasso dei restanti fr. 18'221.– posti a suo carico – sia quella più indicata (oppure se le conviene emettere una nuova decisione priva d’ambiguità) lo deve valutare la Cassa. Non è comunque sia una questione che il primo giudice doveva risolvere, non trattandosi di un motivo che influenza direttamente il dispositivo, ma solo una possibile conseguenza della reiezione dell’istanza. Non costituisce pertanto un motivo d’impugnazione su cui la Camera debba esprimersi.
6.3 Il reclamo va pertanto respinto. Con l’emanazione dell’odierno giudizio, la domanda d’effetto sospensivo diviene senz’oggetto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, siccome CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo e non è quindi incorso in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'221.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster