AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.25
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.94.00025
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 1994 di
contro
la risoluzione 8 novembre 1994 (n. 9503) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso 8 marzo 1994 avverso la decisione 18 febbraio 1994 del municipio di __________ di imposizione della tassa d'uso della fognatura emessa nei confronti della ricorrente e relativa all'anno 1993;
viste le risposte:
13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
27 dicembre 1994 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) All'inizio di questo decennio la __________ (in seguito: __________) ha edificato la propria centrale del latte nel comune di __________. Il 16 dicembre 1993 il municipio di __________ ha emesso a carico della predetta società la tassa d'uso della fognatura relativa all'anno medesimo, di fr. 159'950.--. In un foglio annesso alla decisione veniva spiegato che il calcolo si fondava sull'art. 16 lett. a del regolamento per il servizio fognatura (RSF), giusta il quale "gli utenti con un inquinamento pari a 60 o più abitanti equivalenti sono tassati proporzionalmente al loro numero di abitanti equivalenti". Gli abitanti equivalenti (AE) attribuiti alla __________ assommavano a 2'356 su di un totale di 6'931, mentre il totale dei costi di esercizio dell'anno precedente, determinanti per il calcolo della tassa giusta l'art. 16 RSF, erano pari a fr. 470'549.--. La tassa posta a carico della __________ corrispondeva quindi a fr. 470'549.-- x 2'536 : 6'931 = fr. 159'950.--.
b) Il 24 dicembre 1993 la __________ ha inoltrato reclamo contro la cennata tassazione chiedendo delucidazioni circa i parametri di calcolo utilizzati. Con decisione 18 febbraio 1994 il municipio ha confermato la bontà dell'imposizione. Esso ha anzitutto spiegato che i costi di esercizio erano costituiti dalla quota di partecipazione del comune alle spese di gestione per l'anno 1992 del consorzio per la depurazione acque di __________, di fr. 400'549.--, e dalla spesa sopportata del comune nello stesso anno per la manutenzione dei tronchi di fognatura comunali, di fr. 70'000.--. Quanto agli AE totali la decisione illustrava la loro scomposizione tra i vari utenti. Per quanto concerneva infine quelli attribuiti alla reclamante il municipio faceva riferimento a diverse misurazioni effettuate per suo conto dallo studio del dr. __________ di __________. Alla decisione é stata annessa la documentazione in appoggio delle varie risposte: dalle misurazioni effettuate dal dr. __________ si desumeva che per la determinazione della tassa facevano stato i soli AE biologici.
B. a) La __________ ha impugnato quella decisione con ricorso 8 marzo 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di ridurre la tassa d'uso posta a suo carico a fr. 89'426,50, come risultava da un calcolo 7 marzo 1994 che la ricorrente aveva fatto allestire all'ing. __________, suo consulente. Facendo riferimento a quest'ultimo documento la ricorrente ha sostenuto in primo luogo che gli AE biologici riconducibili alla sua attività fossero in realtà inferiori (1916 anziché 2536), per il motivo che si sarebbe dovuto utilizzare quale valore di trasformazione 90 gr. di COD (chemical oxygen demand) per ogni AE e non 83 gr., come stabilito dal municipio. Ma soprattutto la ricorrente ha sostenuto che il calcolo della tassa non poteva basarsi esclusivamente sugli AE biologici. Se questo parametro poteva infatti essere impiegato per la suddivisione dei costi di esercizio legati alla depurazione, per quella dei costi di esercizio della rete delle canalizzazioni si sarebbe invece dovuto far ricorso agli AE idraulici.
b) Con risoluzione 8 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, facendo in sostanza sue le considerazioni svolte dal municipio in sede di risposta, secondo cui il valore (medio) di trasformazione utilizzato era giustificato dalla concentrazione in materia organica notevolmente superiore alla media delle acque di scarico della centrale __________, mentre che il solo impiego degli AE biologici appariva legittimato dal notevole aumento del carico inquinante provocato dalla messa in funzione della detta centrale. A quest'ultimo riguardo il Consiglio di Stato, sempre aderendo alle tesi municipali, ha altresì rilevato che la ricorrente era a conoscenza del fatto che i costi di esercizio sarebbero stati calcolati sulla base dei soli AE biologici, avendo controfirmato in segno di accordo lo scritto 19 febbraio 1991 con cui la delegazione del __________ poneva una serie di condizioni per preavvisare favorevolmente l'allacciamento della centrale alla rete delle canalizzazioni.
C. Con ricorso 28 novembre 1994 la __________ é insorta davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullare il giudicato governativo e di retrocedere gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio. La ricorrente ha lamentato una violazione dei principi della legalità e dell'equivalenza, oltre che dell'art. 4 Cost. Essa ha inoltre chiesto l'allestimento di una perizia volta a determinare la differenza di imposizione che risulterebbe se la tassa fosse calcolata sui soli AE idraulici.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
D. Il 6 febbraio 1995 il giudice delegato ha ordinato una perizia volta a verificare la bontà dell'avversata imposizione. Le parti hanno in seguito potuto prendere posizione sul documento, rispondendo inoltre a specifici quesiti sottoposti loro dal giudice delegato. Il 5 dicembre 1995 si é tenuta un'udienza, in occasione della quale é stata richiamata della ulteriore documentazione al municipio di __________. Sulla scorta della stessa, pervenuta al Tribunale in modo completo solo il 18 ottobre 1996, il giudice delegato ha chiesto delle informazioni alla delegazione del consorzio per la depurazione delle acque di __________ e dintorni, che provvede alla depurazione delle acque luride provenienti dal __________. Alle parti é infine stata data la possibilità di presentare delle conclusioni entro il 10 gennaio 1997: facoltà della quale ha tempestivamente fatto uso solo la ricorrente. Quest'ultima ha sollecitato, in via principale, la riduzione del tributo a fr. 89'288.--: importo ottenuto adottando le percentuali di partecipazione ai costi definiti dal perito giudiziario e la scomposizione dei costi proposta nella perizia di parte. In via subordinata ha invece domandato l'annullamento della tassa ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché abbia a fissare nuovamente la stessa conformemente ai citati parametri.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine.
2.1. Il proprietario di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA). In principio quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo é stabilito a dipendenza della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non é definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977, in seguito DE 1977). Tuttavia, quando vi é una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DE 1977).
2.2. A __________ il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni é retto dall'art. 16 RSF, giusta il quale:
"La tassa viene prelevata dal momento in cui è dato obbligo d'allacciamento alla canalizzazione.
Essa è basata sui costi dell'esercizio dell'anno precedente, al massimo a copertura integrale degli stessi.
La tassa annua di utilizzazione è calcolata nel seguente modo:
a) Gli utenti con un inquinamento pari a 60 o più abitanti equivalenti, sono tassati proporzionalmente al loro numero di abitanti equivalenti, ritenuto che la percentuale tra gli abitanti equivalenti dell'utente e gli abitanti equivalenti totali sia superiore alla percentuale tra la stima dell'immobile dell'utente e il totale della stima di tutti gli immobili allacciati;
b) proporzionalmente al valore di stima dell'immobile allacciato per tutti gli altri utenti.
Le formule per il calcolo sono le seguenti:
costi d'esercizio x abitanti equiv. dell'utente interessato
totale abitanti equivalenti
costi d'esercizio residui x valore di stima immobile allacciato
totale valore di stima immobili allacciati interessati."
2.3. La controversa imposizione della __________, il cui inquinamento supera abbondantemente i 60 AE, si fonda sull'applicazione della prima ipotesi prevista dalla predetta disposizione (lettera a).
3.2. Per costante giurisprudenza, il prelievo di pubblici tributi - ad eccezione degli emolumenti di cancelleria - é possibile solo se si fonda su di una legge in senso formale. Il legislatore può tuttavia affidare all'esecutivo il compito di regolamentare il prelievo di un tributo mediante l'introduzione in una legge in senso formale di una precisa delega. Di regola, la legge su cui poggia la delega a favore dell'organo esecutivo é sufficientemente precisa se determina per lo meno il soggetto, l'oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale principio é però applicato meno rigidamente in materia di tasse, segnatamente quando il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza. In simili circostanze la necessità di tutelare il cittadino esigendo una base legale chiara, fissata in una legge in senso formale, é infatti ridotta: é pertanto possibile tenere conto dell'esigenza del legislatore di delegare all'esecutivo di fissare le basi di calcolo della tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un forte carattere tecnico e che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per converso, il principio dell'esigenza della base legale contenuta in una legge in senso formale deve essere ossequiato integralmente nei casi in cui esso adempie la propria funzione di tutela del cittadino e dunque quando, per l'esame della legalità del tributo, non é sufficiente far riferimento ai citati principi giurisprudenziali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 323 seg., consid. 3, in re comune di __________; inoltre STA inedita 8.2.1991 in re comune di __________, consid 3b).
3.3. L'art. 16 lett. a RSF stabilisce che la tassa d'uso delle fognature da porre a carico degli utenti che producono un inquinamento pari o superiore a 60 AE deve essere proporzionale agli AE medesimi. Detta disposizione determina quindi chiaramente e direttamente la base di calcolo per quegli utenti: essa costituisce pertanto indubitabilmente una sufficiente base legale ai fini della controversa imposizione. La circostanza secondo cui l'art. 16 lett. a RSF ometta però di indicare quale precisa categoria di AE sia determinante ai fini del calcolo della tassa non pregiudica quella qualifica. L'assenza di quella specificazione é infatti semplicemente volta a permettere all'autorità esecutiva di scegliere, a dipendenza del tipo di inquinamento delle acque che é chiamata ad evacuare e depurare, la categoria di AE più adeguata al (diretto) conseguimento dell'obiettivo fondamentale ancorato all'art. 110 cpv. 2 LALIA (cfr. inoltre art. 11 cpv. 3 DE 1977), ovvero una ripartizione degli oneri di evacuazione e depurazione delle acque tra gli utenti che sia proporzionale all'intensità d'uso degli impianti da parte di ciascuno: obiettivo che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare, si identifica con l'ossequio del principio dell'equivalenza, espressione del principio della proporzionalità in materia di tasse (RDAT I-1995 N. 18 consid. 2.3., 2.4. e 3.1. e rinvii). L'impostazione flessibile dell'art. 16 lett. a RSF permette pertanto, in definitiva, di conseguire immediatamente lo scopo ed i principi che presiedono all'imposizione senza dover ricorrere a quelle delicate correzioni da effettuarsi in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 che potrebbero invece discendere dalla necessità di dover rispettare un rigido, predeterminato schematismo impositivo fissato a livello di legge formale. A tutto vantaggio di una chiara definizione dei rapporti economici tra ente impositore ed utente. E' quanto dimostrerà proprio l'esame della presente contestazione.
3.4. Questa censura deve pertanto essere disattesa. Nemmeno la ricorrente sembra del resto avervi fatto soverchio affidamento, sol se si pensa che, a dispetto della stessa, non ha chiesto l'annullamento puro e semplice della tassa posta a suo carico (esito che si imponeva nel caso di accoglimento della censura), bensì la sua sola riduzione a fr. 89'288.--.
4.2. Ai fini di una riduzione del tributo posto a suo carico, la ricorrente eccepisce anche una violazione del principio della causalità sancito dall'art. 2 delle legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb). Detto principio non é invero ancora formalmente ancorato nella legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), quantunque la sua influenza nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni concernenti il recupero delle spese sopportate dall'ente pubblico in materia di protezione delle acque sia già oggi indiscussa (cfr. le considerazioni svolte dal Tribunale federale in DTF 122 II 31 consid. 4b). E' all'esame delle Camere federali una proposta formulata dal Consiglio federale con messaggio 4 settembre 1996 (FF 1996, pag. 1041 segg.), ove accanto all'introduzione del principio della causalità in materia di protezione delle acque attraverso l'adozione di una norma esplicita, identica all'art. 2 LPAmb (art. 3a della proposta annessa messaggio), il Governo sollecita la sua diretta concretizzazione in materia di finanziamento di impianti per le acque di scarico mediante l'inserimento nella LPAc di un nuovo art. 60a dal seguente tenore:
"1. I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
c. degli interessi;
d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.
Se le tasse di cui al capoverso 1 dovessero pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico."
Dal momento che il principio della causalità costituisce, per più versi, un'applicazione diretta del principio della proporzionalità (equivalenza) e di quello di uguaglianza (e del divieto d'arbitrio che ne discende; RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2. e rinvii), principio quest'ultimo che di tutta evidenza deve parimenti essere ossequiato in materia di imposizione di tasse, la verifica del suo rispetto può pertanto essere considerata soddisfatta attraverso quella degli anzidetti due principi fondamentali del diritto amministrativo.
5.2. La LATI ha presentato la domanda di costruzione della propria centrale del latte il 22 giugno 1990 ed ha ottenuto i permessi di costruzione alle date 20 marzo 1991 (autorizzazione cantonale a costruire, doc. 14) e 11 aprile 1991 (licenza edilizia comunale, doc. 13). La licenza edilizia richiamava l'ossequio delle condizioni fissate nella lettera 19 febbraio 1991 dalla delegazione del __________ ai fini del rilascio di un preavviso favorevole all'allacciamento dello stabile della ricorrente alla rete delle canalizzazioni pubbliche (doc. 6). Tra queste la cifra 2 di quel documento disponeva che:
"I costi di esercizio saranno calcolati sulla base degli AE biologici come richiesto dal consorzio depurazione acque di __________ e dintorni".
Il 31 gennaio 1991 la delegazione del __________ aveva infatti comunicato a quella del __________ di autorizzare l'allacciamento della centrale del latte all'impianto di depurazione di foce Ticino, avvertendo tuttavia che le spese di esercizio sarebbero state calcolate in base agli AE biologici e non a quelli idraulici (doc. 8). La __________ ha sottoscritto in segno di accettazione il documento 16 febbraio 1991 della delegazione del __________.
6.2. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi legati all'esercizio della stazione di depurazione sussiste una importante convergenza. Non solo sulla suddivisione dei costi sulla base degli AE COD, ovvero del carico organico, ma anche sulla percentuale che deve essere presa in considerazione: 33,99% per il comune, 30,78% per il consulente della ricorrente, 33,35% per il perito giudiziario. E' ben vero che quest'ultimo ha criticato il sistema impositivo fondato sui soli AE COD, in quanto non sufficientemente rispettoso del principio della causalità (ma di gran lunga più pertinente di quello fondato sui soli AE idraulici); esso lo ha nondimeno ammesso quale "soluzione provvisoria", poiché "a lunga scadenza, anche il carico idraulico dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo dei costi di esercizio" (traduzione del referto, pag. 8 in fine). D'altra parte il sistema impositivo fondato sui coli AE COD potrebbe essere dichiarato inaccettabile sotto l'aspetto legale solo nel caso in cui dovesse condurre ad un'imposizione manifestamente sproporzionata dell'utente (cfr. a quanto esposto al consid. 4.1.): ciò che non appare però il caso nella fattispecie. L'appena menzionata convergenza si é manifestata in modo esplicito all'udienza 5 dicembre 1995, ove la ricorrente ha dichiarato di riconoscere a titolo definitivo, nella presente procedura, la percentuale di partecipazione ai costi dell'impianto di depurazione pretesa dal comune, del 33,99%. Su questo punto la detta dichiarazione vale quale desistenza e mette fine alla lite.
6.3. Giusta la perizia giudiziaria, l'utilizzazione degli AE COD per ripartire i costi legati all'esercizio della rete é invece inappropriata, poiché il carico inquinante delle acque non influisce minimamente sulla formazione di detti costi. Entra invece in linea di conto il solo carico idraulico (AE idraulici): parametro di calcolo il cui impiego é nettamente più favorevole alla ricorrente, poi- ché conduce ad una sua partecipazione al 14,04% delle spese, accertata dal perito giudiziario, contro quella del 33,99% vantata dal comune, pari ad una differenza di imposizione di fr. 42'493,10 (cfr. sul calcolo consid. 6.4.). Sotto questo specifico aspetto il risultato cui conduce la controversa imposizione, fondata su criteri impositivi non pertinenti, appare dunque manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione fornita dai vari enti pubblici interessati, di cui costituisce il corrispettivo. Esso risultato deve pertanto essere corretto ai fini dell'ossequio del principio dell'equivalenza ed inoltre della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio entro la percentuale stabilita dal perito giudiziario.
Invano il comune obietta di comunque poter spuntare la percentuale del 33,99% anche quo ai costi di esercizio della rete appellandosi all'accettazione da parte della __________ della lettera 19 febbraio 1991, attraverso la quale la delegazione del __________ dettava taluni condizioni, tra cui (alla cifra 2) l'imposizione della tassa d'uso sulla base degli AE biologici, ai fini del rilascio di un preavviso favorevole all'allacciamento dello stabile della ricorrente alla rete delle canalizzazioni pubbliche. Ai fini del giudizio non appare invero necessario di accertare in che misura la __________ possa essere vincolata, sotto questo specifico aspetto, dalla sottoscrizione di quel documento. Il Tribunale non può tuttavia esimersi dal formulare delle riserve in merito a questa conclusione. Il prelievo dei pubblici tributi é infatti cogentemente subordinato al rispetto delle irrinunciabili premesse legali che sono state ampiamente illustrate ai considerandi che precedono, di cui l'utente può oltretutto sollecitare il puntuale ossequio ad ogni imposizione. In quest'ottica alla cifra 2 dello scritto 19 febbraio 1991 dovrebbe essere conferito un valore esclusivamente informativo, non coercitivo: sottoscrivendolo la __________ avrebbe dunque semplicemente preso atto del suo contenuto. Ad ogni buon conto - e questo appare decisivo - la cifra 2 della lettera 19 febbraio 1991 indicava effettivamente che i costi di esercizio sarebbero stati calcolati sulla base degli AE biologici, con la precisazione tuttavia di "come richiesto dal consorzio depurazione acque di __________ e dintorni". Interpretando quello scritto in un contesto impositivo rispettoso dell'ordinamento giuridico, la ricorrente poteva pertanto legittimamente, in buona fede ritenere che quel sistema di ripartizione dei costi si riferisse ai soli oneri di depurazione, conformemente all'avvertimento contenuto nello scritto del 31 gennaio 1991 della delegazione del __________ che, sotto questo aspetto, era all'origine dello scritto 21 febbraio 1991 della delegazione del __________: é quanto del resto la ricorrente, correttamente, ha ammesso (cfr. consid. 6.2.). Non va d'altra parte dimenticato, se quanto detto non bastasse a controbattere l'obiezione del comune, che per l'anno 1992, nel corso del quale la __________ aveva iniziato la propria attività, il __________ aveva ancora ripartito i costi per l'esercizio dell'impianto di depurazione sulla base del solo apporto quantitativo di acque luride (mc), non dunque degli AE COD (cfr. lettera 14 novembre 1996 della delegazione del __________ al Tribunale), per cui la pretesa del comune di voler suddividere tutti gli oneri sull'esclusiva base di quest'ultimo parametro (cui, sia detto per inciso, non era costretto dalla ripartizione dei costi operati a livello di consuntivo 1992 del __________, doc. 29, ove la __________ era stata conteggiata per soli 180 AE su di un complesso, per il comune, di 4383 AE) appare ulteriormente, completamente fuori luogo, ovvero insostenibile. Sulla scorta delle appena menzionate, sorprendenti evidenze, emerse nella fase finale dell'istruttoria grazie alla pronta collaborazione della delegazione del CDL, é addirittura lecito chiedersi - ma questo quesito può rimanere indeciso - se, qualora la ricorrente non avesse desistito dal ricorso sulla ripartizione delle spese legate alla depurazione, anche queste ultime non avrebbero dovuto essere ripartite (per l'anno in questione) sulla scorta del solo carico idraulico.
Pure a torto il comune ritiene di poter imporre la ricorrente oltre i limiti suddetti per il motivo che l'allacciamento al __________, che ha comportato un aumento dei costi di depurazione, si é reso necessario a causa delle industrie insediate sul suo territorio. A prescindere dal fatto che questo appunto non dovrebbe interessare la __________, la cui domanda di costruzione é posteriore alla chiusura e demolizione della stazione di depurazione del __________, il problema sollevato dal resistente é semmai stato creato dalle sue stesse autorità, che detengono le competenze in materia pianificatoria ed edilizia: malvenuto é quindi il comune a dolersi del fatto che nella sua zona industriale si siano insediate delle industrie.
Sia infine detto, per completezza, che non devono essere esaminate nella presente sede, ove fanno stato i costi riferiti all'anno 1992, quali siano state le effettive conseguenze derivanti dell'allacciamento della __________ sulla ripartizione dei costi di esercizio dell'impianto di depurazione del __________: dalla risposta 18 novembre 1996 della delegazione di quell'ente al Tribunale risulta infatti che nel 1993 questo abbia modificato le basi di calcolo per la suddivisione dei costi da porre a carico del __________ (carico COD per la , portata di acque luride per il resto) ed abbia successivamente promosso una procedura di modifica della chiave di riparto dei costi fissata al patto 9 della convezione __________ / del 1990 con effetto 1 gennaio 1994.
6.4. Per quanto concerne gli importi determinanti, il Tribunale non può che appoggiarsi all'articolata scomposizione allestita dal municipio, trasmessa al Tribunale con corrispondenza dell'11 settembre 1996 (doc. 9), secondo cui i costi totali sbor-sati dal comune nel 1992, di fr. 470'549.-, concernono l'eserci-zio delle canalizzazioni per fr. 212'998.-- e la depurazione per fr. 257'551.--. Scomposizione che non é nemmeno stata contestata dalla ricorrente, la quale aveva pur presentato in un primo tempo una sua ipotesi di scomposizione, tuttavia assai più sommaria, nella perizia di parte. La tassa da porre a carico di quest'ultima assomma in definitiva a fr. 117'446,50 (= fr. 212'998.-- x 14,04% + fr. 257'551.-- x 33,99%). Il ricorso deve dunque essere accolto entro questi limiti.
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 208, 209 LOC, 110 LALIA, 11 DE 1977, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione governativa 8 novembre 1994 (n. 9503) sono modificati come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§ L'importo della tassa d'uso delle fognature dovuta dalla __________ al comune di __________ per l'anno 1993 é fissato in fr. 117'446.50.
La tassa di giustizia, di fr. 400.--, é posta a carico della ricorrente in ragione del 40% ed a carico del comune in ragione del 60%."
La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, e le spese di perizia, di fr. 6'503,90, queste ultime anticipate dalla ricorrente, sono poste a suo carico in ragione del 40% ed a carico del comune in ragione del 60%. Il comune é inoltre condannato a versare alla ricorrente fr. 1'800.-- per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster