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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1994.22
Data decisione, Autorità:
17.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.94.00022
DP 337/94
cm
Lugano
17 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 24
novembre 1994 del
Comune di __________
(rappr. dal __________)
contro
la decisione 8 novembre 1994, no. 9487, del Consiglio di
Stato che accoglie il ricorso 26 ottobre 1993 di __________, avverso la
decisione 11 ottobre 1993 del Municipio di __________ relativa
all'imposizione della tassa d'uso fognatura;
preso atto che in occasione
dell'udienza 16 febbraio 1995, dopo discussione, il Giudice Delegato ha sottoposto
alle parti una transazione a tenore della quale:
"La
tassa d'uso della fognatura per gli anni 1991 e 1992, dovuta dal resistente
__________ a favore del Comune di __________ e relativa al mapp. __________, corrisponda
al 20 % della tassa piena, ovvero di quella calcolata in applicazione
dell'art. 52 cifra 7 del Regolamento delle canalizzazioni (tassa piena per il
1991 = fr. 1217.35; per il 1992 = fr. 1071.85).
Alle
parti viene assegnato un termine di 15 giorni per dichiarare se aderiscono o
meno alla transazione.
In
caso di accettazione il resistente dichiara di rinunciare all'assegnazione di
ripetibili.
In
caso di adesione alla suddetta transazione il Tribunale cantonale
amministrativo stralcerà la causa senza spese."
rilevato che con comunicazioni 23
febbraio e 3 marzo 1995 rispettivamente il municipio di __________ e il
resistente __________ hanno accettato la soluzione transattiva di cui sopra;
considerato pertanto che il
procedimento è così esaurito;
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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