AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2024.117
Data decisione, Autorità: 27.09.2024, ICCA
Titolo: Vigilanza sull'esecutore testamentario: provvedimenti cautelari
Incarto n. 11.2024.117
Lugano, 27 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliere:
Sciuchetti
sedente per statuire nelle cause SO.2021.303 (vigilanza sull'esecutore testamentario) e CA.2021.24/25 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosse con istanza del 13 gennaio 2021 da
AP1, L______
contro
avv. AO1, R______ d______ J______ (Brasile) (patrocinato dall'avv. PA1, L______)
quale esecutore testamentario di
PI1 (1929-2020), già in L______,
giudicando sull'istanza del 22 agosto 2024 presentata da AP1 a questa Camera per ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari in appello;
Ritenuto
in fatto: A. PI1 (1920), cittadino brasiliano, è deceduto a L______, suo ultimo domicilio, l'11 marzo 2020. Suoi unici eredi sono la moglie A (1941) con i figli B (1960), D (1961), C (1964) e AP1 (1965), come risulta da un certificato ereditario emesso il 4 settembre 2020 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. PI1 ha designato suo esecutore testamentario l'avv. AO1 di R______ d______ J______.
B. Il 13 gennaio 2021 la figlia AP1 ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un'istanza “intesa alla vigilanza sull'operato dell'esecutore testamentario con domanda di adozione di misure superprovvisionali e provvisionali” per ottenere che l'avv. AO1 rilasciasse agli eredi determinate informazioni, confezionasse un inventario della successione e interpellasse gli eredi riguardo a ogni liberalità eseguita in vita dal testatore. In via cautelare essa ha chiesto di ordinare all'esecutore testamentario “di non avviare né di continuare, se già avviata, la divisione ereditaria”. Nelle loro osservazioni del 15 febbraio 2021 l'avv. AO1, A, B, D e C hanno proposto di respingere l'istanza, provvedimenti cautelari compresi. In un successivo scambio di atti scritti, del 1° aprile e del 26 aprile 2021 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
C. Statuendo il 21 maggio 2024, il Pretore ha respinto l'istanza di intervento e ha stralciato dal ruolo la richiesta di provvedimenti cautelari, divenuta così senza oggetto. Le spese processuali di fr. 2800.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a rifondere all'avv. AO1, A, B e D fr. 8000.– complessivi per ripetibili. Non sono state assegnate ripetibili a C.
D. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 maggio 2024 in cui chiede di accertare che l'avv. AO1 non è più esecutore testamentario in Svizzera, che si “constati non ai esecutor testamentario doppo decreto 17 giugno 2020”, che sia ordinato al Pretore di riattivare il procedimento cautelare stralciato dal ruolo, che sia ordinato un inventario ufficiale della successione e che sia ordinato al Pretore “de agli eredi liquidare globalmente completo dal de cuius”. In osservazioni del 13 agosto 2024 l'avv. AO1 propone di respingere l'appello nella misura in cui è ricevibile. AP1 ha replicato spontaneamente il 27 agosto 2024, reiterando – per quanto è dato di capire – il suo punto di vista. Con duplica spontanea del 5 settembre 2024 l'avv. AO1 ha proposto una volta ancora di respingere l'appello in quanto ricevibile.
E. Nel frattempo, il 22 agosto 2014 AP1 ha introdotto a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui formula le 41 richieste di giudizio enunciate in appresso.
L'istanza non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 48b lett. b n. 1 LOG dispone che le Camere civili del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti cautelari”. La norma corrisponde al vecchio art. 377 cpv. 2 CPC ticinese, il quale prevedeva che in appello i provvedimenti cautelari competessero al presidente della Camera o al giudice delegato. Il senso di quella norma non era però di abilitare le Camere civili a emanare provvedimenti cautelari in qualsiasi causa dinanzi a loro pendente, ma soltanto di adottare provvedimenti cautelari riferiti “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale trae appunto il suo fondamento processuale, o a domanda cautelare proposta in causa portata direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre 1989 nella causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Nulla induce a supporre – nemmeno i materiali legislativi – che dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero il legislatore ticinese abbia inteso estendere tale competenza.
Nelle condizioni descritte questa Camera ha già avuto modo di ribadire che la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella del Pretore, a meno che ‒ appunto ‒ l'istanza cautelare riguardi una causa portata direttamente in appello oppure una “domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice” (sentenze inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015, inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015; inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020; inc. 11.2022.126 del 20 ottobre 2022; inc. 11.2022.119 del 21 novembre 2022; inc. 11.2023.91 del 23 agosto 2023 consid. 1 e 2; inc. 11.2023.123 del 16 novembre 2023 consid. 2). In concreto l'istanza cautelare non concerne una causa portata direttamente in appello (art. 5 CPC) e nemmeno una “domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice”. Configura, se mai, una domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello contro una sentenza finale emanata dal Pretore. La competenza funzionale di questa Camera non è dunque data.
Ne discende che l'istanza in esame, irricevibile, dev'essere trasmessa al Pretore per competenza. Ora, provvedimenti cautelari sono destinati a tutelare diritti del richiedente fino alla decisione definitiva nel contesto di una causa pendente o in procinto di essere promossa. Hanno quindi natura meramente provvisoria (DTF 137 III 196 consid. 1.2). Se non che, la maggioranza delle richieste formulate dall'istante nel memoriale del 22 agosto 2024 tende ad accertamenti definitivi, proponibili – se mai – con una causa di merito. Occorre procedere dunque a una selezione per evitare che siano trasmesse al Pretore domande manifestamente inammissibili sin dall'inizio in un procedimento cautelare. La numerazione è quella adottata dall'interessata nel memoriale inoltrato alla Camera.
“Domande supercautelari”
1.1 È preso atto che la sottoscritta il 16 agosto 2024 ha inviato una e-mail a A con cui ha chiesto il trasferimento del ruolo di direttore di K______ Ltd. a cui non è stata data risposta; gli avv. PA1 e AO1 hanno violato i loro doveri fiduciari di gestire i beni degli eredi e hanno fornito informazioni errate e fuorvianti.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.2 È preso atto che la sottoscritta il 13 agosto 2024 ha inviato una e-mail a T______ T______ e A per consentire il trasferimento del ruolo di direttore di K______ Ltd. alla sottoscritta.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.3 È preso atto che T______ T______, il 9 novembre 2024, l'11 agosto 2024 ed il 13 agosto 2024, ha inviato tre e-mails a A contenente i documenti da firmare per formalizzare le dimissioni da amministratore in favore della sottoscritta.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.4 È preso atto che l'avv. PA1 ha comunicato via e-mail il 7 agosto 2024 di aver ricevuto istruzioni dall'erede D di non occuparsi più di questa causa.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.5 È preso atto che F______ AG, l'8 agosto 2024 ha confermato via e-mail che il direttore di K______ Ltd. è A.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.6 È preso atto che l'avv. PA1 ha comunicato con e-mail dell'8 agosto 2024 di cui al indicando che K______ Ltd. non aveva un direttore e che l'esecutore testamentario non era stato rimosso. Tali informazioni sono false.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.7 È preso atto che, come da doc. G (documento ufficiale delle BVI), A è direttore di K______ Ltd. dal 2011.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.8 È preso atto della frode orchestrata dall'esecutore testamentario, dall'avv. PA1 (i quali si sono rifiutati di fornire qualsiasi informazione in merito alle società nelle BVI) e dagli altri eredi; essi hanno gestito e si sono impossessati di “tutti i beni”, con la copertura dell'esecutore testamentario (nel frattempo rimosso), ai danni della sottoscritta.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.9 È preso atto della rimozione dell'esecutore testamentario senza alcuna opposizione da parte sua; destituzione che egli ha invece accettato il 10 settembre 2020; ne consegue che la decisione 17 giugno 2020 della Pretura di L______ con cui gli è stato rilasciato il certificato di nomina è stata annullata. L'esecutore testamentario ha confermato che la vedova ha avviato la procedura di inventario in Brasile contrariamente a quanto stabilito dal testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.10 È preso atto della rimozione dell'esecutore testamentario come ha confermato il tribunale d'appello di R______ d______ J______ il 26 febbraio 2024.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.11 È preso atto della “male attività” dell'esecutore testamentario, prima della sua rimozione; è preso atto che molti pagamenti sono stati effettuati senza un inventario globale da parte dell'esecutore agli altri eredi.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.12 È preso atto che l'esecutore testamentario non ha comunicato alla Pretura di essere stato rimosso.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.13 La decisione 17 giugno 2020 della Pretura di L______, con cui è stato rilasciato il certificato di nomina quale esecutore testamentario ad AO1 è annullata, considerato come egli sia stato rimosso da tale carica.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
1.14 È accertato che l'esecutore testamentario destituito non ha presentato un inventario globale, contrariamente a quanto disposto dal testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.15 È ordinato di bloccare il pagamento di US$ 288 000.00 richiesto dal-l'esecutore testamentario per il lavoro dal marzo 2020 al maggio 2024 (doc. I).
La richiesta potrebbe avere natura cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.16 È ordinata la restituzione alla comunione ereditaria di tutti i pagamenti effettuati dall'esecutore testamentario “in modo spregiudicato”, compresi quelli effettuati a favore degli eredi e l'importo a liquidazione del regime matrimoniale versato alla vedova del de cuius.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
1.17 È accertato che l'esecutore testamentario destituito ha trasferito su un conto di deposito a garanzia intestato all'avv. PA1 il saldo della successione del defunto, in vista del pagamento agli eredi che non si sono opposti al testamento in conformità alla clausola ottava del testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.18 È ordinata la restituzione della somma depositata sul conto bancario intestato all'avv. PA1 presso la banca E______ d______ R______ di cui al doc. M alla comunione ereditaria, la quale si occuperà della sua gestione fino all'erezione dell'inventario globale.
La richiesta potrebbe avere natura cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.19 Nel caso in cui la richiesta di cui al punto 1.15 non venisse accolta, la somma richiesta dall'esecutore testamentario dovrà essere depositata sino ad una verifica giudiziaria del suo corretto operato.
La richiesta potrebbe avere natura cautelare. Va dunque trasmessa al Pretore.
1.20 È accertata la risposta di cui al doc. J alla richiesta di pagamento della fattura per i lavori svolti dall'esecutore testamentario di cui al doc. I; è accertata anche la mia risposta alla avv. PA1 di cui al doc. K.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.21 È accertata la mancanza di documenti giustificativi di tutti i pagamenti eseguiti dall'esecutore testamentario senza un contratto di divisione; non è stato fornito alcun dettaglio del pagamento di 63 milioni alla vedova (per la liquidazione del regime matrimoniale).
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.22 È fatto divieto all'esecutore testamentario (come richiesto nella procedura SO.2021.394) di procedere ad alcuna divisione dell'eredità sino ad erezione dell'inventario globale.
La richiesta potrebbe avere natura cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.23 È accertato che A insieme agli eredi B, D e C ha destituito l'esecutore testamentario, il quale il 10 settembre 2020 ha espressamente accettato la sua rimozione; tale rimozione è stata dichiarata con decisione definitiva dal giudice brasiliano il 6 ottobre 2020.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.24 È accertato che A insieme agli eredi B, D e C così facendo ha agito in modo contrario alla clausola ottava del testamento la quale ha indicato AO1 come esecutore testamentario.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.25 È accertato che l'ottava clausola testamentaria prevede che la quota disponibile dovrà essere equamente divisa solamente fra gli eredi che hanno accettato le ultime volontà del de cuius e che pertanto gli eredi sopramenzionati, i quali hanno contravvenuto alla clausola ottava del testamento sono soggetti a sanzione; ciò che l'esecutore testamentario non è riuscito a far rispettare.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.26 È accertato che la sottoscritta non ha contravvenuto al testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.27 È ordinato che questa erede non ha contravvenuto al testamento e dovrà ricevere l'intera quota disponibile.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
1.28 È accertato che l'avv. PA1 ha confermato tramite l'e-mail di cui al doc. D che D gli ha detto che la divisione ereditaria procederà senza di lui “/senza rappresentanti dell'esecutore rimosso per lui”. È accertato che l'esecutore testamentario indicato dal testamento qualora AO1 non avesse accettato, ha rinunciato il 21 novembre 2020 (doc. O); pertanto, in assenza di esecutore testamentario, la divisione dell'eredità è gestita e decisa dagli eredi.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.29 È fatto ordine all'autorità competente di prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità secondo l'art. 551 CC.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
1.30 È accertato che l'autorità competente può ordinare misure di protezione nei confronti dei beni del de cuius, in questo caso “di all'esecutore testamentario dismesso, e gli eredi potrebbero amministrare e dividere il patrimonio da soli, distribuire i legati e preparare la divisione del patrimonio in conformità con le direttive del testatore e le disposizioni di legge”.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.31 È accertato che in seguito al ricatto di non pagarmi la mia quota disponibile, qualcuno (AO1 insieme a A) ha trasferito ciò che restava del patrimonio del defunto su un conto di deposito a garanzia intestato all'avv. PA1.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.32 È fatto divieto a A e agli altri eredi di procedere da soli alla compilazione dell'inventario ed alla gestione dei beni della successione.
La richiesta potrebbe avere in parte natura cautelare. Va dunque sottoposta al Pretore.
1.33 È accertato che l'ottava clausola del testamento stabilisce che un inventario globale dei beni del de cuius deve essere eretto prima della liquidazione del regime matrimoniale; pertanto l'esecutore testamentario ha agito contro il testamento.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.34 È ordinata l'erezione dell'inventario ufficiale.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale.
“Domande cautelari”
1.1 È accertato che l'avv. PA1, che rappresenta l'esecutore testamentario, la vedova e altri tre eredi non può rappresentarli validamente, avendo redatto il testamento del de cuius ed avendo “rappresentato la famiglia degli eredi in tutte le questioni in Svizzera”; vi è quindi un “conflitto di rappresentanza”.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.2 È accertato che non vi è alcun esecutore testamentario a far tempo dal 6 ottobre 2020.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.3 È accertata la “mancanza, l'omissione e la negligenza” di AO1 il quale ha continuato ad agire quale esecutore testamentario nonostante avesse espressamente accettato la sua rimozione.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.4 È accertata la “mancanza, l'omissione e la negligenza” di AO1 il quale non ha comunicato alla Pretura di essere stato rimosso dall'incarico di esecutore testamentario.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.5 È accertato che la sottoscritta non verrà penalizzata e riceverà la quota disponibile degli altri eredi che, contravvenendo al testamento hanno rimosso dal suo incarico AO1.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
1.6 È ordinato che la sottoscritta non verrà penalizzata e riceverà il pagamento integrale della quota disponibile, e che né AO1 né gli altri eredi spostino alcun fondo dalla “parte disponibile dell'inventario”.
Per quanto riguarda la prima parte della frase, non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di una domanda finale. La seconda parte della frase sullo “spostamento di alcun fondo” è incomprensibile.
1.7 È ordinato di procedere alla constatazione della revoca dell'incarico di AO1, con conseguente “cancellazione dell'attestazione di esecutore testamentario”, e nullità di tutti gli atti da lui intrapresi dopo tale data, con riserva di “un'eventuale reintegrazione di tutti i danni e eventuali lesioni alle spettanze ereditarie di erede AP1”.
Non si tratta di una richiesta cautelare, bensì di un accertamento di merito.
Richieste di “giudicare de l'appello”
Oltre a quanto precede, l'appellante chiede:
– che sia ordinato al Pretore “di prendere atto della rinuncia di AO1 alla carica di esecutore testamentario”, salvo che, una volta ancora, non si tratta di una domanda cautelare, bensì di un accertamento di merito;
– che sia ordinato al Pretore di riattivare la causa SO.2021.33 (recte: CA. 2021.303), la quale tuttavia è stata decisa nel frattempo con la sentenza impugnata del 22 agosto 2024;
– che sia ordinato al Pretore di riattivare la procedura cautelare CA.2021.24/25, trascurando però che tale causa è stata stralciata dal ruolo con la sentenza impugnata, contro la quale l'appello è tuttora pendente;
– che sia ordinato al Pretore di far confezionare “l'inventario completo e ufficiale della successione”, tranne disconoscere che simile richiesta non ha indole cautelare, ma è una domanda finale da giudicare in un procedimento fondato sull'art. 553 CC;
– che sia ordinato al Pretore di conferire il diritto agli eredi di “liquidare globalmente la successione”, esautorando l'esecutore testamentario, ciò che tuttavia configurerebbe una decisione finale.
In conclusione soltanto le richieste dell'istante contrassegnate con i numeri 1.15, 1.18, 1.19, 1.22 e 1.32 sono da trasmettere al Pretore, il quale esaminerà se tali domande siano ricevibili e, in tal caso, statuirà di conseguenza. Le altre richieste dell'istante sono irricevibili.
Le spese del giudizio odierno sono rinviate alla decisione di merito (art. 104 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. L'istanza di provvedimenti cautelari in appello è irricevibile.
Il memoriale del 22 agosto 2024 è trasmesso per competenza al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, affinché esamini se le richieste dell'istante contrassegnate con i numeri 1.15, 1.18, 1.19, 1.22 e 1.32 siano ricevibili e, in caso affermativo, statuisca di conseguenza. Le altre richieste sono irricevibili.
Notificazione:
– AP1, L______; – avv. PA1, L______.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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