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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.103
Data decisione, Autorità: 25.09.2024, CEF
Titolo: Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso, ma non di un contributo non ancora posto in esecuzione. Solvibilità
Incarto n. 14.2024.103
Lugano 25 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.1068 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 agosto 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1 (patrocinata dagli avv. __________ e PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 agosto 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 agosto 2024 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 28 agosto 2023, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 53'496.05 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza di discussione del 2 ottobre 2023 le parti si sono accordate per il pagamento degli arretrati in ragione di fr. 5'000.– mensili, la prima volta entro il 31 ottobre 2023, così come delle fatture correnti, posto che il mancato pagamento anche di una sola fattura o l’inosservanza anche di una singola scadenza avrebbe autorizzato l’istante a chiedere l’emissione della decisione senza preventiva fissazione di un termine per la formulazione di osservazioni.
Il 30 luglio 2024 l’istante ha postulato l’emanazione della sentenza comunicando che l’ultimo pagamento della convenuta era avvenuto il 30 aprile 2024 e che le fatture correnti di febbraio ad aprile 2024 non erano state saldate.
C. Statuendo con decisione 20 agosto 2024 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 agosto 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 4 settembre 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Entro il termine assegnatole per presentare osservazioni al reclamo, la controparte è rimasta silente. Il 19 settembre 2024 la reclamante ha prodotto una conferma dell’istante in merito al pagamento di tutti i crediti da essa ancora vantati.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 21 agosto 2024, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 31 agosto, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2 settembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 28 agosto 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come pure lo scritto del 2 settembre 2024 con cui la reclamante ha prodotto i documenti richiesti dal presidente della Ca-mera in vista dell’emanazione della decisione sulla domanda di effetto sospensivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova).
2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha dimostrato di aver versato sul conto dell’Ufficio d’esecuzione, prima della scadenza del termine di reclamo, fr. 78'688.70, sufficienti a estinguere tutte le esecuzioni pendenti nei suoi confronti (ricevuta del 27 agosto 2024, doc. F). Tuttavia, secondo la giurisprudenza appena ricordata, in caso di fallimento senza preventiva esecuzione il conve-nuto deve dimostrare, per ottenerne l’annullamento, di avere pagato o depositato tutti i crediti fatti valere nell’istanza, e non solo quelli posti in esecuzione. Ora, nella fattispecie il contributo di luglio 2023, di fr. 2'627.45, fatto valere dall’istante (doc. C accluso all’istanza) non era ancora stato pagato al momento in cui il termine di ricorso è scaduto (e-mail 2 settembre 2024 acclusa allo scritto della reclamante di stessa data). Considerato che lo scopo del versamento dei fr. 78'688.70 era ovviamente quello di ottenere l’annullamento del fallimento, si può ritenere che una parte era destinata all’estinzione del contributo di luglio 2023, per cui il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1) per annullare il fallimento risulta adempiuto.
2.2 Essendo il versamento successivo alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2.2 Nel caso in esame, il presupposto della verosimile solvibilità della reclamante è da ritenersi pure realizzato tenuto conto del versamento dei fr. 78'688.70 e delle liquidità di fr. 13'994.85 inventaria-te dall’Ufficio dei fallimenti, che bastano a coprire sia tutti i crediti posti in esecuzione nei suoi confronti, sia il contributo di luglio 2023. Del resto, l’istante ha confermato che nel frattempo la reclamante ha estinto tutti i suoi debiti verso di lei (e-mail del 19 settembre 2024 acclusa allo scritto di stessa data della reclamante). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 20 agosto 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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