AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1994.6
Data decisione, Autorità: 22.02.1995, TRAM
Incarto n. 52.94.00006 DP 322/94 leo
Lugano 22 febbraio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 novembre 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 ottobre 1994 (no. 9217) con la quale il Consiglio di Stato ha accolto, senza assegnare ripetibili, l'impugnativa 7 gennaio 1994 del ricorrente avverso l'ordine di demolizione 15 dicembre 1993 del Municipio di __________;
viste le risposte:
22 novembre 1994 del Patriziato di __________;
23 novembre 1994 del Municipio di __________;
30 novembre 1994 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ é proprietario della part. no. __________ RT di __________ che confina con la part. no. __________ RT di proprietà del Patriziato.
Nel 1983, in occasione del rifacimento del muro posto sul fondo del Patriziato a confine con quello dell'insorgente, il Patriziato gli ha rilasciato l'autorizzazione a posare sopra il muro i pali necessari per la recinzione della part. no. __________, operazione che il ricorrente ha eseguito nel corso del medesimo anno.
A seguito di alcune lamentele pervenute al Municipio, quest'ultimo, ritenuto che la recinzione impediva l'esercizio del passo pubblico gravante il fondo patriziale, con decisione 15 dicembre 1993 ne ha ordinato la demolizione.
B. Avverso tale decisione si é aggravato innanzi al Consiglio di Stato il qui ricorrente in data 7 gennaio 1994, contestando l'esistenza di un diritto di passo a carico del fondo di proprietà del Patriziato - il quale gli avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad eseguire l'opera nel 1983 - e protestando le ripetibili.
In sede di risposta il Patriziato, evidenziando che anche nel caso in cui la recinzione ostacolasse il passo pubblico, lo stesso sarebbe divenuto già da tempo privo di qualsiasi utilità, si é rimesso alla decisione dell'autorità decidente.
Il Municipio di __________, ribadendo le argomentazioni formulate nell'ordine di demolizione 15 dicembre 1993, ha postulato la reiezione del ricorso.
C. Con decisione 25 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando la risoluzione municipale e prescindendo dal prelevare spese e tasse di giudizio e dall'assegnare ripetibili.
D. Contro il predetto giudizio governativo si é aggravato il ricorrente in data 11 novembre 1994 dinanzi allo scrivente Tribunale.
Sottolineando che il Municipio di __________ é risultato soccombente nell'ambito della procedura ricorsuale promossa innanzi al Consiglio di Stato, chiede che venga condannato alla rifusione delle ripetibili.
All'accoglimento del ricorso di oppone il Municipio di __________ asserendo di aver agito dietro invito del Patriziato nell'esercizio delle sue funzioni di polizia e non a difesa di interessi pecuniari propri, mentre il Consiglio di Stato ed il Patriziato si rimettono alla decisione di questo Tribunale senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
Giusta l'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte.
Soccombente é giuridicamente la parte che ha proposto un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito ad un'impugnativa fondata.
Nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico. In quest'ordine di idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo.
In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si é a torto opposto (cfr. STA 3 aprile 1990 in re Comune di C.).
Diversa é invece la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente assieme a quest'ultime: in questi casi, le particolarità della partecipazione dell'ente pubblico possono essere messe in evidenza, addossando le ripetibili esclusivamente alle parti che si sono battute al suo fianco senza successo (cfr. STA 30 ottobre 1992 in re Comune di C.).
Il Patriziato di __________, anch'esso parte in tale procedura, si é invece rimesso al giudizio dell'autorità di ricorso, motivo per cui l'accoglimento dell'impugnativa non gli ha conferito la qualità di soccombente.
In tali circostanze bisogna necessariamente concludere che al Municipio di __________, quale unico soccombente nell'ambito di tale procedura, avrebbero dovuto venir accollate le ripetibili richieste.
Così stando le cose il ricorso deve essere accolto ed il Municipio deve essere condannato al pagamento delle ripetibili di prima e di seconda istanza.
Per questi motivi;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 25 ottobre 1994 del Consiglio di Stato (no. 9217) é annullato e riformato nel senso che il Municipio di __________ é condannato a rifondere a __________ fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
Non si prelevano spese né tassa di giudizio, mentre il soccombente é condannato a rifondere alla controparte l'importo di fr. 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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